§ 14.4.163 - Regolamento 10 aprile 1995, n. 934.
Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:10/04/1995
Numero:934


Sommario
Art. 1.      1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta ed elencati nell'allegato I sono sottoposti a massimali annui e ad un sistema di sorveglianza comunitario. I codici [...]
Art. 2.      1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati e [...]
Art. 3.      1. Fatta salva la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e in particolare:
Art. 4.      1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Art. 5.      1. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.4.163 - Regolamento 10 aprile 1995, n. 934.

Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati.

(G.U.C.E. 28 aprile 1995, n. L 096).

TITOLO I

Massimali tariffari

 

Art. 1.

     1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti originari di Malta ed elencati nell'allegato I sono sottoposti a massimali annui e ad un sistema di sorveglianza comunitario. I codici corrispondenti della nomenclatura combinata, il loro numero d'ordine, il loro codice Taric e i livelli dei massimali sono indicati nella tabella di cui all'allegato I.

     2. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate a mano a mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato al protocollo che stabilisce alcune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e Malta. Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le condizioni di cui ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite e nel rispetto delle scadenze e dei termini indicati al paragrafo 4.

     3. Non appena i massimali sono raggiunti la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, i prospetti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

TITOLO II

Quantitativi di riferimento

e sorveglianza statistica

 

     Art. 2.

     1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati e elencati nell'allegato II sono sottoposte a quantitativi di riferimento per periodi prestabiliti e ad una sorveglianza statistica comunitaria.

I codici corrispondenti della nomenclatura combinata, eventualmente il loro numero d'ordine, il loro codice Taric e i volumi e i periodi d'applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nella tabella riportata nello stesso allegato.

     2. Nell'ambito dei quantitativi di riferimento il beneficio preferenziale viene accordato ai prodotti presentati in dogana corredati di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Questo certificato deve essere conforme alle norme enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari, allegato a ciascuno degli accordi di cooperazione tra la Comunità europea e i paesi di cui al paragrafo 1, primo comma, eccettuati i territori occupati. La nozione di prodotti originari dei territori occupati è definita dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi di riferimento è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni effettuate secondo le modalità definite al primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

TITOLO III

Disposizioni di procedura

 

     Art. 3.

     1. Fatta salva la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento e in particolare:

     a) le modifiche e gli adattamenti tecnici nella misura in cui siano necessari a seguito delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric;

     b) la proroga delle misure tariffarie conformemente alle disposizioni convenute negli accordi previsti dal presente regolamento;

     c) gli adattamenti necessari a seguito della conclusione da parte del Consiglio di protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e i paesi in questione nell'ambito degli accordi previsti dal presente regolamento;

     d) e le modifiche del presente regolamento necessarie per l'attuazione di ogni altro atto adottato dal Consiglio nell'ambito degli accordi e dei regolamenti di cui al presente regolamento,

     sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

     2. Le disposizioni emanate in base al paragrafo 1 non autorizzano la Commissione a:

     - procedere al riporto di quantitativi preferenziali da un periodo contingentale ad un altro;

     - modificare le scadenze previste dagli accordi o protocolli;

     - trasferire quantitativi da un contingente o da un quantitativo di riferimento ad un altro contingente o ad un altro quantitativo di riferimento.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

     2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto in un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio prende su proposta della Commissione. In sede di votazione nell'ambito del comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono calcolati con la ponderazione definita nell'articolo sopraindicato. Il presidente non prende parte al voto.

     3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

     b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, esse sono altresì comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione rinvia di tre mesi, a decorrere dalla data di questa comunicazione, l'applicazione delle misure da essa adottate. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa nel termine previsto al comma precedente.

     4. Il comitato può esaminare qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che sia sollevata dal suo presidente o di sua iniziativa oppure su richiesta di uno Stato membro.

 

     Art. 5.

     1. Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

     2. La Commissione redige ogni anno, entro i tre mesi successivi alla fine del periodo di applicazione dei contingenti tariffari, un resoconto riepilogativo per prodotto e per paese delle importazioni sui contingenti che figurano negli allegati I e II.

Tale resoconto è diffuso previo parere del comitato del codice doganale.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1994.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

LISTA DEI PRODOTTI ORIGINARI DI MALTA LA CUI IMPORTAZIONE E' SOGGETTA A MASSIMALI TARIFFARI

(Omissis).

 

Codici Taric

(Omissis).

 

 

ALLEGATO II

(Omissis).