§ 14.4.831 - Regolamento 3 gennaio 2006, n. 1.
Regolamento (CE) n. 1/2006 della Commissione recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:03/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.4.831 - Regolamento 3 gennaio 2006, n. 1.

Regolamento (CE) n. 1/2006 della Commissione recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(G.U.U.E. 4 gennaio 2006, n. L 1).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

      (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari

all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

 

 

 

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

69,1

 

204

43,1

 

212

92,4

 

999

68,2

0707 00 05

052

113,1

 

204

81,0

 

999

97,1

0709 90 70

052

119,0

 

204

87,5

 

999

103,3

0805 10 20

052

63,6

 

204

54,1

 

220

53,2

 

624

58,4

 

999

57,3

0805 20 10

052

46,8

 

204

58,1

 

999

52,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,5

 

400

83,2

 

624

76,8

 

999

77,8

0805 50 10

052

48,0

 

999

48,0

0808 10 80

400

91,8

 

404

105,5

 

720

67,7

 

999

88,3

0808 20 50

400

103,6

 

999

103,6

 

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».