§ 39.1.1C - Legge 22 maggio 1970, n. 312.
Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:22/05/1970
Numero:312


Sommario
Art. 1.      Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di [...]
Art. 2.      All'onere derivante a carico dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 39.1.1C - Legge 22 maggio 1970, n. 312. [1]

Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(G.U. 30 maggio 1970, n. 133)

 

     Art. 1.

     Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 5°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°). Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     Se le elezioni da effettuare siano più di una, l'onorario fisso di cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il presidente ed a lire 20.000 per gli scrutatori ed il segretario.

     Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia più di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria già goduta a norma dei commi primo e secondo, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente (escluso il presidente) ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'art. 71 del sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

     Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 7000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.

     Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui alla presente legge sono a carico dello Stato, della Regione a statuto normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano sostenute, rispettivamente, per l'attuazione di elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali.

     Nel caso di contemporaneità di più elezioni, dette spese vanno ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle elezioni stesse, eccettuato il caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge 17 febbraio 1968, numero 108.

     Per le spese relative alla prima elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale restano ferme le norme di cui all'art. 26 della sopracitata legge n. 108.

     L'art. 39 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonchè l'art. 26 e l'ultimo comma dell'art. 71 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono abrogati.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante a carico dello Stato dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1800 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 16 della L. 23 aprile 1976, n. 136.