§ 98.1.27198 - Legge 17 agosto 1999, n. 301.
Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa


Settore:Normativa nazionale
Data:17/08/1999
Numero:301


Sommario
Art. 1.  Requisiti e modalità per l'inquadramento
Art. 2.  Variazioni organiche
Art. 3.  Copertura finanziaria


§ 98.1.27198 - Legge 17 agosto 1999, n. 301. [1]

Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa

(G.U. 31 agosto 1999, n. 204)

 

     Art. 1. Requisiti e modalità per l'inquadramento

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalità indicati nel comma 2 e nel limite massimo di centoquarantatre unità, i lavoratori già in servizio, con contratto a termine, alle dipendenze dell'ottavo e del sedicesimo reparto Genio campale dell'Aeronautica militare per l'espletamento di attività previste nel primo, secondo, terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia che, alla data del 31 dicembre 1996, avevano prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a duecentotto settimane nel quinquennio precedente la predetta data e che successivamente, entro il 31 dicembre 1998, hanno avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi reparti.

     2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui al comma 1 è effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa individuazione della corrispondenza tra i compiti e il connesso livello retributivo risultanti dall'ultimo contratto di lavoro dell'interessato ed i profili professionali, le aree di inquadramento e i livelli retributivi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri, da effettuare con decreto del Ministro della difesa, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

 

          Art. 2. Variazioni organiche

     1. Il Ministro della difesa, fermo restando il quadro della riduzione degli organici a quarantatremila unità, stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti ordinativi, le conseguenti variazioni negli organici degli enti di destinazione del personale di cui all'articolo 1.

 

          Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.750 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     2. Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a lire 4.800 milioni in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.