§ 98.1.18556 - Legge 22 febbraio 1983, n. 51.
Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1983
Numero:51


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è sostituito dal seguente


§ 98.1.18556 - Legge 22 febbraio 1983, n. 51.

Integrazione alla legge 10 luglio 1960, n. 735, concernente il riconoscimento del servizio prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero.

(G.U. 26 febbraio 1983, n. 56)

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 2 della legge 10 luglio 1960, n. 735, è sostituito dal seguente:

     "Il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità consolare:

     1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l'autorità sanitaria del Paese estero non rilasci l'attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell'ente o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane;

     2) dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso".