§ 98.1.18599 - Legge 28 gennaio 1984, n. 7.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/01/1984
Numero:7


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro [...]
Art. 2.      Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'art. 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali [...]


§ 98.1.18599 - Legge 28 gennaio 1984, n. 7. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero.

(G.U. 31 gennaio 1984, n. 30)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estro, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     “Art. 1. - All'art. 21 del decreto-leggge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nellalegge 26 aprile 1983, n. 131, sono aggiunti i seguenti commi:

     “4) I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.

     5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983"".

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'art. 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con scadenza bimestrale.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.