§ 38.13.1 - Legge 11 dicembre 1952, n. 2467.
Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.13 strumenti urbanistici
Data:11/12/1952
Numero:2467


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, può, con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per [...]
Art. 2.      E' autorizzata fino al 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 [...]


§ 38.13.1 - Legge 11 dicembre 1952, n. 2467. [1]

Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915.

(G.U. 3 gennaio 1953, n. 2)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, può, con propri decreti, fissare nuovi termini, con scadenza non oltre il 15 aprile 1961, per l'ultimazione dei lavori per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati approvati ai sensi e per gli effetti degli articoli 115 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e degli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, e successive modificazioni, ed abbiano avuto effettivo inizio.

 

          Art. 2.

     E' autorizzata fino al 15 aprile 1961 l'applicazione delle norme di cui agli articoli 173 e seguenti del testo unico, approvato con decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed al regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582, per l'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento degli abitati colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

     Sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria le controversie sulla determinazione dell'indennità.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.