§ 11.3.22 - Regolamento 13 dicembre 1993, n. 3603.
Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:13/12/1993
Numero:3603


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini dell'articolo 104 del trattato si intende per:
Art. 2.      1. Durante la seconda fase dell'UEM, non sono considerati acquisti diretti ai sensi dell'articolo 104 del trattato, gli acquisti, da parte della banca centrale di uno Stato membro, presso il [...]
Art. 3.      Ai fini del presente regolamento per «settore pubblico» si intendono le istituzioni o gli organi della Comunità, le amministrazioni statali, gli enti regionali, locali o altri enti pubblici e [...]
Art. 4.      I crediti intragiornalieri accordati dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali al settore pubblico non sono considerati come facilitazioni creditizie ai sensi dell'articolo [...]
Art. 5.      Laddove la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali ricevano dal settore pubblico, per riscossione, assegni emessi da terzi e li accreditino al conto del settore pubblico prima che [...]
Art. 6.      Non si considera come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato la detenzione da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali di monete divisionali [...]
Art. 7.      Il finanziamento da parte della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale o risultanti [...]
Art. 8.      1. Ai fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato, si intende per «impresa pubblica» qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano [...]
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.


§ 11.3.22 - Regolamento 13 dicembre 1993, n. 3603.

Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. L 332).

 

Art. 1.

     1. Ai fini dell'articolo 104 del trattato si intende per:

     a) «scoperto di conto»: qualsiasi offerta di risorse a favore del settore pubblico che comporta o può comportare un saldo debitore in conto;

     b) «altra forma di facilitazione creditizia»:

     i) qualsiasi credito verso il settore pubblico in essere al 1o gennaio 1994, ad eccezione dei crediti a scadenza fissa acquisiti prima di tale data,

     ii) qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi,

     iii) fatto salvo l'articolo 104, paragrafo 2 del trattato, qualsiasi transazione con il settore pubblico che comporta o può comportare un credito verso di esso.

     2. Non sono considerati titoli di debito ai sensi dell'articolo 104 del trattato i titoli acquisiti presso il settore pubblico per assicurare la conversione in titoli negoziabili, a scadenza fissa e a condizioni di mercato:

     - di crediti a scadenza fissa acquisiti prima del 1o gennaio 1994 e che non siano negoziabili o a condizioni di mercato, purché la scadenza dei titoli non sia posteriore a quella dei suddetti crediti;

     - dell'importo della linea di credito «Ways and Means» di cui il governo del Regno Unito dispone presso la Banca d'Inghilterra fino alla data dell'eventuale passaggio alla terza fase dell'UEM.

 

     Art. 2.

     1. Durante la seconda fase dell'UEM, non sono considerati acquisti diretti ai sensi dell'articolo 104 del trattato, gli acquisti, da parte della banca centrale di uno Stato membro, presso il settore pubblico di un altro Stato membro, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo, purché tali acquisti siano effettuati unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie.

     2. Durante la terza fase dell'UEM, non sono considerati acquisti diretti ai sensi dell'articolo 104 del trattato gli acquisti effettuati unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie:

     - da parte della banca centrale di uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell'UEM, presso il settore pubblico di un altro Stato membro, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo;

     - da parte della Banca centrale europea o della banca centrale d'uno Stato membro che partecipa alla terza fase dell'UEM presso il settore pubblico di uno Stato membro che non partecipa alla terza fase, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo.

 

     Art. 3.

     Ai fini del presente regolamento per «settore pubblico» si intendono le istituzioni o gli organi della Comunità, le amministrazioni statali, gli enti regionali, locali o altri enti pubblici e gli altri organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

Per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali degli Stati membri e l'Istituto monetario lussemburghese.

 

     Art. 4.

     I crediti intragiornalieri accordati dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali al settore pubblico non sono considerati come facilitazioni creditizie ai sensi dell'articolo 104 del trattato purché restino limitati alla giornata e non sia possibile alcuna proroga.

 

     Art. 5.

     Laddove la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali ricevano dal settore pubblico, per riscossione, assegni emessi da terzi e li accreditino al conto del settore pubblico prima che siano stati addebitati alla banca trattaria, l'operazione non è considerata come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato quando, dalla ricezione dell'assegno, sia trascorso un determinato intervallo di tempo corrispondente al termine normale di riscossione degli assegni da parte della banca centrale dello Stato membro interessato, a condizione che l'eventuale saldo indisponibile sia eccezionale, sia limitato ad un importo modesto e si annulli a breve termine.

 

     Art. 6.

     Non si considera come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato la detenzione da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali di monete divisionali emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto se l'importo di tale credito rimane inferiore al 10 % delle monete divisionali in circolazione. Fino al 31 dicembre 1996, tale percentuale è del 15 % per la Germania.

 

     Art. 7.

     Il finanziamento da parte della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale o risultanti dall'attuazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 non è considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato.

 

     Art. 8.

     1. Ai fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato, si intende per «impresa pubblica» qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina.

L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:

     a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure

     b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure

     c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

     2. Ai fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non fanno parte del settore pubblico.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.