§ 12.2.213 - Regolamento 28 gennaio 2002, n. 179.
Regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:28/01/2002
Numero:179


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.213 - Regolamento 28 gennaio 2002, n. 179.

Regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca.

(G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 contiene segnatamente disposizioni connesse con l'attuazione dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca.

     (2) La decisione 2001/70/CE modifica la decisione 97/413/CE relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento. In particolare, essa proroga il periodo di validità di quest'ultima fino al 31 dicembre 2002.

     (3) Per rafforzare l'azione internazionale di prevenzione ed eliminazione della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, gli aiuti pubblici non dovrebbero essere concessi per il trasferimento permanente di navi da pesca verso taluni paesi terzi che sono stati identificati dai pertinenti organismi regionali della pesca come paesi che autorizzano pratiche di pesca che compromettono l'efficacia delle misure internazionali di conservazione.

     (4) È opportuno rafforzare la condizione di ritiro associata all'introduzione di nuove capacità nei segmenti in cui gli obiettivi annuali non sono ancora stati raggiunti.

     (5) Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbero pertanto essere adattate,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

     1) All'articolo 4, paragrafo 3, il "1° maggio 2001" è sostituito dal "1° maggio 2002".

     2) All'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) è aggiunto il punto seguente:

     (Omissis).

     4) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5) All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.