§ 13.2.55 - Direttiva 7 marzo 2002, n. 20.
Direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:07/03/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.
Art. 4.  Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale.
Art. 5.  Diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri.
Art. 6.  Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici.
Art. 7.  Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio.
Art. 8.  Assegnazione armonizzata delle frequenze radio.
Art. 9.  Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione.
Art. 10.  Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale dei diritti d’uso e degli obblighi specifici.
Art. 11.  Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici.
Art. 12.  Diritti amministrativi.
Art. 13.  Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture.
Art. 14.  Modifica dei diritti e degli obblighi.
Art. 15.  Pubblicazione delle informazioni.
Art. 16.  Procedure di esame.
Art. 17.  Autorizzazioni preesistenti.
Art. 18.  Recepimento.
Art. 19.  Entrata in vigore.
Art. 20.  Destinatari.


§ 13.2.55 - Direttiva 7 marzo 2002, n. 20. [1]

Direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

(G.U.C.E. 24 aprile 2002, n. L 108).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L’esito della consultazione pubblica sull’esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, e le constatazioni della Commissione di cui alle sue comunicazioni sulla quinta e sesta relazione concernenti l’attuazione del pacchetto normativo “telecomunicazioni” hanno confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull’accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

     (2) L’equipollenza delle varie reti e dei vari servizi di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.

     (3) L’obiettivo della presente direttiva è quello di istituire un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve soltanto le condizioni stabilite nella presente direttiva e le restrizioni ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1 del trattato, in particolare le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

     (4) La presente direttiva riguarda l’autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno. Questo è importante per garantire che entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

     (5) La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L’uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull’uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un’attività economica, come l’uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

     (6) Le disposizioni relative alla libera circolazione dei sistemi di accesso condizionato e alla libera prestazione dei servizi protetti basati su tali sistemi sono stabilite nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. Pertanto l’autorizzazione di siffatti sistemi e servizi non deve essere contemplata dalla presente direttiva.

     (7) E’ opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.

     (8) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all’inizio delle loro attività, essi possono richiedere inoltre la prova che la notifica è stata effettuata mediante qualsiasi dichiarazione di ricevuta della notifica postale od elettronica giuridicamente riconosciuta. Siffatta dichiarazione non deve in nessun caso comportare o richiedere un atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione alla quale deve essere presentata la notifica.

     (9) In tali autorizzazioni generali devono essere indicati in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la Comunità e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell’interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione.

     (10) L’autorizzazione generale autorizza le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico a negoziare l’interconnessione alle condizioni previste dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all’interconnessione delle stesse (direttiva accesso). Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica a destinatari diversi dal pubblico possono negoziare l’interconnessione a condizioni commerciali.

     (11) Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l’uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre) selezione, nell’ambito del piano nazionale di numerazione. I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell’ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale “3883” attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d’uso delle stesse.

     (12) La presente direttiva lascia impregiudicata l’assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti garantiti dall’articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria. La responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all’autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell’impresa alla quale è stato concesso il diritto d’uso della frequenza radio.

     (13) Come parte della procedura di domanda per la concessione dei diritti d’uso di una frequenza radio, gli Stati membri possono verificare se il richiedente sarà in grado di rispettare le condizioni connesse con tali diritti. A tal fine il richiedente può essere tenuto a presentare le necessarie informazioni per provare la sua capacità di rispettare tali condizioni. Qualora siffatte informazioni non siano fornite, può essere respinta la domanda per la concessione del diritto d’uso di una frequenza radio.

     (14) Gli Stati membri non sono obbligati a concedere o impedire di concedere il diritto di usare numeri del piano di numerazione nazionale o il diritto di installare strutture alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

     (15) E’ opportuno che le condizioni che possono essere apposte all’autorizzazione generale ed ai diritti d’uso specifici si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e dal diritto nazionale in conformità del diritto comunitario.

     (16) Nel caso di reti e di servizi di comunicazione elettronica non forniti al pubblico è opportuno imporre condizioni meno severe e meno numerose rispetto alle condizioni applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico.

     (17) E’ opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria, possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica aventi un rilevante potere di mercato, come definito nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall’autorizzazione generale.

     (18) E’ opportuno che l’autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia soggetta a condizioni già applicabili in forza di altre norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. Tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione possono informare gli operatori di rete e i prestatori di servizi in merito ad altre normative concernenti il loro settore di attività, per esempio mediante riferimenti sui loro siti web.

     (19) Il requisito di pubblicare le decisioni sulla concessione dei diritti d’uso di frequenze o numeri può essere soddisfatto rendendo tali decisioni accessibili al pubblico per mezzo di un sito web.

     (20) La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dalla presente direttiva, quali la commercializzazione di un’offerta di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dalla presente direttiva, fatto salvo l’elenco di condizioni di cui all’allegato alla presente direttiva.

     (21) Nel concedere i diritti d’uso per le frequenze radio, i numeri o i diritti di installare strutture, le autorità competenti possono informare le imprese alle quali concedono tali diritti delle pertinenti condizioni contenute nell’autorizzazione generale.

     (22) Qualora la richiesta di frequenze radio in una determinata gamma superi l’offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l’assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l’uso di queste risorse limitate.

     (23) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare, nello stabilire i criteri per le procedure di gara o di selezione comparativa, che si ottemperi agli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Non sarebbe pertanto in contrasto con la presente direttiva se l’applicazione di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e proporzionati per promuovere lo sviluppo della concorrenza avesse l’effetto di escludere alcune imprese da una procedura di selezione competitiva o comparativa per una particolare frequenza radio.

     (24) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d’uso delle frequenze radio nell’ambito del relativo piano nazionale.

     (25) I fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica possono avere bisogno di una dichiarazione di conferma dei diritti di cui godono in forza dell’autorizzazione generale in riferimento all’interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con fornitori di servizi di altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su richiesta degli interessati o in alternativa come risposta d’ufficio ad una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale. Siffatte dichiarazioni non dovrebbero di per sé costituire un’autorizzazione ad acquisire diritti, né i diritti a norma dell’autorizzazione generale o i diritti d’uso o l’esercizio di tali diritti dovrebbero dipendere da una dichiarazione.

     (26) Laddove le imprese ritengono che le loro domande per i diritti di installare strutture non siano state trattate in conformità con i principi di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o laddove tali decisioni siano indebitamente ritardate, esse dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o contro il ritardo nell’adottare tali decisioni in conformità con tale direttiva.

     (27) In caso di inosservanza delle condizioni previste dall’autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo sospendere o revocare ad un’impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall’autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che le competenti autorità degli Stati membri potrebbero essere costrette ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica o alla salute pubblica o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali richieste tra imprese di risarcimento danni ai sensi della normativa nazionale.

     (28) Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di segnalazioni periodiche e notifiche possono risultare onerosi sia per le imprese che per l’autorità nazionale di regolamentazione. E’ dunque opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. Non occorre prescrivere la verifica regolare e sistematica dell’osservanza di tutte le condizioni previste dall’autorizzazione generale o connesse ai diritti d’uso. Le imprese hanno il diritto di conoscere l’uso che verrà fatto delle informazioni che sono tenute a trasmettere. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. Ai fini statistici, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesta una notifica quando cessano le attività.

     (29) La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali. Essa lascia inoltre impregiudicati gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore della comunicazione elettronica come quella in materia di concorrenza.

     (30) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall’autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d’uso. E’ opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall’autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figuri l’importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti.

     (31) I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l’ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d’uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato.

     (32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l’impiego ottimale di tali risorse. E’ opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d’uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all’obiettivo di garantire l’uso ottimale delle frequenze radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di frequenze radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.

     (33) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso. E’ necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo.

     (34) L’obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione dei servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri, i diritti di installare strutture, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni.

     Quando i diritti di passaggio sono gestiti ad un altro livello amministrativo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di creare strumenti di facile uso per l’accesso all’informazione concernente tali diritti.

     (35) E’ necessario che la Commissione verifichi il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva.

     (36) Per pervenire ad una data unica di applicazione di tutti gli elementi del nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche, è importante che il processo di recepimento nazionale della presente direttiva e di allineamento delle licenze preesistenti sulle nuove norme abbiano luogo parallelamente. Tuttavia, in casi specifici in cui la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l’autorizzazione generale e i diritti d’uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un’autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, gli Stati membri possono beneficiare di altri 12 mesi dalla data di applicazione delle presente direttiva per allineare tali licenze, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese.

     (37) Può accadere che la soppressione di una condizione di autorizzazione relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica crei gravi difficoltà per una o più imprese che hanno beneficiato di tale condizione. In tal caso la Commissione può accordare ulteriori disposizioni transitorie, su richiesta di uno Stato membro.

     (38) Poiché gli scopi dell’azione proposta, cioè l’armonizzazione e la semplificazione delle norme relative alle comunicazioni elettroniche e delle condizioni per l’autorizzazione di reti e servizi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e dell’oggetto dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolarne la fornitura in tutta la Comunità.

     2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

     2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;

     b) per “interferenze dannose” si intendono interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.

 

     Art. 3. Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

     1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all’articolo 46, paragrafo 1 del trattato.

     2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all’articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un’autorizzazione generale. All’impresa interessata può essere imposto l’obbligo di notifica, ma non l’obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall’autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l’impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d’uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

     3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all’autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell’intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all’autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell’attività.

 

     Art. 4. Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale.

     1. Le imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 3 hanno il diritto di:

     a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;

     b) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell’articolo 11 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

     2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

     a) negoziare le interconnessioni con altri prestatori di reti e di servizi pubblici di comunicazione contemplati da un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l’interconnessione alle reti in qualunque luogo della Comunità alle condizioni della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e conformemente alla stessa;

     b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

 

     Art. 5. Diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri.

     1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l’uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d’uso individuali, includendo invece le condizioni d’uso di tali frequenze nell’autorizzazione generale.

     2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

     Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d’uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se sono trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, nel caso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

     3. Le decisioni in materia di diritti d’uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale delle frequenze. Quest’ultimo termine non pregiudica l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

     4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d’uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre due settimane il periodo massimo di tre settimane.

     Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell’articolo 7.

     5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell’articolo 7.

 

     Art. 6. Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici.

     1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle frequenze radio e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

     2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell’autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

     3. L’autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nella parte A dell’allegato, e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

     4. Nel concedere i diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell’autorizzazione generale.

 

     Art. 7. Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le frequenze radio.

     1. Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero di diritti d’uso da concedere per le frequenze radio, lo

     Stato membro inter alia:

     a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;

     b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere la loro posizione sulle limitazioni, conformemente all’articolo 6, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);

     c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso, indicandone le ragioni;

     d) invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo aver deciso la procedura da seguire;

     e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.

     2. Qualora decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d’uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.

     3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

     4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi.

     I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento dei satelliti.

     5. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze radio in conformità dell’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

 

     Art. 8. Assegnazione armonizzata delle frequenze radio.

     Qualora l’uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate, e le imprese cui assegnare le frequenze radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d’uso delle frequenze radio nell’osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto d’uso delle frequenze radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell’assegnazione comune di tali frequenze radio.

 

     Art. 9. Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione.

     Su richiesta di un’impresa, le autorità nazionali di regolamentazione rilasciano nel termine di una settimana dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l’impresa ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 e che definiscono le condizioni alle quali qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell’autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l’interconnessione, e/o ad ottenere l’accesso e l’interconnessione allo scopo di agevolare l’esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

 

     Art. 10. Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale dei diritti d’uso e degli obblighi specifici.

     1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d’uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell’articolo 11, le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

     2. L’autorità nazionale di regolamentazione che accerti l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, notifica all’impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni:

     - entro un mese dalla notifica, o

     - entro un periodo più breve concordato con l’impresa stessa, o deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione in caso di violazioni ripetute; o

     - entro un periodo più lungo, deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione.

     3. Se l’impresa non rimedia alle violazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l’autorità competente adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza delle condizioni. Al riguardo gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre se del caso sanzioni pecuniarie. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate all’impresa interessata entro una settimana dalla loro adozione e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l’impresa deve rispettare la misura.

     4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare l’autorità competente a imporre se del caso sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) della presente direttiva o dell’articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall’autorità nazionale di regolamentazione.

     5. Qualora vi siano violazioni gravi e ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d’uso.

     6. A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l’autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All’impresa interessata viene quindi data un’adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, l’autorità competente può confermare le misure provvisorie.

     7. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all’articolo 4 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

 

     Art. 11. Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici.

     1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative nazionali, le autorità nazionali di regolamentazione non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

     a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell’allegato e l’osservanza degli obblighi specificati all’articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;

     b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni specificate nell’allegato a seguito di denuncia o quando l’autorità nazionale di regolamentazione abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata, o in caso di un’indagine dell’autorità nazionale competente di sua iniziativa;

     c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d’uso;

     d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

     e) per fini statistici specifici;

     f) per effettuare un’analisi del mercato ai sensi della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

     Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del primo comma può essere richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.

     2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad informare queste ultime circa l’uso che intendono farne.

 

     Art. 12. Diritti amministrativi.

     1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell’autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d’uso:

     a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

     b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

     2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell’importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l’importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

 

     Art. 13. Contributi per la concessione di diritti d’uso e di diritti di installare strutture.

     Gli Stati membri possono consentire all’autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d’uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l’impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

 

     Art. 14. Modifica dei diritti e degli obblighi.

     1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

     2. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

 

     Art. 15. Pubblicazione delle informazioni.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

     2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l’autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti ed alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

 

     Art. 16. Procedure di esame.

     La Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all’interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva indicata all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono essere fornite senza indugio ingiustificato.

 

     Art. 17. Autorizzazioni preesistenti.

     1. Al più tardi entro la data di applicazione indicata all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.

     2. Quando l’applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre 9 mesi dalla data di applicazione indicata all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

     3. Qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che la soppressione di una condizione per l’autorizzazione riguardante l’accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un’altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di applicazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso può chiedere una proroga temporanea della/e pertinente/i condizione/i. Siffatta richiesta è sottoposta alla Commissione entro la data prevista per l’applicazione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma e specifica le condizioni e il periodo della proroga temporanea.

     Gli Stati membri informano la Commissione sui motivi alla base della richiesta di proroga. La Commissione considera la richiesta, tenendo conto della particolare situazione dello Stato membro e della/e impresa/e interessata/e, e la necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario. Prende la decisione se accogliere o rifiutare la richiesta e, se decide di accoglierla, stabilisce la portata e durata della proroga. La Commissione comunica la sua decisione allo Stato membro interessato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di proroga. Siffatta decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 18. Recepimento.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni il 25 luglio 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché il testo di eventuali successive modifiche di tali disposizioni.

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 20. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

Nel presente allegato è riportato l’elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d’uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d’uso dei numeri (Parte C) come precisato all’articolo 6, paragrafo 1 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.

 

     A. Condizioni che possono corredare l’autorizzazione generale

     1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

     2. Oneri amministrativi ai sensi dell’articolo 12 della presente direttiva.

     3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

     4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l’utente finale comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

     5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell’accesso o dell’uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura.

     6. Obblighi di trasmissione conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

     7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

     8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

     9. Restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

     10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall’articolo 11 della presente direttiva.

     11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva 97/66/CE e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

     12. Condizioni d’uso in caso di catastrofi per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.

     13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell’esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie.

     14. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

     15. Mantenimento dell’integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

     16. Sicurezza delle reti pubbliche contro l’accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 97/66/CE.

     17. Condizioni per l’uso di frequenze radio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 1999/5/CE qualora l’uso non sia soggetto alla concessione di diritti d’uso individuali in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva.

     18. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

 

     B. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso delle frequenze radio

     1. Designazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d’uso della frequenza e ove applicabile, l’uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici.

     2. Uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) comprendente, se del caso, requisiti di copertura.

     3. Condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l’esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall’autorizzazione generale.

     4. Durata massima, in conformità dell’articolo 5 della presente direttiva, fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali.

     5. Trasferimento dei diritti su iniziativa del detentore dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

     6. Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 13 della presente direttiva.

     7. Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

     8. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso delle frequenze.

 

     C. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d’uso dei numeri

     1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio.

     2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

     3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

     4. Obbligo di fornire agli abbonati agli elenchi pubblici le informazioni ai fini degli articoli 5 e 25 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

     5. Durata massima, in conformità dell’articolo 5 della presente direttiva, fatti salvi gli eventuali cambi del piano nazionale di numerazione.

     6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

     7. Contributi per l’uso in conformità dell’articolo 13 della presente direttiva.

     8. Ogni impegno che l’impresa cui sono stati attribuiti i diritti d’uso abbia assunto nell’ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.

     9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all’uso dei numeri.

 


[1] Abrogata dall'art. 125 della Direttiva 11 dicembre 2018, n. 1972, con la decorrenza ivi prevista.