§ 98.1.18555 - Legge 18 febbraio 1983, n. 46 .
Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/02/1983
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti [...]
Art. 2.      Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente art. 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza [...]
Art. 3.      I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la [...]
Art. 4.      La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è tenuto a disporre verifiche ed [...]
Art. 5.      L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo modalità [...]
Art. 6.      In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, [...]
Art. 7.      Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanità, le caratteristiche delle [...]
Art. 8.      Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.18555 - Legge 18 febbraio 1983, n. 46 [1].

Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia.

(G.U. 25 febbraio 1983, n. 55)

 

     Art. 1.

     Tutti i giocattoli ed i relativi apparecchi di installazione d'uso devono essere fabbricati e realizzati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere posti in commercio solo se non compromettono la sicurezza delle persone, con particolare riferimento alla popolazione infantile, degli animali domestici e dei beni.

 

          Art. 2.

     Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente art. 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - CEN.

     Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è altresì autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.

 

          Art. 3.

     I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4.

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è tenuto a disporre verifiche ed accertamenti, sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante la stazione sperimentale per la seta e la stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali e artificiali che si potranno avvalere della collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 5.

     L'onere relativo alle spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di accertamento è posto a carico dei produttori o degli importatori, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 6.

     In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge è applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresì il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosità per la sicurezza, di cui all'art. 1 della presente legge.

     Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.

 

          Art. 7.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanità, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

 

          Art. 8.

     Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, di cui all'art. 1.

 

          Art. 9.

     La presente legge entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Abrogata dall'art. 12 del D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313.