§ 38.7.i - Legge 1 luglio 1955, n. 556.
Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:01/07/1955
Numero:556


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 2 della legge 21 agosto 1940, n. 1289, è soppresso
Art. 2.      Gli alloggi trasferiti dal comune di Messina all'Istituto autonomo per le case popolari, ai sensi della legge 21 agosto 1940, n. 1289, possono essere assegnati in [...]
Art. 3.      I prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 258 e 259 del Testo [...]


§ 38.7.i - Legge 1 luglio 1955, n. 556. [1]

Modifica della legge 21 agosto 1940, n. 1289.

(G.U. 20 luglio 1955, n. 165).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 2 della legge 21 agosto 1940, n. 1289, è soppresso.

 

          Art. 2.

     Gli alloggi trasferiti dal comune di Messina all'Istituto autonomo per le case popolari, ai sensi della legge 21 agosto 1940, n. 1289, possono essere assegnati in proprietà, con la facoltà di riscatto prevista dall'art. 258 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, agli aventi diritto che li occupano alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le domande per l'assegnazione in proprietà di detti alloggi debbono essere presentate all'Istituto per le case popolari entro il 31 dicembre 1955.

 

          Art. 3.

     I prezzi degli alloggi che dovranno essere corrisposti dagli acquirenti saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 258 e 259 del Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.