§ 10.1.78 - Decisione 25 settembre 2006, n. 653.
Decisione n. 2006/653/CE della Commissione che concede alla Repubblica di Cipro una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:25/09/2006
Numero:653


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 10.1.78 - Decisione 25 settembre 2006, n. 653.

Decisione n. 2006/653/CE della Commissione che concede alla Repubblica di Cipro una deroga ad alcune disposizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 29 settembre 2006, n. L 270)

 

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE, in particolare l'articolo 26, paragrafo 1,

     vista la richiesta presentata dalla Repubblica di Cipro il 28 giugno 2004,

     dopo aver informato gli Stati membri della richiesta,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 28 giugno 2004 la Repubblica di Cipro ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva n. 2003/54/CE per il periodo che termina il 31 dicembre 2008 e dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), per il periodo che termina il 31 dicembre 2013. Un'esplicita autorizzazione alla presentazione di tale richiesta è contenuta nell'articolo 26, paragrafo 1, di detta direttiva.

     (2) Le informazioni fornite inizialmente non erano sufficienti a consentire la valutazione della richiesta. I dati relativi al consumo, inoltre, comprendevano anche alcuni consumi della parte settentrionale di Cipro. Alla luce dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 su Cipro del trattato di adesione, le cifre relative a quella parte di Cipro sono state giudicate ininfluenti ai fini della valutazione.

     Su richiesta, le autorità cipriote hanno fornito ulteriori informazioni.

     (3) La Repubblica di Cipro può essere definita un «microsistema isolato» ai sensi dell'articolo 2, punto 26 della direttiva n. 2003/54/CE. In base a tale disposizione, per «microsistema isolato» s'intende ogni sistema con un consumo inferiore a 3 000 GWh nel 1996, ove meno del 5 % del suo consumo annuo è ottenuto dall'interconnessione con altre reti. Nel 1996 la Repubblica di Cipro ha consumato 2 315,3 GWh. La Repubblica di Cipro è un sistema elettrico isolato non interconnesso.

     (4) I documenti allegati alla richiesta e quelli trasmessi in seguito bastano a dimostrare che, per il momento, è impossibile conseguire l'obiettivo di un mercato competitivo nel settore dell'elettricità date le dimensioni e la struttura del mercato dell'elettricità sull'isola e visto che le prospettive dell’interconnessione del sistema alla rete principale di uno Stato membro sono remote. Un'apertura improvvisa del mercato creerebbe problemi significativi, in particolare in ordine alla sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità.

     (5) Al momento l'autorità per l'energia elettrica di Cipro (ECA) è l'unico fornitore autorizzato di elettricità a Cipro. La decisione del governo, motivata da considerazioni di carattere ambientale, di diversificare il mix di combustibili (che attualmente dipende dagli oli combustibili pesanti) ha imposto un grave onere all'ECA. Per tale motivo è stata richiesta l'introduzione del gas naturale nel mix di combustibili. L'ECA ha accettato di costruire unità a ciclo combinato che utilizzeranno gas naturale nel 2010. Gli investimenti necessari imporranno un ulteriore onere all'ECA che, di conseguenza, si troverebbe in condizione di svantaggio rispetto ai suoi concorrenti.

     (6) Il governo ha inoltre concesso generosi incentivi ai potenziali investitori in fonti di energia rinnovabili, in particolare per la capacità eolica, fotovoltaica e per la biomassa. L'interesse mostrato dal settore privato è considerevole. L'elettricità generata a partire da fonti di energia rinnovabili beneficia di un accesso preferenziale al sistema. Tuttavia, l'introduzione e la produzione senza limitazioni di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili creerebbe difficoltà per quanto riguarda la stabilità del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

     (7) L'apertura del mercato richiederebbe necessariamente un costoso rafforzamento del sistema di trasmissione al fine di evitare ripercussioni negative sull'affidabilità e la sicurezza della rete, con un conseguente aumento delle tariffe per i clienti finali. Al momento non appare possibile alcuna concorrenza significativa.

     (8) Dopo aver esaminato le motivazioni alla base della richiesta della Repubblica di Cipro, la Commissione ritiene che la concessione della deroga e le condizioni della sua applicazione non pregiudichino in ultima analisi il conseguimento degli obiettivi della direttiva n. 2003/54/CE.

     (9) È opportuno pertanto concedere alla Repubblica di Cipro la deroga richiesta.

     (10) Pur offrendo una descrizione corretta della situazione attuale, la richiesta non tiene conto dei possibili sviluppi a medio e lungo termine che potrebbero determinare cambiamenti significativi. È pertanto opportuno verificare periodicamente la situazione.

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Alla Repubblica di Cipro è concessa una deroga, rispettivamente, alle lettere b) e c) dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva n. 2003/54/CE.

     La deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) della direttiva n. 2003/54/CE è valida fino al 31 dicembre 2008.

     La deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c) della direttiva n. 2003/54/CE è valida fino al 31 dicembre 2013.

 

          Art. 2.

     La deroga può essere ritirata dalla Commissione qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nel settore dell'energia elettrica della Repubblica di Cipro.

     A tal fine, Cipro controlla l'evoluzione del settore dell'energia elettrica e riferisce alla Commissione di ogni eventuale cambiamento significativo nello stesso; in particolare, comunica informazioni circa le nuove licenze di generazione, i nuovi entranti nel mercato, le variazioni dei prezzi e i nuovi piani infrastrutturali che potrebbero richiedere un riesame della deroga.

     Inoltre, la Repubblica di Cipro trasmette alla Commissione una relazione generale ogni due anni, a partire dal 31 dicembre 2007 al più tardi. Tale relazione illustra la politica di tariffazione e di fissazione dei prezzi e i provvedimenti adottati per tutelare gli interessi dei consumatori in seguito alla deroga concessa.

 

          Art. 3.

     La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.