§ 38.7.h - Legge 29 ottobre 1954, n. 1082.
Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:29/10/1954
Numero:1082


Sommario
Art. unico.      L'art. 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è modificato come segue


§ 38.7.h - Legge 29 ottobre 1954, n. 1082. [1]

Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

(G.U. 29 novembre 1954, n. 274).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è modificato come segue:

     "Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.