§ 98.1.27308 - Legge 30 novembre 2001, n. 418.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi


Settore:Normativa nazionale
Data:30/11/2001
Numero:418


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.27308 - Legge 30 novembre 2001, n. 418.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi

(G.U. 30 novembre 2001, n. 279)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356

     Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I termini e le modalità di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente .

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per gli anni 2002 e 2003 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il Governo trasmette al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, successivamente, a cadenza semestrale, i dati concernenti le variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi in relazione all'andamento dei prezzi internazionali".

     All'articolo 9, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "presente decreto," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per l'articolo 8-bis,".