§ 38.7.108 - Legge 12 marzo 1968, n. 260.
Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:12/03/1968
Numero:260


Sommario
Art. 1.      Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Il programma di costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-71, per provincia, è formato dal comitato di attuazione di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e presentato al [...]
Art. 3.      L'art. 15 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito con il seguente:


§ 38.7.108 - Legge 12 marzo 1968, n. 260. [1]

Proroga della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

(G.U. 2 aprile 1968, n. 86)

 

     Art. 1.

     Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, sono sostituiti dai seguenti:

     "Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno dei sottoelencati esercizi, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni, fino alla concorrenza di un ricavo netto indicato come segue:

     dall'esercizio 1961-62 al 1963-64 lire 20 miliardi annui

     per il periodo 1 luglio 1964-31 dicembre 1964 lire 10 miliardi

     dall'anno finanziario 1965 al 1979 lire 20 miliardi annui

     per l'anno finanziario 1980 lire 30 miliardi annui

     Nei limiti dell'importo complessivo di lire 400 miliardi per l'intero ventennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi".

 

          Art. 2.

     Il programma di costruzione delle abitazioni per il biennio 1970-71, per provincia, è formato dal comitato di attuazione di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e presentato al Ministro per i lavori pubblici entro il 30 giugno 1969. La localizzazione delle costruzioni nell'ambito provinciale è effettuata dai comitati provinciali di cui all'art. 6 della suddetta legge entro il 31 dicembre 1969.

 

          Art. 3.

     L'art. 15 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, è sostituito con il seguente:

     "Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.