§ 12.1.132 - Regolamento 21 novembre 2005, n. 1936.
Regolamento (CE) n. 1936/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:21/11/2005
Numero:1936


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.132 - Regolamento 21 novembre 2005, n. 1936.

Regolamento (CE) n. 1936/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo

(G.U.U.E. 26 novembre 2005, n. L 311).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 20,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

      (2) Fondandosi sui più recenti pareri scientifici, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha adottato una raccomandazione che aumenta di 15 000 tonnellate, cioè fino ad un totale di 86 856 tonnellate, le possibilità di pesca della Comunità relativamente alle aringhe nelle sottodivisioni 30 e 31 del mar Baltico. Occorre procedere a tale aumento.

      (3) Conformemente alle statistiche corrette delle catture, la Lituania deve beneficiare di possibilità di pesca per un totale di 10 tonnellate di ippoglosso nero nella divisione II a (acque comunitarie) e nelle sottozone IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali). Dev’essere perciò applicato il dato corretto.

      (4) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2005 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell’adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

      (5) Il regolamento (CE) n. 27/2005 deve essere pertanto modificato.

      (6) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:

 

     1) Nell’allegato IA:

     La voce relativa alla specie Aringa nelle sottodivisioni 30-31 è sostituita dalla voce seguente:

«Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31 HER/3D30; HER/3D31.

Finlandia 72 625

Svezia 14 231

CE 86 856

TAC 86 856 TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

 

     2) Nell’allegato IB:

     La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle zone IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dalla voce seguente:

«Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali)

Danimarca 10

Germania 18

Estonia 10

Spagna 10

Francia 168

Irlanda 10

Lituania 10

Polonia 10

Regno Unito 661

CE 1 052

Norvegia 145 (1) (2)

TAC Non pertinente

 

(1) La pesca nella zona VI è autorizzata soltanto con palangari.

(2) Da prelevare in acque comunitarie delle zone II e VI.»

 

     3) Nell’allegato III:

     È aggiunta la parte che segue:

     «PARTE J

     COPACE

     La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di taglia minima inferiore a 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.»