§ 37.2.1 - Legge 12 luglio 1912, n. 812.
Che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.2 personale
Data:12/07/1912
Numero:812


Sommario
Art. 1.      È istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane
Art. 2.      Le somme da ripartirsi per contravvenzioni scoperte dal personale delle dogane o della regia guardia di finanza, nei casi in cui sia applicabile l'art. 119 della legge [...]
Art. 3.      Se alla scoperta di una contravvenzione abbiano concorso impiegati di dogana ed agenti della R. guardia di finanza, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo [...]
Art. 4.      Gli ufficiali superiori della R. guardia di finanza non possono partecipare alla ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni; le quote che ad essi spetterebbero [...]
Art. 5.      L'assegnazione al fondo per premi della quota di cui alla lettera c) dell'art. 2 sarà sospesa, e le somme corrispondenti andranno ad accrescere il fondo di previdenza ed [...]
Art. 6.      È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni della legge doganale, con [...]


§ 37.2.1 - Legge 12 luglio 1912, n. 812. [1]

Che istituisce un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

(G.U. 2 agosto 1912, n. 182)

 

 

     Art. 1.

     È istituito un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

     Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione di esso saranno stabilite con decreto reale, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

 

          Art. 2.

     Le somme da ripartirsi per contravvenzioni scoperte dal personale delle dogane o della regia guardia di finanza, nei casi in cui sia applicabile l'art. 119 della legge doganale, testo unico approvato con R. decreto del 26 gennaio 1896, numero 20, o l'art. 85 della legge sui dazi di consumo, testo unico approvato con R. decreto del 7 maggio 1908, n. 248, saranno assegnate, in parti centesimali, come segue:

     a) cinquanta parti agli scopritori, ferma restando l'assegnazione di una doppia quota a chi abbia diretto la forza;

     b) quaranta al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo massa della R. guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano all'uno o all'altro corpo;

     c) due al fondo per premi, a disposizione del direttore generale delle gabelle;

     d) tre al capo di servizio della dogana o al comandante della tenenza o sezione della R. guardia di finanza;

     e) cinque al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che abbia compilato il processo verbale, ferma restando la disposizione dell'art. 120 della legge doganale.

     Il prezzo delle cose confiscate concorre nella ripartizione di cui sopra soltanto per metà; l'altra metà andrà a profitto del fondo di previdenza o del fondo massa, come alla lettera b).

     Agli stessi fondi sarà versata la metà del prezzo dei generi di privativa sequestrati e verificati utili, se gli scopritori della contravvenzione appartengano al personale delle dogane od alla R. guardia di finanza.

 

          Art. 3.

     Se alla scoperta di una contravvenzione abbiano concorso impiegati di dogana ed agenti della R. guardia di finanza, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo precedente sarà suddivisa fra il fondo di previdenza ed il fondo massa in ragione del numero degli scopritori dei due corpi; se vi abbiano concorso anche altri, le somme da ripartirsi saranno assegnate con le norme dell'art. 2 solamente per la parte corrispondente al numero degli scopritori dei due corpi.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali superiori della R. guardia di finanza non possono partecipare alla ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni; le quote che ad essi spetterebbero andranno ad accrescere il fondo massa.

     Andranno a profitto del fondo di previdenza le quote che spetterebbero ai funzionari delle dogane i quali per effetto di speciali disposizioni debbano essere esclusi dalla ripartizione anzidetta.

     Le somme che per rinuncia di qualche quota o per altra causa restassero disponibili, in seguito alla ripartizione dei prodotti delle contravvenzioni fra gli scopritori e gli aventi diritto, andranno a profitto del fondo di previdenza, se erano destinate ad impiegati di dogana, e del fondo massa della R. guardia di finanza, negli altri casi.

 

          Art. 5.

     L'assegnazione al fondo per premi della quota di cui alla lettera c) dell'art. 2 sarà sospesa, e le somme corrispondenti andranno ad accrescere il fondo di previdenza ed il fondo massa, come alla lettera b), fino all'anno finanziario al cui inizio la somma attualmente a disposizione del direttore generale delle gabelle risulti dirotta a meno di L. 18.000.

 

          Art. 6.

     È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni della legge doganale, con quelle di leggi posteriori in materia, compresa la presente.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.