§ 2.4.34 - R.R. 25 marzo 2011, n. 3.
Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:25/03/2011
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico)
Art. 4.  (Misure per il risparmio idrico per le utenze private)
Art. 5.  (Misure per il risparmio idrico per le utenze pubbliche o private ad uso pubblico)
Art. 6.  (Misure per il risparmio idrico in edilizia)
Art. 7.  (Uso improprio della risorsa idrica)
Art. 8.  (Misure per il risparmio idrico per gli Ambiti Territoriali Integrati)


§ 2.4.34 - R.R. 25 marzo 2011, n. 3.

Regolamento di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile.

(B.U. 30 marzo 2011, n. 14)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) definisce:

a) i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica;

b) i comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare mediante la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico: A02 (mc);

b) volume annuo prelevato da altri sistemi idrici: A07 (mc);

c) volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici: A08 (mc);

d) volume annuo dell’acqua consegnata all’utenza: A10 (mc);

e) bilancio idrico annuale di ATI: la differenza tra la somma del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico e da altri sistemi e la somma del volume annuo dell’acqua consegnata all’utenza e ad altri sistemi idrici, pari a (A02+A07)-(A08+A10);

f) efficienza annuale di bilancio idrico degli Ambiti Territoriali Integrati, di seguito ATI: il rapporto tra i volumi complessivamente prelevati e quelli consegnati, pari a (A08+A10)/(A02+A07);

g) distretti della rete distributiva: la suddivisione della rete di distribuzione con dimensioni da valutare in funzione delle caratteristiche della configurazione della rete.

 

     Art. 3. (Misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico)

1. Il gestore del servizio idrico integrato, al fine di garantire un uso sostenibile del consumo della risorsa idrica, provvede a:

a) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate addotte dalle opere di presa per la determinazione del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico;

b) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate prelevate da altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo prelevato da altri sistemi idrici;

c) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate consegnate ad altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici;

d) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate sulla totalità delle utenze, incluse quelle pubbliche o ad uso pubblico quali fontanelle, antincendio, prese e similari per la determinazione del volume annuo dell’acqua consegnata all’utenza;

e) elaborare il bilancio idrico annuale di ATI;

f) raggiungere annualmente un’efficienza pari ad almeno l’ottanta per cento del bilancio idrico dell’ATI;

g) suddividere la rete distributiva in distretti, in cui studiare le caratteristiche idrauliche di esercizio ottimale, tramite idonee modellistiche, e nei quali installare apparecchi per la misura della portata e della pressione;

h) monitorare i distretti con l’obbligo di intervenire in caso di riscontro di dati anomali di portata o di pressione notturna;

i) realizzare e aggiornare il rilievo digitale delle reti in carico.

 

     Art. 4. (Misure per il risparmio idrico per le utenze private)

1. L’utente privato del servizio idrico integrato, al fine di ridurre gli sprechi e i consumi, provvede a:

a) applicare limitatori di flusso, diffusori, acceleratori di pressione ai rubinetti di lavelli e docce;

b) [installare miscelatori di acqua calda e fredda] [1];

c) installare sistemi per la riduzione e l’ottimizzazione dell’acqua utilizzata per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali cassette per il water a doppio scomparto;

d) impiegare elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici e mantenerli in buona efficienza;

e) recuperare, ove tecnicamente possibile, acqua piovana mediante apposite vasche o cisterne da utilizzare per l’irrigazione di aree verdi e/o per il riuso;

f) [installare sistemi di apertura e chiusura automatica dei rubinetti quali temporizzatori, pulsanti, pedivelle, fotocellule e similari] [2];

g) effettuare manutenzione della rete idrica e controlli periodici dei consumi al fine di individuare anomalie che possano evidenziare sprechi o perdite.

2. Le azioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e g) sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 5. (Misure per il risparmio idrico per le utenze pubbliche o private ad uso pubblico)

1. I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità di edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio, provvedono ad istallare i sistemi di ottimizzazione e limitazione degli sprechi e consumi di cui all’articolo 4.

2. I soggetti ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche o private ad uso pubblico provvedono a dotare le medesime di:

a) limitatori di portata e sistemi di interruzione automatica di flusso se si tratta di fontane ad uso idropotabile;

b) impianti di ricircolo se si tratta di fontane o vasche di arredo urbano.

3. Le apparecchiature e i sistemi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 6. (Misure per il risparmio idrico in edilizia)

1. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuato come manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) sul patrimonio edilizio esistente consistono nel dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di nuova edificazione consistono in:

a) realizzare, dove tecnicamente possibile, reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

b) realizzare, in conformità con l’articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), vasche o cisterne per la raccolta di acqua piovana;

c) dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo idrico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

3. I regolamenti comunali per l’attività edilizia ed i Piani attuativi prevedono l’obbligo di quanto previsto al comma 2.

 

     Art. 7. (Uso improprio della risorsa idrica)

1. L’acqua proveniente da pubblico acquedotto non può essere utilizzata per:

a) l’irrigazione di orti e giardini;

b) il riempimento di piscine;

c) il lavaggio di automezzi;

d) le fontane ad uso ornamentale non dotate di impianti di ricircolo;

e) le operazioni di pulizia delle strade e di lavaggio di fosse biologiche.

 

     Art. 8. (Misure per il risparmio idrico per gli Ambiti Territoriali Integrati)

1. Gli ATI ai fini del risparmio idrico, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche), provvedono:

a) alla verifica e certificazione del bilancio idrico annuale di ATI, elaborato dal gestore, con l’obbligo di trasmetterlo alla Regione entro il 1° febbraio dell’anno successivo;

b) ad integrare, entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, il disciplinare che regola i rapporti tra ATI e gestori, inserendo nello stesso quanto previsto dall’articolo 3;

c) a modificare il sistema tariffario della prima fascia di consumo prevedendo uno sconto pari o superiore al venti per cento, per gli utenti privati che adottano almeno le misure previste all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), recuperando, con un aumento nelle fasce di consumi più elevate, le risorse necessarie per l’applicazione dello sconto medesimo;

d) ad applicare al gestore del servizio idrico integrato che non raggiunga, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l’efficienza del bilancio idrico pari al settanta per cento, e non raggiunga, entro sei anni dall’entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l’efficienza del bilancio idrico pari all’ottanta per cento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), una penale fino al trenta per cento del costo del volume di acqua non fatturata eccedente la soglia di efficienza del bilancio;

e) a costituire un apposito fondo, dove riversare i proventi derivanti dall’applicazione della penale di cui alla lettera d), finalizzato agli investimenti per la riduzione delle perdite in rete;

f) a tenere conto nell’applicazione della lettera c) anche del numero di componenti del nucleo familiare.


[1] Lettera abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Lettera abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.