§ 3.5.86 - R.R. 9 agosto 2007, n. 10.
Disciplina dell’Osservatorio regionale sul turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:09/08/2007
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Partecipazione alle attività dell'Osservatorio)
Art. 3.  (Funzionamento dell'Osservatorio)
Art. 4.  (Attività di segreteria)
Art. 5.  (Finanziamento delle attività)
Art. 6.  (Rapporti con l’Osservatorio nazionale sul turismo)


§ 3.5.86 - R.R. 9 agosto 2007, n. 10. [1]

Disciplina dell’Osservatorio regionale sul turismo.

(B.U. 14 agosto 2007, n. 36)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 7 e 108, comma 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio regionale sul turismo, di seguito denominato Osservatorio.

     2. L'Osservatorio, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, è strumento tecnico operativo della Giunta regionale e svolge le attività elencate all'articolo 7 della l.r. 18/2006.

 

     Art. 2. (Partecipazione alle attività dell'Osservatorio)

     1. Alle attività dell’Osservatorio concorrono, in forma permanente, le strutture regionali competenti in materia di turismo, l'Agenzia regionale di promozione turistica, le autonomie locali e le associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo.

     2. La Giunta regionale, per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 7 della l.r. 18/2006, si avvale, in via permanente, della collaborazione di Sviluppumbria S.p.A., con funzioni di coordinamento, e dell'Università degli Studi di Perugia/Centro di studi superiori sul turismo di Assisi.

     3. Alle attività di cui al comma 2, al fine di garantire la conformità dei dati e delle elaborazioni regionali agli standard nazionali, partecipa l’Istituto nazionale ricerche turistiche - ISNART, previa intesa della Giunta regionale con Unioncamere Umbria.

 

     Art. 3. (Funzionamento dell'Osservatorio)

     1. Per favorire lo svolgimento e il coordinamento delle attività di competenza dell'Osservatorio, è istituito, con deliberazione della Giunta regionale, il Comitato di indirizzo e sorveglianza composto da:

     a) tre rappresentanti della Direzione della Giunta regionale competente in materia di turismo, designati dalla Giunta regionale;

     b) un rappresentante designato dalla Agenzia di promozione turistica;

     c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

     d) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo.

     2. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     3. Il Comitato di indirizzo e sorveglianza svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

     a) elabora un programma triennale delle attività dell’Osservatorio nonché i relativi piani attuativi annuali da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

     b) elabora e propone indirizzi per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio;

     c) monitora l’andamento delle attività di cui alle lettere a) e b) ai fini della valutazione degli esiti.

     4. La partecipazione al Comitato di indirizzo e sorveglianza non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Attività di segreteria)

     1. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e del Comitato di indirizzo e sorveglianza sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 5. (Finanziamento delle attività)

     1. Agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle attività dell’Osservatorio si provvede ai sensi dell’articolo 102, comma 3 della l.r. 18/2006.

     2. Al finanziamento delle attività dell’Osservatorio concorrono inoltre le risorse messe a disposizione dai soggetti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, eventuali finanziamenti statali o comunitari, nonché eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati, quali gli Istituti di credito.

 

     Art. 6. (Rapporti con l’Osservatorio nazionale sul turismo)

     1. L’Osservatorio stabilisce relazioni permanenti con l’Osservatorio nazionale sul turismo, di cui all’articolo 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard. A tal fine, si attiene ai parametri definiti a livello nazionale per garantire la compatibilità nel tempo e nello spazio delle informazioni raccolte ed elaborate.


[1] Abrogato dall'art. 59 della L.R. 10 luglio 2017, n. 8.