§ 14.5.142 - Regolamento 7 ottobre 2002, n. 1781.
Regolamento (CE) n. 1781/2002 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:07/10/2002
Numero:1781


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.142 - Regolamento 7 ottobre 2002, n. 1781.

Regolamento (CE) n. 1781/2002 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata.

(G.U.C.E. 8 ottobre 2002, n. L 270).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) È stato riscontrato un errore nelle versioni tedesca, olandese e danese dell'articolo 2, lettera g), secondo comma, del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002. Occorre quindi apportare la rettifica necessaria alle versioni tedesca, olandese e danese della disposizione summenzionata.

     (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2, lettera g), secondo comma, del regolamento (CE) n. 936/97 il termine «manzi» va letto come segue:

    (Riguarda solo le versioni tedesca, olandese e danese).

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.