§ 38.3.3 - L. 15 novembre 1986, n. 768.
Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.3 costruttori
Data:15/11/1986
Numero:768


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un [...]
Art. 6.      1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento, i [...]
Art. 7.      1. L'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei [...]
Art. 8.      1. Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'albo nazionale dei costruttori è autorizzata l'assunzione di [...]
Art. 9.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 38.3.3 - L. 15 novembre 1986, n. 768.

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.

(G.U. 22 novembre 1986, n. 272).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori le imprese iscritte che risultino non aver corrisposto per un periodo superiore agli anni due la tassa di concessione governativa di cui all'articolo 16 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

     2. La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato dal comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori di cui all'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, su segnalazione periodicamente fornita dall'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

 

     Art. 6.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del comitato centrale per l'albo dei costruttori, fissa, con apposito regolamento, i requisiti minimi che le imprese devono possedere per essere iscritte all'albo nazionale.

     2. Con lo stesso regolamento, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce anche i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, da ultimarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché il periodo ed i criteri in base ai quali deve essere effettuata la revisione delle iscrizioni.

 

     Art. 7.

     1. L'iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori si comprova mediante certificato valevole per un anno rilasciato dai provveditori alle opere pubbliche, nella loro qualità di presidenti dei comitati regionali, nonché dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, nella sua qualità di presidente del comitato regionale dell'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna.

 

     Art. 8.

     1. Allo scopo di attuare il decentramento operativo di cui al precedente articolo 7 nell'ambito della procedura automatizzata dell'albo nazionale dei costruttori è autorizzata l'assunzione di quaranta telescriventisti con mansioni di terminalisti.

     2. Il Ministro dei lavori pubblici è altresì autorizzato ad assumere, anche in soprannumero, otto unità lavorative, di cui all'allegata tabella, mediante concorsi, ovvero ad utilizzare le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nell'ultimo quinquennio dalla medesima amministrazione.

     3. Il personale di cui al precedente comma 2 presta servizio presso il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori e la commissione regionale per il rilevamento del costo dei materiali e dei trasporti in Sardegna.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento indicato alla voce: «Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici».

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

 

TABELLA

 

N. unità               Qualifica

 

1                      7ª qualifica funzionale

                        (ingegnere)

1                      7ª qualifica funzionale

                        (consigliere)

1                      6ª qualifica funzionale

                        (geometra)

1                      4ª qualifica funzionale

                        (assistente)

4                      4ª qualifica funzionale

                        (coadiutore)

 

 

 


[1] Sostituisce l'art. 2 della L. 10 febbraio 1962, n. 57.

[2] Sostituisce il 3° comma, art. 5, della L. 10 febbraio 1962, n. 57.

[3] Modifica il 5° comma, art. 6, della L. 10 febbraio 1962, n. 57.

[4] Modifica il 2° e il 4° comma, art. 8, della L. 10 febbraio 1962, n. 57.