§ 38.11.50 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.11 normativa antisismica
Data:10/02/1989
Numero:48


Sommario
Art. 13.      1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 14.      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è differito al 31 marzo 1989. I [...]
Art. 15.      1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore [...]


§ 38.11.50 - L. 10 febbraio 1989, n. 48.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 14 febbraio 1989, n. 37).

 

     Artt. 1. - 12. (Omissis)

 

Capo III

Norme in materia di calamità naturali

 

Art. 13.

     1. Sono prorogati al 31 dicembre 1989 i termini indicati nell'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e nell'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernenti, rispettivamente, l'attuazione degli strumenti urbanistici e le modalità di attuazione della ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia. Nei medesimi comuni l'agevolazione agli effetti della imposta sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, è prorogata fino al 31 dicembre 1989, limitatamente alle lettere c) ed f) del primo comma dello stesso articolo 5 [1].

     2. E' prorogato al 30 giugno 1989 il termine del 31 dicembre 1988 indicato nel comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, concernente gli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni. A partire dal 1° luglio 1989 l'istruttoria delle pratiche relative agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, segue l'iter e le modalità previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64. I poteri ispettivi e di controllo, già di competenza della struttura speciale per le aree terremotate, sono affidati, sempre a datare dal 1° luglio 1989, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Nell'ambito dell'istruttoria le regioni Campania, Basilicata e Puglia esprimono parere di conformità sulla localizzazione, impatto ambientale e compatibilità in rapporto alla programmazione regionale.

     3. Sono confermate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

 

     Art. 14.

     1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è differito al 31 marzo 1989. I termini per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6-bis dell'articolo 5, e di cui all'articolo 23 dello stesso decreto-legge n. 474 del 1987, sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.

 

     Art. 15.

     1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, concernente interventi in favore della comunità scientifica, ed il termine di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto- legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, concernente interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, sono prorogati al 31 dicembre 1990 [2].

     2. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, ivi compresi quelli di cui al comma 1, il fondo per la protezione civile è reintegrato, per l'anno 1989, di lire 200 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo protezione civile».

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Artt. 16. - 22. (Omissis)

 

 


[1] Per la proroga dei termini previsti dal presente comma, vedi gli artt. 1 e 2 della L. 31 maggio 1990, n. 12.

[2] Termine così prorogato dall'art. 30 del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.