§ 38.4.10 - L. 5 luglio 1966, n. 517.
Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:05/07/1966
Numero:517


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 [...]
Art. 3.      Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 38.4.10 - L. 5 luglio 1966, n. 517. [1]

Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione.

(G.U. 14 luglio 1966, n. 172).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Per i Comuni non obbligati alla formazione del piano regolatore generale ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le sospensioni di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, sono estese anche ai programmi di fabbricazione redatti a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. In tal caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data della deliberazione comunale di adozione del programma di fabbricazione.

 

     Art. 3.

     Per i piani regolatori generali e particolareggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso di esame da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, le sospensioni di cui al primo e secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni, si applicano per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della deliberazione di adozione.

     Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Sostituisce il terzo comma, art. unico, della L. 3 novembre 1952, n. 1902.