§ 14.2.90 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 718.
Regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:10/04/2001
Numero:718


Sommario
Art. 1.      Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il testo:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.2.90 - Regolamento 10 aprile 2001, n. 718.

Regolamento (CE) n. 718/2001 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi alle noci di arec (o di betel) e alle noci di cola

(G.U.C.E. 11 aprile 2001, n. L 100)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per le noci di arec (o di betel) e le noci di cola.

     (2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, il testo:

     «ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 30»

     è sostituito dal seguente:

     «ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.