Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.11 normativa antisismica |
Data: | 10/02/1989 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 13. 1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 14. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è differito al 31 marzo 1989. I [...] |
Art. 15. 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore [...] |
§ 38.11.50 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 14 febbraio 1989, n. 37).
Artt. 1. - 12. (Omissis)
Capo III
Norme in materia di calamità naturali
1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'articolo 9 del
2. E' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 1 del
3. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del
2. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo protezione civile».
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Artt. 16. - 22. (Omissis)
[1] Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, vedi gli artt. 1 e 2 della
[2] Termine così prorogato dall'art. 30 del