§ 38.7.1l - Legge 15 febbraio 1967, n. 42.
Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:15/02/1967
Numero:42


Sommario
Art. 1.      L'articolo 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà secondo le modalità del decreto [...]


§ 38.7.1l - Legge 15 febbraio 1967, n. 42. [1]

Norme modificative ed aggiuntive al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 ed alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 28 febbraio 1967, n. 53)

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 1, punto 3), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:

     "3) Gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n. 302; 11 dicembre 1952, numero 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e 30 giugno 1959, n. 477".

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono tenute a cedere in proprietà secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, gli alloggi economici compresi nella quota di riserva del 20 per cento stabilita dall'art. 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, ad eccezione di quelli che, fino ad un massimo del 50 per cento della quota di riserva suddetta, saranno ritenuti indispensabili alle necessità delle Aziende stesse.

     La determinazione degli alloggi da escludere dalla cessione è fatta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.