§ 98.1.18584 - Legge 13 maggio 1983, n. 202.
Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/05/1983
Numero:202


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente


§ 98.1.18584 - Legge 13 maggio 1983, n. 202.

Modifica della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente difesa della genuinità del burro.

(G.U. 23 maggio 1983, n. 139)

 

     Art. 1.

     L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

     "La denominazione "burro" è riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonchè dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3.

     La denominazione "burro di qualità" è riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze.

     Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca può essere attribuita la denominazione "burro", purchè seguita dalla indicazione della specie animale.

     Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione.

     Le materie prime utilizzate per la produzione del "burro di qualità" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro di qualità" deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie.

     I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti.

     Tale registro deve essere preventivamente vidimato dal capo dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o da un funzionario da esso delegato.

     L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la salubrità, è consentito a condizione che il burro così trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo".

     Il decreto di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, come modificato dal presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

     "Fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo precedente chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2 e 3, è punito con la multa da lire trentamila a lire cinquecentomila, salvo quanto previsto dal codice penale per le frodi in commercio".

 

          Art. 3.

     L'articolo 12 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, terzo, sesto, settimo e ottavo comma, 4, 5, 6, 8, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 9, primo comma, è punito con l'ammenda da lire trentamila a lire trecentomila.

     Nei casi più gravi si applica anche l'arresto fino a tre mesi".