§ 14.4.959 - Regolamento 29 giugno 2006, n. 996.
Regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:29/06/2006
Numero:996


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.959 - Regolamento 29 giugno 2006, n. 996.

Regolamento (CE) n. 996/2006 della Commissione recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 1 luglio 2006, n. L 179).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

     considerando quanto segue:

      (1) Per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola nel settore dello zucchero, si è proceduto ad una revisione radicale dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

      (2) In tale contesto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio.

      (3) Il regolamento (CE) n. 318/2006 rende necessario modificare la nota complementare 2 del capitolo 17 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

      (4) Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87.

      (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

     Nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, capitolo 17, la nota complementare 2 è modificata come segue:

     «2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 non è del 92 %, è calcolato come segue: il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni precitate.»