§ 14.5.468 – Regolamento 12 gennaio 2004, n. 53.
Regolamento (CE) n. 53/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:12/01/2004
Numero:53


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.468 – Regolamento 12 gennaio 2004, n. 53.

Regolamento (CE) n. 53/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto.

(G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) In attesa che siano definite le procedure necessarie alla ratifica e all'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, firmato il 25 giugno 2001, un accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali e attinenti agli scambi dell'accordo di associazione euromediterraneo, qui di seguito denominato «l'accordo provvisorio», si è concluso il 19 dicembre 2003. L'accordo provvisorio si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     (2) L'accordo provvisorio sostituirà le disposizioni pertinenti dell'accordo di cooperazione firmato tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto il 18 gennaio 1977 e dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica araba d'Egitto firmato a Bruxelles il 18 gennaio 1977.

     (3) Ai sensi dell'accordo provvisorio, le importazioni comunitarie di alcuni prodotti agricoli originari dell'Egitto beneficiano di concessioni tariffarie con dazio doganale ad aliquota zero nel quadro di contingenti tariffari.

     (4) Per alcuni prodotti agricoli per i quali le concessioni tariffarie previste dall'accordo di cooperazione si applicano nell'ambito di quantitativi di riferimento, l'accordo provvisorio prevede l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito di contingenti tariffari o per volumi illimitati.

     (5) Per applicare le concessioni tariffarie previste nell'accordo provvisorio, è necessario sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 747/2001 relativo ai contingenti tariffari e ai quantitativi di riferimento applicabili ai prodotti originari dell'Egitto.

     (6) Conformemente all'accordo provvisorio, i volumi dei contingenti tariffari applicabili ad alcuni prodotti devono, a partire dal secondo anno di applicazione, essere incrementati annualmente del 3 % del volume dell'anno precedente, e i volumi dei contingenti tariffari applicabili agli altri prodotti devono essere fissati espressamente per i primi tre anni e per gli anni successivi di applicazione.

     (7) Il regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere modificato di conseguenza.

     (8) Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari per il primo anno di applicazione, è opportuno prevedere, conformemente all'accordo provvisorio, che i volumi dei contingenti tariffari, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, vanno ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento cono conformi al parere del comitato del codice doganale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato IV del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Per il primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari comunitari numero d'ordine 09.1704, 09.1706, 09.1707, 09.1711, 09.1713, 09.1714, 09.1717, 09.1721 e 09.1725, il cui periodo contingentale inizi prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso, sono ridotti proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO IV

 

EGITTO

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

 

(Omissis)