§ 11.2.50 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2169.
Regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.2 politica monetaria
Data:21/12/2005
Numero:2169


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


§ 11.2.50 - Regolamento 21 dicembre 2005, n. 2169.

Regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione dell’euro

(G.U.U.E. 29 dicembre 2005, n. L 346).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere della Banca centrale europea,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro, prevede la sostituzione con l’euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri che soddisfacevano alle condizioni necessarie per l’adozione della moneta unica all’epoca nella quale la Comunità entrava nella terza fase dell’unione economica e monetaria. Tale regolamento comprende anche norme relative all’unità monetaria nazionale di quegli stessi Stati membri nel periodo di transizione che si sarebbe concluso il 31 dicembre 2001, e norme relative alle banconote e alle monete metalliche.

     (2) Il regolamento (CE) n. 2596/2000 ha modificato il regolamento (CE) n. 974/98, per disporre la sostituzione della moneta nazionale greca con l’euro.

     (3) Nel regolamento (CE) n. 974/98 è stabilito un calendario per il passaggio all’euro negli Stati membri ora partecipanti. Nell’intento di fornire chiarezza e certezza riguardo alle norme relative all’introduzione dell’euro in altri Stati membri, è necessario stabilire disposizioni generali, per precisare come si determineranno in futuro i vari periodi di transizione per il passaggio all’euro.

     (4) È opportuno prevedere un elenco degli Stati membri partecipanti, che potrà essere esteso quando altri Stati membri adotteranno l’euro come moneta nazionale.

     (5) Per predisporre un agevole passaggio all’euro, il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio prevede un periodo di transizione tra la sostituzione con l’euro della rispettiva moneta nazionale degli Stati membri partecipanti e l’introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Il periodo di transizione dovrebbe essere al massimo di tre anni, e comunque quanto più breve possibile.

     (6) Il periodo di transizione può essere ridotto a zero, nel qual caso la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido se uno Stato membro non ritiene necessario un periodo di transizione più lungo. Il tal caso sul suo territorio le banconote e le monete metalliche in euro avranno corso legale alla data di adozione dell’euro. Lo Stato membro interessato potrà beneficiare tuttavia di un periodo di «abbandono graduale» della durata di un anno, nel corso del quale in nuovi strumenti giuridici si potrà continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. In tal modo, gli operatori economici dello Stato membro disporranno di un maggiore lasso di tempo per adeguarsi all’introduzione dell’euro, il che agevolerà tale passaggio.

     (7) Nel periodo di circolazione delle due monete, dovrebbe essere possibile per il pubblico cambiare gratuitamente le banconote e monete metalliche nell’unità monetaria nazionale in banconote e monete metalliche in euro, fatti salvi determinati massimali.

     (8) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 974/98,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 974/98 è modificato come segue:

     1) L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 1

     Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

     a) “Stati membri partecipanti”: gli Stati membri elencati nella tabella in allegato;

     b) “strumenti giuridici”: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;

     c) “tasso di conversione”: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell’articolo 123, paragrafo 4, prima frase oppure del medesimo articolo 123, paragrafo 5 del trattato;

     d) “data di adozione dell’euro”: la data alla quale il rispettivo Stato membro entra nella terza fase a norma dell’articolo 121, paragrafo 3 del trattato o, se del caso, la data alla quale l’abrogazione della deroga per il rispettivo Stato membro entra in vigore ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato;

     e) “data di sostituzione del denaro liquido”: la data alla quale le banconote e le monete metalliche in euro entrano in corso legale in un determinato Stato membro partecipante;

     f) “unità euro”: l’unità monetaria di cui all’articolo 2, seconda frase;

     g) “unità monetaria nazionale”: l’unità della moneta nazionale di uno Stato membro partecipante, quale è il giorno precedente alla data alla quale tale Stato membro adotta l’euro;

     h) “periodo di transizione”: il lasso di tempo, di tre anni al massimo, avente inizio all’ora zero della data di adozione dell’euro e avente fine all’ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;

     i) “periodo di abbandono graduale”: il lasso di tempo di un anno al massimo avente inizio alla data di adozione dell’euro, che può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido;

     j) “ridenominare”: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere, da un’unità monetaria nazionale all’unità euro; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

     k) “enti creditizi”: gli enti creditizi definiti nell’articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. Ai fini del presente regolamento non sono considerati enti creditizi gli enti elencati nell’articolo 2, paragrafo 3 di tale direttiva ad eccezione degli uffici dei conti correnti postali.»

     2) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 1 bis

     Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti in allegato.»

     3) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent.»

     4) L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 9 bis

     Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.»

     5) È inserito il seguente articolo:

     «Articolo 9 bis

     Quanto segue si applica agli Stati membri che beneficiano di un periodo di abbandono graduale. Negli strumenti giuridici posti in essere durante il periodo di abbandono graduale e applicabili in tali Stati membri si può continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. Tali riferimenti sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Fatto salvo l’articolo 15 gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.

     Lo Stato membro in questione limita la possibilità di cui al comma precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori.

     Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo di cui trattasi.»

     6) Gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 10

     Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti.

     Fatto salvo l’articolo 15, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti.

     Articolo 11

     Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del trattato. Fatti salvi l’articolo 15 e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.»

     7) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

     «Articolo 13

     Gli articoli 10, 11, 14, 15 e 16 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.

     Articolo 14

     Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. 1103/97.»

     8) L’articolo 15 è modificato come segue:

     a) Ai paragrafi 1 e 2, l’indicazione «dopo la fine del periodo transitorio» è sostituita dall’indicazione «con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.»;

     b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

     «3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, negli Stati membri partecipanti che adottano l’euro dopo il 1° gennaio 2002 gli enti creditizi cambiano le banconote e le monete metalliche dei loro clienti denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro in banconote e in monete metalliche in euro senza oneri sino al massimale eventualmente stabilito dalla legge nazionale. Gli enti creditizi possono chiedere di essere ufficialmente avvertiti nel caso che l’importo da cambiare sia superiore al massimale stabilito dalla legge nazionale o, in assenza di tali disposizioni, da loro stessi e corrispondente a un determinato importo per ogni nucleo familiare.

     Gli enti creditizi di cui al primo comma cambiano gratuitamente le banconote e le monete metalliche denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro presentate loro da persone diverse dai loro clienti, sino al massimale stabilito dalla legge nazionale, o in assenza di disposizioni in tal senso, da loro stessi.

     La legge nazionale può limitare l’obbligo di cui ai due precedenti commi a determinati tipi di enti creditizi. La legge nazionale può altresì estendere tale obbligo ad altre persone.»

     9) Il testo figurante in allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

Stato membro

Data di adozione dell’euro

Data di sostituzione del denaro liquido

Adozione di un periodo di “abbandono graduale”

Belgio

gennaio 1999

gennaio 2002

non applicabile (n.a.)

Germania

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Grecia

gennaio 2001

gennaio 2002

n.a.

Spagna

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Francia

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Irlanda

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Italia

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Lussemburgo

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Paesi Bassi

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Austria

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Portogallo

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.

Finlandia

gennaio 1999

gennaio 2002

n.a.»