§ 98.1.12355 - D.M. 16 aprile 1987, n. 310.
Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico


Settore:Normativa nazionale
Data:16/04/1987
Numero:310


Sommario
Art. 1.      Le note di formalità presentate a ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e di cui all'art. 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 devono riportare la [...]
Art. 2.      L'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa per tutte le richieste di formalità presentate, deve essere versato dall'ufficio provinciale del pubblico registro [...]
Art. 3.      Nel caso di richieste di formalità rifiutate dall'Ufficio e successivamente ripresentate con le necessarie integrazioni e rettifiche, sempreché le somme di cui all'art. 1, primo comma, siano [...]
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione delle sanzioni prescritte dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, modificate in soprattasse dall'art. 1 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, anche per le richieste di [...]
Art. 5.      Le verifiche di cassa e delle percezioni presso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, relative all'imposta erariale di trascrizione, sono disposte dagli Ispettorati [...]
Art. 6.      Per gli errori ed omissioni commessi in sede di liquidazione dell'imposta erariale di trascrizione, rilevati dall'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dopo l'espletamento di [...]
Art. 7.      Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta erariale di trascrizione, diretta ai competenti Uffici finanziari, [...]
Art. 8.      L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, entro il primo trimestre di ogni anno trasmette, per la conservazione, all'archivio notarile dello stesso capoluogo di provincia uno [...]
Art. 9.      L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, ai fini della irrogazione e riscossione della relativa sanzione, deve consegnare all'impiegato dell'Amministrazione finanziaria [...]
Art. 10.       L'Automobile Club d'Italia è tenuto a registrare su supporto magnetico
Art. 11.      L'Automobile Club d'Italia deve fornire, per ogni anno solare, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i seguenti elaborati statistici
Art. 12.      È abrogato il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1977 contenente "Modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta [...]
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il 1o marzo 1988


§ 98.1.12355 - D.M. 16 aprile 1987, n. 310.

Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico

(G.U. 31 luglio 1987, n. 177)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL TESORO

     Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, che:

     1) istituisce l'imposta erariale di trascrizione sulle formalità da eseguirsi presso il Pubblico Registro Automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

     2) prevede il pagamento di detta imposta al momento della richiesta delle formalità per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile Club d'Italia - ufficio del pubblico registro automobilistico;

     Visti gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della citata legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni;

     Visto il D.M. 30 dicembre 1977, e successive modificazioni con il quale, in applicazione di quanto disposto dai suddetti articoli della legge medesima sono state:

     a) stabilite le modalità relative:

     alle segnalazioni che l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare all'Ufficio del registro dello stesso capoluogo per la riscossione dell'imposta suppletiva e per l'applicazione delle sanzioni;

     alla trasmissione da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile di uno degli originali delle scritture private con sottoscrizione autenticata e della copia autenticata delle scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente;

     alla segnalazione che l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, incaricati delle ispezioni, in caso di errata indicazione nelle note dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto;

     alla riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione ed ai relativi controlli;

     b) sono stati stabiliti i dati ed i documenti che l'Automobile Club d'Italia deve trasmettere all'Amministrazione finanziaria nonché le relative modalità di trasmissione;

     Ritenuta l'opportunità di sostituire il richiamato decreto ministeriale 30 dicembre 1977 e successive modificazioni per:

     a) comprendere nelle istruzioni e nelle modalità di ordine esecutivo relative alla riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione negli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, anche i casi in cui le formalità vengono eseguite con ritardo rispetto alla data della relativa richiesta;

     b) tener conto delle modifiche intervenute nelle procedure automatiche;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Le note di formalità presentate a ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e di cui all'art. 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, diritti ed emolumenti, da corrispondersi contestualmente alla presentazione.

     Le stesse note devono essere accompagnate da un elenco di presentazione, in duplice copia al quale l'Ufficio attribuisce un numero d'ordine progressivo giornaliero; sull'elenco devono essere indicati, dal richiedente, i dati identificativi di ciascuna formalità del veicolo di cui trattasi, nonché il totale delle somme di cui al comma precedente relative a ciascuna delle formalità indicate nell'elenco.

     Una copia dell'elenco, integrato dall'Ufficio con i numeri progressivi iniziale e finale assegnati, nel registro di cui all'art. 22 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814, alle formalità contenute nell'elenco medesimo, viene restituita al richiedente nello stesso giorno di presentazione e costituisce quietanza provvisoria delle somme contestualmente versate ai sensi del primo comma.

     Le quietanze definitive delle somme versate all'Ufficio sono costituite dagli esemplari delle note di formalità restituite al richiedente, sia per le richieste accolte ed eseguite, sia per quelle rifiutate.

     L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, per ciascuna formalità richiesta, provvede alla numerazione progressiva delle note di formalità, al controllo della liquidazione ed alla riscossione delle somme dovute di cui al primo comma; nonché alle annotazioni nel registro progressivo ai sensi dell'art. 22 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1814.

     Nel medesimo registro l'Ufficio deve altresì annotare l'ammontare dell'imposta riscossa, nonché i compensi di spettanza dell'Automobile Club d'Italia, di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

 

          Art. 2.

     L'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa per tutte le richieste di formalità presentate, deve essere versato dall'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali dell'anno finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

     Gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, aventi sede nell'ambito della Regione Siciliana, effettuano i versamenti direttamente presso la Cassa della Regione stessa.

     Il versamento previsto dal primo comma deve essere effettuato entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate, salvo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 2963 del Codice civile.

     L'ufficio del pubblico registro automobilistico deve annotare il versamento di cui al primo comma dell'apposito registro di contabilità ed esibire, agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria incaricati delle ispezioni, le relative quietanze di Tesoreria.

 

          Art. 3.

     Nel caso di richieste di formalità rifiutate dall'Ufficio e successivamente ripresentate con le necessarie integrazioni e rettifiche, sempreché le somme di cui all'art. 1, primo comma, siano state esattamente corrisposte, non ha luogo alcuna ulteriore riscossione.

     Se le richieste sono state rifiutate per insufficiente versamento, i conguagli dovuti devono essere corrisposti all'atto della ripresentazione.

     Nel registro di cui all'art. 1, comma quinto, per ciascuna formalità già annotata, che debba essere rifiutata, dovrà essere posta l'indicazione "richiesta respinta".

     Ciascuna richiesta presentata a seguito di precedente rifiuto, deve essere annotata nel registro di cui al comma precedente secondo il nuovo numero progressivo ricevuto dall'Ufficio all'atto della ripresentazione indicando nella riga corrispondente, il nuovo numero, il richiedente, i beneficiari, la specie della formalità, la serie e targa del veicolo.

     Nelle colonne seguenti devono essere annotati il numero progressivo e la data della prima presentazione, nonché le eventuali somme versate a conguaglio.

     La somma versata a conguaglio deve essere indicata anche nelle note di formalità nell'apposito spazio riservato all'Ufficio.

     In ogni caso, la stessa nota non potrà essere presentata per più di due volte e dovrà essere allegata alla nuova nota in caso di ulteriore presentazione della richiesta di formalità.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione delle sanzioni prescritte dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, modificate in soprattasse dall'art. 1 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, anche per le richieste di formalità già respinte e successivamente ripresentate, si tiene conto della data della prima presentazione risultante dalle note di formalità e dal registro progressivo.

 

          Art. 5.

     Le verifiche di cassa e delle percezioni presso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, relative all'imposta erariale di trascrizione, sono disposte dagli Ispettorati compartimentali delle tasse delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio, con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti istruzioni sul servizio d'ispezione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, purché compatibili con quanto stabilito dal successivo comma.

     Le operazioni che devono essere effettuate in sede di verifica di cassa consistono:

     1) nell'apposizione del visto di arrivo nel registro di cui al quinto comma dell'art. 1, immediatamente dopo l'annotazione di chiusura del giorno precedente, nel registro di cassa, dopo l'ultima annotazione di versamento, e nell'ultima quietanza di Tesoreria o ricevuta di versamento sul conto corrente postale della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

     2) nella descrizione in apposita nota valori delle dichiarazioni che il conservatore del pubblico registro automobilistico deve rendere:

     a) sull'ammontare dei versamenti effettuati, per i quali non è ancora pervenuta la relativa quietanza di Tesoreria;

     b) sull'ammontare delle somme riscosse e non ancora versate;

     3) nello stabilire, fino alla data in cui è stato apposto il visto di arrivo di cui al n. 1):

     a) il totale delle somme riscosse per imposta erariale di trascrizione ed il totale dei compensi spettanti all'Automobile Club d'Italia, risultanti dal registro di cui al quinto comma dell'art. 1;

     b) il totale delle somme versate per imposta erariale di trascrizione, risultante dal registro di cassa e dalle relative quietanze di Tesoreria.

     Alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2) del comma precedente deve partecipare il conservatore del Pubblico Registro Automobilistico, che sottoscrive la nota valori e, a situazione di cassa stabilita, il verbale.

 

          Art. 6.

     Per gli errori ed omissioni commessi in sede di liquidazione dell'imposta erariale di trascrizione, rilevati dall'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dopo l'espletamento di ciascuna formalità, l'Ufficio stesso, ai fini della riscossione della differenza d'imposta e delle eventuali sanzioni, trasmette all'Ufficio del registro del capoluogo copia delle note e degli atti ai quali le suddette formalità si riferiscono, nonché un elenco riepilogativo, in doppio esemplare, contenente l'indicazione del numero e della data di annotazione delle formalità stesse nel registro di cui al quinto comma dell'art. 1.

     L'Ufficio del registro restituisce uno degli esemplari, datato e firmato dal capo dell'Ufficio in segno di ricevuta.

 

          Art. 7.

     Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta erariale di trascrizione, diretta ai competenti Uffici finanziari, deve essere presentata, con il corredo della nota di trascrizione originaria, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico al quale sono state corrisposte le imposte, i diritti e gli emolumenti prescritti.

     L'Ufficio inoltra ai competenti Uffici finanziari l'istanza medesima, integrandola con i dati occorrenti al fine di consentirne l'istruttoria.

     Lo stesso Ufficio provvede altresì ad annullare e ad acquisire agli atti la nota di formalità, nonché agli ulteriori provvedimenti per la restituzione al richiedente degli emolumenti riscossi.

     A seguito delle istanze di cui ai commi precedenti, deve essere annotata nel corrispondente numero progressivo del registro di cui all'art. 1, quinto comma, la formula: "presentata istanza di rimborso".

 

          Art. 8.

     L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, entro il primo trimestre di ogni anno trasmette, per la conservazione, all'archivio notarile dello stesso capoluogo di provincia uno degli originali delle scritture private con sottoscrizione autenticata e la copia autentica delle scritture private con sottoscrizione accertata giudizialmente, presentate nel corso dell'anno precedente per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

     Gli atti medesimi, raggruppati secondo le date di accettazione nell'ufficio del pubblico registro automobilistico, devono essere accompagnati da una nota, in duplice esemplare, contenente l'indicazione del numero degli atti per giornata.

     L'archivio notarile restituisce all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico uno degli esemplari dell'elenco datato e firmato dal capo dell'Ufficio, in segno di ricevuta.

 

          Art. 9.

     L'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, ai fini della irrogazione e riscossione della relativa sanzione, deve consegnare all'impiegato dell'Amministrazione finanziaria incaricato della verifica di cassa o delle percezioni, copia delle note con l'errata indicazione nei numeri di codice fiscale, nonché un elenco riepilogativo, in quattro esemplari, contenente la data ed il numero progressivo della relativa formalità, risultanti dal registro di cui al quarto comma dell'art. 1.

     L'impiegato indicato nel comma precedente, effettuati i necessari controlli, restituisce all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico uno degli esemplari dell'elenco, datato e firmato in segno di ricevuta e, redatti i relativi verbali, li consegna, per gli ulteriori adempimenti, al capo dell'Ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo di provincia, unitamente a due esemplari dell'elenco, di cui uno deve essergli restituito, datato e firmato in segno di ricevuta.

 

          Art. 10.

     L'Automobile Club d'Italia è tenuto a registrare su supporto magnetico:

     a) i dati, indicati nell'allegato 1) al presente decreto, risultanti dalle note per le quali sussiste l'obbligo dell'indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto;

     b) i dati, indicati nell'allegato 1) al presente decreto, risultanti dalle note per le quali non sussiste l'obbligo della indicazione dei numeri di codice fiscale dei soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati del relativo atto, quando tali note modificano i dati risultanti da quelle di cui alla lettera a).

     Ogni supporto deve contenere i dati concernenti le note, di cui al comma precedente, relative alle formalità eseguite in ciascun mese e deve comunque pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il sesto mese successivo.

     Prima della trasmissione del supporto, deve essere accertata la concordanza tra i dati registrati e quelli indicati nelle note di cui al primo comma, con la conseguente correzione dei dati eventualmente discordanti.

     Con distinto supporto l'Automobile Club d'Italia, entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine stabilito dal secondo comma, deve trasmettere al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari i dati anagrafici dei soggetti i cui numeri di codice fiscale sono stati erroneamente indicati nelle note.

     L'Automobile Club d'Italia, ricevuta la segnalazione del centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dei numeri di codice fiscale non esistenti nell'archivio dell'Anagrafe tributaria, deve trasmettere, entro sei mesi dalla segnalazione, un ulteriore supporto contenente i dati anagrafici dei relativi soggetti, risultanti dalle note.

     Le caratteristiche tecniche dei supporti sono stabilite nell'allegato 1) al presente decreto.

     Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

 

          Art. 11.

     L'Automobile Club d'Italia deve fornire, per ogni anno solare, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, i seguenti elaborati statistici:

     a) dati relativi al tipo e numero di formalità;

     b) dati relativi alla composizione nazionale e regionale dei veicoli circolanti;

     c) variazioni percentuali rispetto all'anno precedente.

     I dati degli elaboratori di cui al comma precedente, distinti per categorie e classi di veicoli, dovranno pervenire al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro i primi sei mesi di ciascun anno.

     L'Automobile Club d'Italia deve altresì comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il secondo mese successivo, i dati mensili relativi all'ammontare delle riscossioni dell'imposta erariale di trascrizione, al lordo ed al netto del compenso di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, ripartite per regioni e provincia.

 

          Art. 12.

     È abrogato il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 dicembre 1977 contenente "Modalità di riscossione, contabilizzazione e versamento della imposta erariale di trascrizione dovuta sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico".

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il 1o marzo 1988.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.