| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 12. pesca | 
| Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca | 
| Data: | 24/06/1999 | 
| Numero: | 1459 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue: | 
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. | 
§ 12.2.96 - Regolamento 24 giugno 1999, n. 1459.
Regolamento (CE) n. 1459/1999 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.
(G.U.C.E. 3 luglio 1999, n. L 168).
Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:
1) [1];
2) [2];
3) [3];
4) [4].
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] Sostituisce l'art. 4 del 
[2] Sostituisce l'art. 15 del 
[3] Sostituisce l'allegato X del 
[4] Sostituisce l'allegato XI del