§ 3.6.34 – L.R. 7 dicembre 2005, n. 26.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:07/12/2005
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 2).
Art. 2.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 4).
Art. 3.  (Modificazioni dell’articolo 5).
Art. 4.  (Modificazione dell’art. 6).
Art. 5.  (Modificazione dell’art. 7).
Art. 6.  (Integrazione dell’art. 9).
Art. 7.  (Modificazione dell’art. 10).
Art. 8.  (Modificazione dell’art. 12).
Art. 9.  (Modificazioni dell’art. 13).
Art. 10.  (Modificazioni dell’art. 14).
Art. 11.  (Modificazione dell’art. 15).
Art. 12.  (Modificazione dell’art. 17).
Art. 13.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 18).
Art. 14.  (Modificazione e integrazione dell’art. 19).
Art. 15.  (Modificazioni e integrazione dell’art. 20).
Art. 16.  (Modificazione e integrazione dell’art. 21).
Art. 17.  (Modificazione dell’art. 22).
Art. 18.  (Abrogazione dell’art. 23).
Art. 19.  (Modificazione dell’art. 24).
Art. 20.  (Modificazione dell’art. 25).
Art. 21.  (Modificazione dell’art. 26).
Art. 22.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 27).
Art. 23.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 29).
Art. 24.  (Modificazioni dell’art. 30).
Art. 25.  (Modificazioni dell’art. 31).
Art. 26.  (Modificazione dell’art. 33).
Art. 27.  (Modificazione dell’art. 36).
Art. 28.  (Abrogazione dell’art. 38).
Art. 29.  (Modificazioni dell’art. 39).
Art. 30.  (Modificazione dell’art. 40).
Art. 31.  (Modificazione dell’art. 44).
Art. 32.  (Abrogazione dell’art. 45).
Art. 33.  (Modificazione e integrazione dell’art. 46).
Art. 34.  (Integrazione della L.R. 24/1999).
Art. 35.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 47).
Art. 36.  (Modificazione dell’art. 49).
Art. 37.  (Soppressione Tabella allegato A alla l.r. 24/1999).


§ 3.6.34 – L.R. 7 dicembre 2005, n. 26. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

(B.U. 14 dicembre 2005, n. 52 – Suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 2).

     1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, è sostituita dalla seguente:

     «g) per comuni a vocazione turistica, città d’arte e loro parti del territorio di rilevanza turistica, i comuni e le parti di essi individuate sulla base dei criteri previsti dall’articolo 26;».

     2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1999, è aggiunta la seguente:

     «h bis) per prodotto tipico un prodotto le cui caratteristiche o processi di lavorazione risultano consolidati nel tempo e legati a particolari luoghi geografici che per le loro peculiarità ambientali, sociali e storiche ne fanno un qualcosa di unico nel genere, con una differenziazione qualitativa riconosciuta a livello locale.».

     3. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. La superficie di vendita autorizzata degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di beni ingombranti, non immediatamente asportabili ed a consegna differita, come autoveicoli, mobili, materiale edile, legnami, materiale idro termo sanitario e simili, viene convenzionalmente computata in misura pari al dieci per cento della superficie complessiva su cui si può vendere lo specifico genere. La disposizione diviene operativa una volta recepita negli appositi strumenti di programmazione commerciale comunale nei quali, sulla base della valutazione degli usi locali, le amministrazioni comunali possono integrare le merceologie oggetto di intervento. Per usufruire di tale agevolazione l’istante deve presentare specifica piantina planimetrica dell’esercizio dalla quale si rilevi la parte di superficie convenzionale attribuita al genere merceologico autorizzato.».

 

     Art. 2. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 4).

     1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. Le grandi strutture di vendita di tipo G2 possono essere realizzate esclusivamente nella forma del centro commerciale nella quale la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e dalle medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12.».

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 24/1999, è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Le vendite, al di fuori dei locali di produzione o di locali a questi immediatamente adiacenti, dei beni di produzione da parte di produttori devono rispettare le disposizioni previste dalla presente legge in materia di autorizzazioni commerciali, vendite straordinarie, orari ed aperture.».

 

     Art. 3. (Modificazioni dell’articolo 5).

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 5 della l.r. 24/ 1999, dopo le parole «anche mediante il sostegno alla creazione» aggiungere le parole «di punti vendita di prodotti tipici nonché».

     2. Alla lettera h) del comma 1 dell’art. 5 della l.r. 24/ 1999 sostituire le parole «la specializzazione e la valorizzazione delle produzioni tipiche umbre» con le parole «accordi tra dettaglianti ed organizzazioni di settore per la valorizzazione dei prodotti tipici umbri;».

 

     Art. 4. (Modificazione dell’art. 6).

     1. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 24/1999 la parola «Magione» è soppressa.

 

     Art. 5. (Modificazione dell’art. 7).

     1. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 24/1999, è abrogato.

 

     Art. 6. (Integrazione dell’art. 9).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 24/1999, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. La Giunta regionale definisce con proprio atto, di concerto con le associazioni di categoria competenti, i contenuti e le modalità per assicurare un elevato grado di formazione ed aggiornamento professionale alle aziende operanti nel settore non alimentare.».

 

     Art. 7. (Modificazione dell’art. 10).

     1. L’articolo 10 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 10. (Centri commerciali).

     1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto, i centri commerciali costituiti da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente sono classificati come un’unica media o grande struttura, a norma dell’articolo 4 della presente legge. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l’attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

     2. Nell’ipotesi in cui la somma delle superfici di vendita presenti in un centro commerciale corrisponda ad una media o grande struttura, deve essere attivato il procedimento relativo alla apertura della media o grande struttura di vendita corrispondente. Gli esercizi all’interno della media o grande struttura di vendita che configura un centro commerciale, non sono trasferibili al di fuori del centro commerciale, configurandosi questo ultimo come una struttura unitaria.

     3. Si è in presenza di un centro commerciale anche qualora ricorra una delle seguenti caratteristiche:

     a) presenza di un corpo comune di collegamento, anche configurato come copertura, tra due o più medie o grandi strutture di vendita fisicamente staccate;

     b) distanza tra medie strutture di vendita di tipo M2, tra medie strutture di vendita di tipo M2 e grandi strutture e tra grandi strutture di vendita, inferiore a quaranta metri lineari, calcolata dai rispettivi muri perimetrali salvo la maggiore distanza stabilita nei regolamenti locali comunque non superiore a metri sessanta.

     4. Per apertura di un centro commerciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera g), 8 e 9 del decreto e dei commi 1, 2 e 3, si intende non solo l’attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l’attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall’articolo 4.

     5. Nell’ipotesi di cui al comma 4, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell’organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell’esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.».

 

     Art. 8. (Modificazione dell’art. 12).

     1. L’articolo 12 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 12. (Disponibilità per il rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita).

     1. Il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, è consentito in conformità a quanto stabilito nell’allegato A.

     2. Con cadenza biennale, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 6, comma 4, del decreto, l’allegato A è sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale che può disporne l’aggiornamento e l’adeguamento. L’eventuale modificazione dei parametri numerici e delle condizioni in esso contenute è legata all’evoluzione degli indicatori della rete distributiva regionale, ai mutamenti intervenuti nel mercato, nella situazione socioeconomica regionale o in altri fattori influenti sulla distribuzione commerciale.».

 

     Art. 9. (Modificazioni dell’art. 13).

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 24/1999, le parole «nella tabella di cui all’allegato A» sono sostituite con le parole «nell’allegato A».

     2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

     «b) l’ampliamento di una media struttura di vendita esistente, nell’ambito della stessa categoria merceologica autorizzata, oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita in relazione alla classe del comune in cui la stessa insiste;».

     3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 24/1999, è abrogata.

 

     Art. 10. (Modificazioni dell’art. 14).

     1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 24/1999, dopo le parole «della domanda stessa,» sostituire le parole «a due» con le parole «a tre».

     2. Le lett. b) e c) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 24/1999 sono sostituite dalle seguenti:

     «b) tra le strutture di vendita rinunciate ve ne sia almeno una della stessa merceologia e della medesima categoria dimensionale o immediatamente inferiore a quella che si intende realizzare;

     c) la somma delle superfici di vendita delle strutture rinunciate sia superiore di almeno il dieci per cento rispetto alla superficie richiesta per la nuova struttura.».

     3. Il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

     «4. Tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2 è data priorità, nell’ordine, in funzione dei seguenti criteri:

     a) accorpamento, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera e), di due esercizi, di cui almeno uno della medesima categoria merceologica della nuova autorizzazione richiesta, provenienti dalla stessa zona commerciale come individuata nello strumento di promozione comunale;

     b) maggiore superficie di vendita accorpata, come definita ai sensi della lettera a);

     c) ampliamento di una struttura di vendita inferiore, nell’ambito della stessa categoria merceologica autorizzata, rispetto alla struttura che si intende realizzare;

     d) maggiore superficie di vendita già autorizzata nella struttura che si intende ampliare ai sensi della lettera c);

     e) trasferimento nell’ambito della stessa zona commerciale del comune;

     f) trasferimento nell’ambito del comune;

     g) inserimento della struttura in un centro commerciale, insieme ad altri operatori di piccolo dettaglio;

     h) inserimento di una struttura o uno spazio di vendita di prodotti tipici umbri in un centro commerciale;

     i) quantità di manodopera locale assorbita o riassorbita, in particolare già impiegata nel commercio;

     l) titolarità di altre grandi strutture di vendita nella regione;

     m) impegno formalmente assunto nell’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.».

     4. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

     «4 bis. Tra domande concorrenti prive di titolo di priorità, come definito al comma 2, è data priorità, nell’ordine, in funzione dei criteri individuati al comma 4.».

 

     Art. 11. (Modificazione dell’art. 15).

     1. L’articolo 15 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 15. (Ampliamento di grandi strutture di vendita).

     1. L’ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita è soggetto ad autorizzazione del comune, su conforme parere della Conferenza di servizi di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto.

     2. I soggetti titolari di autorizzazioni all’esercizio di grandi strutture di vendita classificate in tipologia G1, rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente legge, decorso un triennio dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio, possono ottenere l’ampliamento della superficie di vendita nei limiti del trenta per cento della superficie massima prevista per la tipologia G1, indicata all’articolo 4, comma 1, fermo il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Tale ampliamento è concesso per una sola volta, anche qualora la superficie dell’esercizio risultante dallo stesso comporti la classificazione dell’esercizio nella tipologia superiore G2.

     3. I soggetti titolari di autorizzazione all’esercizio di grandi strutture di vendita di tipo G2, decorso un biennio dalla data di rilascio dell’autorizzazione, hanno titolo ad ottenere l’ampliamento della relativa superficie di vendita nei limiti del trenta per cento della superficie massima prevista per la tipologia G2, indicata all’articolo 4, comma 1, fermo il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza. L’ampliamento è concesso per una sola volta anche qualora la superficie dell’esercizio risulti già superiore a quella massima indicata per la tipologia G2 all’articolo 4, comma 1.

     4. Nei casi previsti nei commi 2 e 3 l’ampliamento è concesso mediante rilascio di un nuovo titolo in sostituzione di quello che ha dato titolo all’ampliamento.

     5. L’ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri è sempre concesso nel limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata, escluso l’ampliamento di superficie eventualmente concesso ai sensi del comma 2. L’eventuale superamento dei limiti di cui all’articolo 4, comma 1, per effetto dell’ampliamento di superficie, non comporta il mutamento di tipologia e di tale superficie aggiuntiva non si tiene conto ai fini dell’ampliamento di cui al comma 2. La superficie aggiuntiva concessa non può essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri, pena la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 47 della L.R. 24/1999.».

 

     Art. 12. (Modificazione dell’art. 17).

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della L.R. 24/1999, le parole «nella tabella di cui all’allegato A» sono sostituite con le parole «nell’allegato A».

 

     Art. 13. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 18).

     1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 24/1999, dopo le parole «La domanda è» è inserita la parola «contestualmente».

     2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 24/1999, dopo le parole «il Comune invia» sono inserite le parole «entro sette giorni».

     3. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 24/1999, la parola «novantesimo» è sostituita dalla parola «sessantesimo».

     4. Al comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 24/1999, il numero «120» è sostituito dalla parola «novanta».

 

     Art. 14. (Modificazione e integrazione dell’art. 19).

     1. Il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 24/1999 è abrogato.

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Le autorizzazioni per medie strutture di vendita possono essere rilasciate solo se previste nell’apposito strumento di promozione di cui al presente articolo, salve le ipotesi di accorpamento o concentrazione di cui all’articolo 20, comma 4.».

 

     Art. 15. (Modificazioni e integrazione dell’art. 20).

     1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

     «a) l’ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali in attività da almeno cinque anni al momento della domanda, conteggiati per il valore di novanta mq. o centocinquanta mq. ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del comune, o per la superficie effettiva, se maggiore;».

     2. Il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «4. L’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita è rilasciata qualora sia frutto di accorpamento o concentrazione di più esercizi in attività da almeno cinque anni al momento della domanda, sempre che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il cento per cento della superficie di vendita della nuova struttura, o ad almeno il settanta per cento in caso di reimpiego del personale, conteggiate per il valore di novanta mq. o centocinquanta mq. ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del comune, o per la superficie effettiva, se maggiore.».

     3. Il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, è abrogato.

     4. Il comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «7. La trasformazione di un esercizio di vicinato in una media struttura di vendita o di medie strutture di vendita dalla tipologia M1 alla tipologia M2, ed eventuali suddivisioni di quest’ultima, va prevista nello strumento di cui all’articolo 19 e va calcolata all’interno del numero delle autorizzazioni rilasciabili.».

     5. Dopo il comma 8 dell’art. 20 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

     «8 bis. L’ampliamento di superficie di una media struttura di vendita è sempre concesso ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 15, comma 5.».

 

     Art. 16. (Modificazione e integrazione dell’art. 21).

     1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 24/1999, dopo le parole «del decreto» sono aggiunte le parole «, nei limiti della programmazione e delle disponibilità di bilancio.».

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 24/1999, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Le amministrazioni comunali devono prevedere nello strumento di rivitalizzazione del centro storico, sulla base della ricognizione di cui al comma 3, disposizioni che incentivino la permanenza di esercizi storici, come definiti in un apposito atto a ciò dedicato, e che agevolino il ritorno delle merceologie scarsamente presenti.».

 

     Art. 17. (Modificazione dell’art. 22).

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 24/1999 è abrogata.

 

     Art. 18. (Abrogazione dell’art. 23).

     1. L’articolo 23 della l.r. 24/1999, è abrogato.

 

     Art. 19. (Modificazione dell’art. 24).

     1. Al comma 2 dell’art. 24 della l.r. 24/1999 dopo la parola «autoveicolare.» è aggiunto il seguente periodo: «Nei centri i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all’esenzione, per i tributi di loro competenza.».

     2. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «3. Per centro polifunzionale di servizi si intende un esercizio commerciale o più esercizi in unica struttura o complesso, in cui sono presenti più servizi autonomamente configurati tra quelli individuati con apposito atto della Giunta regionale.».

     3. Al comma 4 dell’art. 24 della l.r. 24/1999 è soppresso il seguente periodo: «Nei centri possono essere disposti esoneri dai tributi locali.».

 

     Art. 20. (Modificazione dell’art. 25).

     1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 24/1999, le parole «all’art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono sostituite dalle parole «all’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

     Art. 21. (Modificazione dell’art. 26).

     1. L’articolo 26 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «Art. 26. (Comuni a vocazione turistica e città d’arte).

     1. Fermo restando l’orario massimo delle tredici ore giornaliere, la libertà di determinazione senza vincoli delle aperture da parte degli operatori, prevista dall’articolo 12 del decreto, si applica:

     a) ai centri storici come individuati negli strumenti urbanistici, alle aree di elevato valore storico artistico e culturale di cui all’articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, nonché a quelle individuate negli specifici atti di promozione e valorizzazione di cui all’articolo 21;

     b) alle aree del territorio comunale a vocazione turistica, relativamente a periodi di effettivo afflusso turistico, ed ai centri di intrattenimento e svago come definiti al comma 3.

     2. Le aree di cui al comma 1, ad eccezione dei centri storici e delle aree di cui all’articolo 21, sono individuate dal comune, in accordo con le associazioni di categoria delle imprese del commercio e del turismo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dell’azienda di promozione turistica, sentite le associazioni dei consumatori. L’accordo, formalizzato in uno specifico incontro di concertazione, è inviato dal Comune per conoscenza alla Regione.

     3. Il Comune promuove un ulteriore accordo con i soggetti indicati al comma 2 per disciplinare l’apertura e l’orario delle attività commerciali collocate all’interno di strutture di intrattenimento e svago, in cui la superficie destinata a servizi ed intrattenimento sia pari o superiore al settanta per cento della superficie aperta al pubblico dell’intero complesso.

     4. In mancanza di accordo tra le parti, il Comune deve informare tempestivamente la Regione, la quale provvede alla convocazione di una apposita conferenza dei servizi cui partecipano i soggetti indicati al comma 2. In assenza di accordo non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo i centri storici e le aree di cui all’articolo 21.».

 

     Art. 22. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 27).

     1. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999, dopo le parole «sabato pomeriggio.» è aggiunto il seguente periodo «In caso di attività miste, ai fini della individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, il settore alimentare è sempre prevalente su quello non alimentare.».

     2. Il comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «6. Ferme restando le disposizioni particolari previste all’articolo 26, comma 1, nonché per il mese di dicembre, l’accordo di cui all’articolo 26, comma 2, deve contenere anche la individuazione delle otto domeniche o festività annue in deroga, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto, anche in modo differenziato tra zone, nonché di ulteriori aperture domenicali o festive in deroga, nella misura massima di quattro giorni in un anno, per eventi di rilevanza cittadina o di zona o di quartiere o festività del santo patrono. In assenza di tale accordo, il Comune può individuare fino a dodici domeniche o festività in deroga.».

     3. Dopo il comma 6 dell’articolo 27 della l.r. 24/1999, è aggiunto il seguente:

     «6 bis. Gli esercizi commerciali non possono aprire nei giorni del 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, domenica di Pasqua, lunedì di Pasqua, 25 dicembre e 26 dicembre. Il divieto di apertura si estende anche alle aree di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e b), eccetto per il lunedì di Pasqua e, previo accordo con le associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, per il 25 aprile.».

 

     Art. 23. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 29).

     1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

     «d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, alternativamente:

     1) dichiarazione di esecuzione lavori per un importo superiore ad euro 10.000,00, da comprovare successivamente con copia della fattura;

     2) nell’ipotesi di lavori pari o inferiori a euro 10.000,00, dichiarazione di esecuzione dei lavori, da comprovare successivamente, per un importo pari ad almeno euro 100,00 a metro quadrato calcolato sulla superficie di vendita dell’esercizio;

     3) dichiarazione di sospensione dell’attività per almeno venti giorni.».

     2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 24/1999, dopo la parola «stessa» sono aggiunte le parole «suddivise per classi omogenee con indicazione della relativa quantità.».

     3. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 24/1999, alla fine, dopo il punto, è aggiunto il seguente periodo «Le vendite di liquidazione per rinnovo locali devono concludersi almeno trenta giorni prima della data di inizio dei saldi».

 

     Art. 24. (Modificazioni dell’art. 30).

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 24/1999 è abrogata.

     2. Il comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 24/1999, è abrogato.

     3. Il comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «5. Le vendite disciplinate dal presente articolo devono essere presentate al pubblico con le sole diciture “vendite di fine stagione” o “saldi”.».

 

     Art. 25. (Modificazioni dell’art. 31).

     1. Al comma 1 dell’art. 31 della l.r. 24/1999 dopo le parole «seguenti periodi» sono aggiunte una virgola e le seguenti «con preavviso al comune almeno cinque giorni prima:».

     2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli indicati all’articolo 30, comma 1, lettere a) b) c) e d) possono essere effettuate in qualsiasi momento dell’anno, con preavviso al comune almeno cinque giorni prima.».

     3. Il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «4. Non sono sottoposte ad alcuna formalità, né ai limiti temporali di cui ai commi 2 e 3 le vendite promozionali dei seguenti prodotti:

     a) alimentari;

     b) casalinghi;

     c) igiene e pulizia;

     d) articoli per l’arredamento e l’ornamento della casa esclusi i mobili;

     e) tessile per la casa.».

 

     Art. 26. (Modificazione dell’art. 33).

     1. Al comma 1 dell’art. 33 della l.r. 24/1999 è aggiunto di seguito:

     «- un membro designato dalle imprese industriali di produzione di beni e servizi;

     - un membro designato dalle imprese artigianali di produzione di beni e servizi.».

 

     Art. 27. (Modificazione dell’art. 36).

     1. L’articolo 36 della l.r. 24/1999 è sostituito dal seguente:

     «Art. 36. (Termine per la presentazione delle domande).

     1. Le domande per l’apertura di nuove grandi strutture di vendita, come definite all’articolo 13, comma 2, possono essere presentate solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 46/ bis.».

 

     Art. 28. (Abrogazione dell’art. 38).

     1. L’articolo 38 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 29. (Modificazioni dell’art. 39).

     1. Il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 24/1999 è abrogato.

     2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 30. (Modificazione dell’art. 40).

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 24/1999 è abrogata.

 

     Art. 31. (Modificazione dell’art. 44).

     1. Al comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 24/1999, le parole «anche in sede di valutazione di impatto commerciale,» sono soppresse.

 

     Art. 32. (Abrogazione dell’art. 45).

     1. L’articolo 45 della l.r. 24/1999 è abrogato.

 

     Art. 33. (Modificazione e integrazione dell’art. 46).

     1. Al comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 24/1999 le parole «il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «la Regione».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. Ai fini dello svolgimento dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare, sono considerati requisiti idonei il possesso dell’iscrizione al REC di cui all’art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la somministrazione di alimenti e bevande o la frequenza con esito positivo dei corsi tenuti presso la scuola alberghiera ovvero altra con indirizzo professionale equiparato.».

 

     Art. 34. (Integrazione della L.R. 24/1999).

     1. Dopo l’articolo 46 della l.r. 24/1999 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 46 bis. (Procedimento di verifica).

     1. I comuni, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approvano varianti di adeguamento degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, al fine di assicurare la conformità degli stessi alle disposizioni della presente legge, anche in attuazione dell’articolo 23, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11.

Art. 46 ter. (Centri commerciali disposizioni).

     1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, sono fatte salve le diverse previsioni contenute nei piani urbanistici generali o attuativi, nonché quelle contenute negli strumenti di indirizzo e promozione delle medie strutture di vendita, purché approvati o adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge.».

 

     Art. 35. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 47).

     1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 24/1999 è abrogata.

     2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

     «d) violazione dell’articolo 30, comma 3, limitatamente alla mancata separazione delle merci, e comma 5;».

     3. Al comma 1 dell’art. 47 della l.r. 24/1999 è aggiunta la seguente lettera:

     «e bis) violazione dell’articolo 15, comma 5 e dell’articolo 20, comma 8 bis.».

     4. Il comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 24/1999, è sostituito dal seguente:

     «2. Il comune può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni in caso di particolare gravità o recidiva, come definita dall’articolo 22, comma 2 del decreto.».

     5. Dopo il comma 2 dell’articolo 47 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.».

     6. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 24/1999, è sostituita dalla seguente:

     «b) apertura di un centro commerciale nelle forme e nei modi di cui all’articolo 10, comma 4, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 5;».

     7. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 24/1999, le parole «dall’art. 23, comma 7;» sono sostituite dalle parole «dall’articolo 44;».

 

     Art. 36. (Modificazione dell’art. 49).

     1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 24/1999, le parole «il Consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «la Giunta regionale».

 

     Art. 37. (Soppressione Tabella allegato A alla l.r. 24/1999). [2]

     [1. La Tabella di cui all’allegato A della l.r. 24/1999 è soppressa.]

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATO A [3]

 

 

Aree sovracomunali e zone ad alta  

Grandi strutture inferiori 

Grandi strutture superiori 

densità commerciale 

 

 

 

Comuni classi I e II: 2501-5500 mq. 

Comuni classi I e II: 5501-10000 mq. 

 

Comuni classi III e IV: 1501-3500 mq. 

Comuni classi III e IV: 3501-10000 mq. 

 

G1/A 

G1/E 

G2/A 

G2/E 

Zona ad alta densità 

= = 

= = 

= = 

= = 

1/A Perugia ovest 

 

 

 

 

Zona ad alta densità 

= = 

= = 

1 

= = 

1/B Perugia sud-est 

 

 

 

 

Restante territorio area 

= = 

= = 

= = 

= = 

1 - Perugia 

 

 

 

 

Zona ad alta densità 2 

1 

= = 

= = 

= = 

- Ternana 

 

 

 

 

Restante territorio area 

= = 

= = 

= = 

= = 

2 - Terni 

 

 

 

 

Zona ad alta densità 3 

= = 

= = 

= = 

= = 

- Folignate 

 

 

 

 

Restante territorio area 

= = 

= = 

= = 

= = 

3 - Foligno 

 

 

 

 

Area 4 - Città di Castello 

= = 

= = 

= = 

= = 

 

 

 

 

 

Area 5 - Spoleto 

= = 

= = 

= = 

= = 

 

 

 

 

 

Area 6 - Gubbio 

= = 

= = 

= = 

= = 

 

 

 

 

 

Area 7 - Orvieto 

1 

= = 

= = 

= = 

 

 

 

 

 

Area 8 - C. Lago 

= = 

= = 

= = 

= = 

 

 

 

 

 

 

     1. La grande struttura superiore (G2) del settore alimentare misto, di cui solo 1500 mq. da destinare ai prodotti del settore alimentare, prevista nell’area ad alta densità commerciale 1/B, può essere rilasciata esclusivamente in connessione con il progetto di ristrutturazione che interessa l’area del mercato coperto e del complesso di via della Rupe (Arconi e sale ipogee del Pincetto) del centro storico del comune di Perugia. La previsione diviene operativa successivamente alla presentazione alla Giunta regionale del progetto commerciale e dello studio di impatto sul tessuto economico del centro storico.

 

     2. Le grandi strutture di vendita inferiori (G1) del settore alimentazione/misto previste dalla presente tabella possono realizzarsi nel rispetto della seguente condizione:

     — rinuncia ad almeno due autorizzazioni di medie strutture superiori (M2), come classificate all’art. 4, comma 1, della legge, con superficie di vendita maggiore di 2.000 mq., di cui almeno una del settore alimentazione/misto.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 98 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[3] Allegato abrogato dall'art. 98 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.