§ 14.4.1008 - Regolamento 7 settembre 2009, n. 880.
Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.4 tariffe doganali comuni
Data:07/09/2009
Numero:880


Sommario
Art. 1. All’allegato I, terza parte, sezione III, allegato 7, del regolamento (CEE) n. 2658/87, denominato "Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire", i contingenti con [...]
Art. 2. In deroga all’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contingenti con i numeri d’ordine 101 e 103 di cui all’allegato del presente regolamento, il periodo di tre mesi per [...]
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 14.4.1008 - Regolamento 7 settembre 2009, n. 880.

Regolamento (CE) n. 880/2009 del Consiglio, concernente l’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania, nel corso del loro processo di adesione all’Unione europea, che modifica e completa l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 26 settembre 2009, n. L 254)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

 

vista la proposta della Commissione,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1] ha istituito una nomenclatura delle merci ("nomenclatura combinata") e ha fissato le aliquote dei dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

 

(2) Con decisione 2009/718/CE, del 7 settembre 2009 [2], relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

 

(3) Conformemente all’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [3], le raffinerie a tempo pieno nella Comunità godono di un accesso privilegiato allo zucchero destinato alla raffinazione durante i primi tre mesi della campagna di commercializzazione 2009/2010, ovvero dal 1 ottobre al 31 dicembre 2009. Ove il presente regolamento fosse applicato in data posteriore al 1 ottobre 2009 e al fine di garantire la priorità delle raffinerie a tempo pieno nella campagna di commercializzazione 2009/2010, l’inizio del periodo di tre mesi dovrebbe essere posticipato al primo giorno d’applicazione del presente regolamento.

 

(4) È pertanto opportuno modificare e integrare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All’allegato I, terza parte, sezione III, allegato 7, del regolamento (CEE) n. 2658/87, denominato "Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire", i contingenti con i numeri d’ordine 10, 14, 28, 31, 101 e 103 sono sostituiti dai contingenti con gli stessi numeri d’ordine figuranti in allegato al presente regolamento.

 

     Art. 2.

In deroga all’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i contingenti con i numeri d’ordine 101 e 103 di cui all’allegato del presente regolamento, il periodo di tre mesi per la campagna di commercializzazione 2009/2010 inizia dal 1 ottobre 2009, oppure dal primo giorno di applicazione del presente regolamento, se in data posteriore.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento si applica dal 1 ottobre 2009.

 

Tuttavia, se la lettera firmata dal Brasile menzionata nell’accordo in forma di scambio di lettere approvato con decisione 2009/718/CE non è ricevuta prima di tale data, la Commissione pubblica a tal riguardo un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. In tal caso, il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modalità che la Commissione dovrà adottare per l’attuazione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 1 del presente regolamento a norma dell’articolo 2 della decisione 2009/718/CE.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

 

[2] Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[3] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)