§ 38.13.a - Legge 19 dicembre 1957, n. 1231.
Proroga dei termini previsti dall'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori e dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:19/12/1957
Numero:1231


Sommario
Art. 1.      Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952 [...]
Art. 2.      Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di [...]


§ 38.13.a - Legge 19 dicembre 1957, n. 1231. [1]

Proroga dei termini previsti dall'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori e dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

(G.U. 30 dicembre 1957, n. 321).

 

 

     Art. 1.

     Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui all'art. 4 della legge 20 aprile 1952 n. 524, prorogato al 31 dicembre 1957, con l'art. 1, comma primo, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.

 

          Art. 2.

     Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, già prorogato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.