§ 38.4.38 - D.L. 16 settembre 1987, n. 380.
Interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:16/09/1987
Numero:380


Sommario
Art. 1.      1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30 miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione, di massima ed esecutiva, del [...]
Art. 2.      1. E' trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio demaniale sito in Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, anche al fine di consentire in esso la [...]
Art. 3.      1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 38.4.38 - D.L. 16 settembre 1987, n. 380.

Interventi urgenti per Roma, capitale della Repubblica.

(G.U. 17 settembre 1987, n. 217).

 

Art. 1.

     1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30 miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale e delle infrastrutture connesse. Ai fini della rilocalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema direzionale orientale, tali risorse possono anche essere utilizzate per studi unitari da effettuare d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti i Ministri interessati [2].

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 25 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia», e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo di quota parte dell'accantonamento stesso iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

 

     Art. 2.

     1. E' trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio demaniale sito in Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle, anche al fine di consentire in esso la rilocalizzazione di uffici delle pubbliche amministrazioni, con priorità per le esigenze funzionali del Ministero della difesa, con esclusione dell'area necessaria per il complesso logistico infrastrutturale dell'Aeronautica militare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale area è delimitata, d'intesa con il Ministro della difesa, dal comune di Roma, cui fa carico il completamento delle relative opere di urbanizzazione [3].

     2. (Omissis).

     3. Per le ulteriori esigenze del Ministero della difesa, il comune di Roma e lo stesso Ministero prevedono, con apposita convenzione, che altri edifici e relative pertinenze sorgano in aree opportunamente individuate dal comune medesimo [4].

 

     Art. 3.

     1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel tratto Ottaviano-Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno 1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento [2].

     2. All'onere posto a carico dello Stato, valutato in lire 40 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per detto anno dell'accantonamento «Finanziamento per la realizzazione di linee metropolitane nei grandi centri urbani» iscritto al medesimo capitolo 9001.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3 bis. [5]

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del presente decreto entro il 30 giugno 1988.

 

     Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 453.

[3] Gli originari commi primo e secondo sono stati così sostituiti dall'attuale comma primo per effetto della L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 453.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 453.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 453.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 29 ottobre 1987, n. 453.