§ 37.1.110 – L. 5 marzo 1985, n. 129.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:05/03/1985
Numero:129


Sommario
Articolo 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del [...]
Articolo 2.      Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 47 dell'accordo stesso
Articolo 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Art. 1.  Determinazione delle aree.
Art. 2.  Persone che hanno diritto al transito.
Art. 3.  Documenti per il transito.
Art. 4.  Lasciapassare.
Art. 5.  Soggiorno nell'area adiacente.
Art. 6.  Modalità di rilascio del lasciapassare.
Art. 7.  Movimento delle persone per attività connesse con i beni agrari.
Art. 8.  Passaggio di proprietà.
Art. 9.  Persone giuridiche.
Art. 10.  Foglio complementare agricolo.
Art. 11.  Lasciapassare straordinario.
Art. 12.  Casi di calamità.
Art. 13.  Valichi.
Art. 14.  Disposizioni comuni ai lasciapassare.
Art. 15.  Principio della reciprocità.
Art. 16.  Disciplina delle linee marittime e terrestri.
Art. 17.  Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti.
Art. 18.  Tariffe per il trasporto dei viaggiatori.
Art. 19.  Vendita dei biglietti.
Art. 20.  Trasferimento delle somme riscosse per biglietti.
Art. 21.  Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee.
Art. 22.  Trattamento delle navi.
Art. 23.  Divieto di cabotaggio.
Art. 24.  Trasporto di merci a mezzo di navi.
Art. 25.  Applicazione di disposizioni più favorevoli.
Art. 26.  Esercizio di servizi automobilistici di linea.
Art. 27.  Rilascio delle concessioni.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Divieto di traffico interno.
Art. 30.  Assicurazioni trasporti terrestri.
Art. 31.  Tasse, imposte e altri oneri.
Art. 32.  Facilitazioni per i titolari di lasciapassare con foglio complementare agricolo.
Art. 33.  Transumanza stagionale.
Art. 34.  Facilitazioni valutarie e doganali.
Art. 35.  Facilitazioni per i medici, veterinari, ostetriche ed appartenenti ad altre professioni o mestieri.
Art. 36.  Facilitazioni per il trasferimento di medicinali.
Art. 37.  Controllo doganale.
Art. 38.  Informazioni sulle malattie infettive, le epidemie, l'inquinamento e misure relative.
Art. 39.  Informazioni sulle malattie degli animali e misure relative.
Art. 40.  Informazioni fitopatologiche e misure relative.
Art. 41.  Stipulazione di speciali convenzioni in materia di assicurazioni sociali.
Art. 42.  Disposizioni per i cacciatori.
Art. 43.  Manifestazioni culturali, artistiche e sportive.
Art. 44.  Commissione Mista Permanente.
Art. 45.  Tessera speciale.
Art. 46.  Durata dell'Accordo.
Art. 47.      1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica


§ 37.1.110 – L. 5 marzo 1985, n. 129.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone ne e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.

(G.U. 15 aprile 1985, n. 89).

 

     Articolo 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra le aree limitrofe, con undici allegati e due scambi di note, firmati a Udine il 15 maggio 1982.

 

          Articolo 2.

     Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 47 dell'accordo stesso.

 

          Articolo 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Accordo

tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia

per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi tra le aree limitrofe

 

TITOLO I

Aree di applicazione dell'Accordo

 

          Art. 1. Determinazione delle aree.

     1. I territori ai quali si applica il presente Accordo sono:

     a) l'area del territorio italiano comprendente i Comuni elencati nell'Allegato A;

     b) l'area del territorio jugoslavo comprendente i Comuni elencati nell'Allegato B.

     2. Eventuali variazioni all'attuale circoscrizione territoriale, amministrativa o catastale dei Comuni, o di parte di essi, menzionati nei predetti elenchi non avranno alcun effetto sulle aree di applicazione del presente Accordo.

 

TITOLO II

Movimento delle persone

 

          Art. 2. Persone che hanno diritto al transito.

     Hanno diritto ad usufruire delle facilitazioni per il movimento per terra e per mare previste dal presente Accordo tutti i cittadini dei due Stati residenti nelle aree di cui all'Articolo 1 del presente Accordo, alle condizioni specificate ai successivi Articoli.

 

          Art. 3. Documenti per il transito.

     1. I documenti che vengono rilasciati ai fini della applicazione dell'Articolo 2 sono i seguenti:

     a) lasciapassare;

     b) lasciapassare straordinario;

     c) foglio complementare agricolo.

     2. I documenti di cui sopra sono conformi rispettivamente agli Allegati n. 1, 2 e 3.

 

          Art. 4. Lasciapassare.

     1. Tutti i cittadini dei due Stati residenti in una delle aree indicate nell'Articolo 1, che intendano recarsi nell'area adiacente hanno diritto di ottenere, su domanda, il lasciapassare conforme all'Allegato n. 1 ed il foglio complementare agricolo, quest'ultimo a norma degli Articoli 7 e 10 del presente Accordo.

     2. Hanno lo stesso diritto gli eredi dei cittadini dei due Stati.

     3. Nel lasciapassare sono indicate le generalità del titolare e, sulla prima pagina, viene applicata la sua fotografia, timbrata a secco.

     4. I minori di anni 14 che viaggiano con i genitori o con altre persone che li accompagnano, devono essere iscritti nominativamente nel lasciapassare dei predetti. Tuttavia i genitori o chi ne fa le veci possono richiedere singoli documenti di transito per i minori aventi dai 12 anni compiuti ai 14 anni compiuti.

     5. I possessori di lasciapassare hanno diritto al transito attraverso il confine per un numero illimitato di volte.

     6. Il lasciapassare è valido 5 anni dalla data del rilascio ed è prorogabile o rinnovabile se non sono mutate le condizioni esistenti al momento del rilascio.

 

          Art. 5. Soggiorno nell'area adiacente.

     1. Il rientro nell'area di residenza deve essere effettuato entro 5 giorni, ivi compreso il giorno di uscita e quello d'entrata, qualora non sia diversamente disposto da altre norme del presente Accordo.

     2. Qualora sussistano giustificati motivi il soggiorno nell'area adiacente può essere prorogato, a domanda, fino a 30 giorni. Nella domanda deve essere precisato il periodo che l'interessato intende trascorrere nell'area adiacente.

     3. Ove per cause di forza maggiore il rientro non possa essere effettuato nel termine prescritto, il titolare di uno dei documenti del presente Accordo deve darne immediata notizia alle competenti Autorità locali, le quali ne informano le Autorità dell'altra Parte.

     4. Il movimento dei titolari di lasciapassare è consentito solo nelle aree di applicazione dell'Accordo.

 

          Art. 6. Modalità di rilascio del lasciapassare.

     1. I lasciapassare di cui all'Articolo 4 sono rilasciati di regola entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, da parte italiana dalle Questure competenti e, da parte jugoslava, dai competenti Organi comunali in base a documenti attestanti che il richiedente si trova nelle condizioni previste dal presente Accordo.

     2. I lasciapassare sono rilasciati dalle Autorità jugoslave indicate al precedente comma anche per i cittadini italiani residenti nel territorio di cui all'Allegato B del presente Accordo e dalle Autorità italiane indicate nello stesso precedente comma anche per i cittadini jugoslavi residenti nel territorio di cui all'Allegato A del presente Accordo.

     3. L'elenco dei lasciapassare che si intendono rilasciare è sottoposto al visto delle Autorità dell'altra Parte menzionate al comma 1 del presente Articolo. A tal fine, esso viene inoltrato per il tramite degli organi addetti ai servizi di controllo dei valichi, secondo le modalità che saranno concordate tra gli stessi organi. L'elenco viene restituito vistato entro 8 giorni dalla consegna.

     4. Qualora le Autorità di una delle Parti contraenti non ritengano opportuna la concessione del lasciapassare per una determinata persona, lo annotano sullo stesso elenco indicandone i motivi. Il lasciapassare per detta persona non viene quindi concesso.

     5. Qualora le Autorità di un'area ritengano che determinate persone, residenti nell'area adiacente, non possano fruire per un determinato periodo del lasciapassare, ne informano le Autorità che lo hanno rilasciato, le quali alla sua scadenza, non lo rinnovano e provvedono al suo ritiro, informando le Autorità dell'area adiacente.

     6. Nei casi in cui la procedura di cui sopra, si renda necessaria prima della scadenza della validità del lasciapassare, le Autorità competenti ne informano subito le Autorità dell'altra area che entro 30 giorni comunicano l'avvenuto ritiro del documento.

     7. Le segnalazioni di una Autorità all'altra riguardanti i casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono contenere le generalità del titolare del lasciapassare, i motivi del richiesto ritiro e la durata del provvedimento.

     8. Il ritiro del lasciapassare o il rifiuto di concederlo non fanno perdere il diritto di proprietà o altro diritto sui beni.

 

          Art. 7. Movimento delle persone per attività connesse con i beni agrari.

     1. I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto di ottenere il foglio complementare agricolo di cui al successivo Articolo 10, che consente l'attività sui fondi agricoli, alle seguenti condizioni:

     a) che siano residenti in uno dei Comuni indicati agli Allegati A e B del presente Accordo;

     b) che siano proprietari di immobili agricoli di qualsiasi specie o cultura, o di aziende agricole che siano situati nella fascia di 10 km. oltre il confine del proprio Stato.

     2. Hanno lo stesso diritto: gli affittuari, gli usufruttuari, i titolari di altri diritti reali, i partecipanti a comunità agrarie, i titolari di usi civici sui terreni comunali.

     3. Hanno lo stesso diritto:

     a) i congiunti delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2;

     b) i tecnici o lavoratori agricoli stabiliti, stagionali o temporanei, che siano in rapporto contrattuale o che siano assunti dalle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2.

     4. Hanno lo stesso diritto:

     a) i pastori,

     b) i carbonai,

     c) i boscaioli,

     d) gli addetti alle cave.

     5. Hanno lo stesso diritto del dante causa gli eredi nel corso dell'espletamento delle pratiche inerenti alla successione.

     In tal caso essi devono allegare alla domanda per ottenere il foglio complementare agricolo ed il lasciapassare un certificato degli organi competenti con il quale si attesti che è in corso la procedura per il trsferimento del diritto di proprietà. Copia di tale documento viene inviata all'Autorità dell'altra Parte competente al rilascio del lasciapassare.

     6. Nella dizione immobili agricoli vengono comprese le cave di pietra.

     7. Fuori dei casi previsti ai precedenti commi i cittadini proprietari o titolari di altri diritti su immobili agricoli o aziende agricole posti al di fuori della fascia di 10 km. possono chiedere alla Commissione Mista Permanente il rilascio del lasciapassare ed il foglio complementare agricolo.

 

          Art. 8. Passaggio di proprietà.

     I futuri proprietari godono degli stessi diritti previsti dal presente Accordo per gli attuali proprietari purché abbiano conseguito la proprietà di beni agrari per atto tra vivi o mortis causa, a condizione che siano congiunti o coniugati (figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle, nonni) con il precedente proprietario.

 

          Art. 9. Persone giuridiche.

     1. Le agevolazioni previste dall'Articolo 7 del presente Accordo sono applicabili anche alle persone giuridiche aventi sede in uno dei Comuni di cui agli Allegati A e B del presente Accordo.

     2. Il lasciapassare ed il foglio complementare agricolo in tal caso vengono rilasciati ai rappresentanti delle persone giuridiche di cui al precedente comma.

 

          Art. 10. Foglio complementare agricolo.

     1. Il documento che dà diritto alle persone indicate negli Articoli 7, 8 e 9 del presente Accordo di recarsi per un numero illimitato di volte dall'una all'altra area per svolgere attività agricola è il foglio complementare agricolo allegato al lasciapassare.

     2. Dal foglio complementare agricolo devono risultare l'ubicazione, l'estensione ed il genere di coltura di ciascun fondo, nonché la specie del bestiame ed il numero dei capi utilizzati per scopi agricoli. I capi di bestiame nati durante la sosta nell'altra area devono essere annotati da parte degli organi doganali sul foglio complementare agricolo entro 14 giorni dalla nascita. A tal fine il titolare del foglio complementare agricolo esibisce un certificato rilasciato dall'Autorità comunale del luogo in cui è avvenuta la nascita del bestiame.

     3. Nel foglio complementare agricolo sono indicati il valico o i punti di passaggio agricoli da usufruire normalmente.

     4. Nel foglio complementare agricolo è menzionato anche il nome del proprietario dei fondi.

     5. Sul foglio complementare agricolo che viene rilasciato al titolare del diritto di uso civico viene apposto il timbro bilingue con la scritta "Titolare di uso civico - Uzivalec pravic na obcinskem zemljiscu".

     6. Il foglio complementare agricolo è valido un anno ed è rinnovabile.

     7. Esso è conforme all'Allegato n. 3.

 

          Art. 11. Lasciapassare straordinario.

     1. In caso di speciale urgenza o di giustificati motivi, può essere concesso alle persone di cui all'Articolo 2 un lasciapassare straordinario valido per il Comune in esso indicato. Questo documento viene rilasciato dai competenti uffici di polizia di frontiera terrestre e marittima.

     2. Il lasciapassare straordinario dà facoltà di soggiorno nell'altra area per un periodo massimo di 10 giorni e il transito è consentito per una sola volta.

     3. Il lasciapassare di cui sopra deve essere esibito unitamente ad un documento di identificazione dal quale si possa desumere la cittadinanza italiana o jugoslava.

     4. I titolari di lasciapassare straordinario possono transitare attraverso uno qualsiasi dei valichi terrestri e marittimi di I e II categoria.

     5. In linea eccezionale può essere consentito, per particolari esigenze, il rilascio del lasciapassare straordinario anche a persone non residenti nei Comuni indicati agli Allegati A e B del presente Accordo. In questo caso il documento viene rilasciato con validità limitata per il transito attraverso i valichi di I categoria.

     6. Il lasciapassare straordinario è conforme all'Allegato n. 2.

 

          Art. 12. Casi di calamità.

     Nei casi di calamità (terremoto, incendio, inondazione e simili), d'intesa tra le competenti Autorità locali, sarà permesso alla popolazione esposta al pericolo, nonché alle persone che intervengono per l'opera di soccorso, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente finché perdura lo stato di necessità.

 

          Art. 13. Valichi.

     1. I valichi indicati nell'Allegato n. 4 attraverso quali ha luogo il movimento delle persone in possesso del lasciapassare sono di tre tipi:

     - di I categoria (internazionali);

     - di II categoria (locali);

     - punti di passaggio agricoli.

     Questi ultimi possono essere utilizzati per il transito soltanto dai titolari del foglio complementare agricolo. Coloro che hanno i fondi attraversati dalla linea di confine di Stato hanno il diritto al passaggio diretto all'altra area. Le modalità per l'utilizzazione dei punti di passaggio agricoli e per gli attraversamenti diretti vengono concordate tra gli organi locali delle due Parti.

     2. L'elenco dei valichi di II categoria e dei punti di passaggio agricoli può essere modificato ogni anno dalla Commissione Mista Permanente.

     3. Gli organi locali di polizia e doganali dei due Paesi concordano i periodi e gli orari di apertura dei valichi di II categoria.

     4. Il titolare del foglio complementare agricolo impossibilitato ad avvalersi del valico di sua per tinenza può attraversare il confine in altro valico, previa autorizzazione degli organi locali di polizia e doganali delle due Parti.

 

          Art. 14. Disposizioni comuni ai lasciapassare.

     1. Il rilascio del lasciapassare, del foglio complementare agricolo e del lasciapassare straordinario è esente da qualsiasi tassa e da ogni altro gravame.

     2. I documenti di transito previsti dal presente Accordo possono essere ritirati in ogni momento in caso di abuso, da parte delle Autorità competenti al rilascio, ed in casi eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai valichi, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dei minori ad essi affidati.

     Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di un foglio complementare agricolo, i membri della sua famiglia e la sua manodopera possono continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli.

     3. Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare del foglio complementare agricolo sia temporaneamente impedito di recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, il suo foglio può essere consegnato ad un membro della sua famiglia. In mancanza di esso, con il consenso delle Autorità locali, può essere consegnato ad un suo dipendente. Il consegnatario del foglio predetto può in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare.

     4. Del ritiro del documento da parte degli organi di controllo ai valichi, come pure dei motivi che lo hanno determinato, viene informata, nel termine di 3 giorni, l'Autorità dell'altra Parte alla quale il documento va restituito.

     5. Nel caso di ritiro dei documenti di cui al presente Articolo, gli organi competenti per il rilascio dei documenti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali anche gli organi di controllo ai valichi, rilasciano agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che è conforme all'Allegato n. 11 serve alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza.

     6. Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della libertà personale dalle Autorità dell'altra Parte, queste devono al più presto e comunque entro le 24 ore informare le Autorità dell'altra Parte, indicandone il motivo.

     7. Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle Autorità che li hanno rilasciati.

     Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato e in caso di altri giustificati motivi, può essere rilasciato un duplicato. Sul nuovo documento viene apposto il timbro bilingue con la scritta "DUPLICATO - DUPLIKAT".

     8. I titolari di lasciapassare qualora soggiornino nell'altra area per un periodo superiore a quello previsto devono attenersi alle disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri.

 

TITOLO III

Trasporti marittimi e terrestri

 

          Art. 15. Principio della reciprocità.

     1. Le condizioni generali relative all'istituzione ed all'esercizio delle linee di trasporto marittime e terrestri che si svolgono fra le aree di cui all'Articolo 1 del presente Accordo sono basate, sotto ogni aspetto, sul principio della reciprocità.

     2. Tuttavia ciascuna delle Parti contraenti ha facoltà di provvedere in tutto o in parte all'esercizio delle proprie linee indipendentemente dal fatto che l'altra Parte si avvalga o meno della facoltà di esercitare le proprie linee corrispondenti.

 

          Art. 16. Disciplina delle linee marittime e terrestri.

     1. La Commissione Mista Permanente di cui all'Articolo 44 determina le linee di comunicazione marittime e terrestri tra i porti e le località delle aree considerate nel presente Accordo, nonché le condizioni generali di esercizio.

     2. Ogni anno i competenti organi locali delle due Parti concordano tempestivamente gli orari e le altre questioni tecniche concernenti le linee marittime e terrestri.

     3. Eventuali modifiche stagionali degli orari e delle altre condizioni di esercizio sia per le linee marittime che per quelle terrestri possono aver luogo nel corso dell'anno, per mezzo di accordi diretti fra le competenti Autorità locali delle due Parti da sottoporre alla approvazione della Commissione Mista Permanente.

 

          Art. 17. Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti.

     1. Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, alle imprese marittime e a quelle di autotrasporti che esercitano il servizio tra le predette aree, si applicano le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione.

     2. Le imprese che esercitano il trasporto marittimo e terrestre di cui al precedente Articolo 16 sono esenti, nello Stato in cui non hanno sede, da ogni imposta, tassa o contributo per le attività svolte in detto Stato.

 

          Art. 18. Tariffe per il trasporto dei viaggiatori.

     1. Le tariffe dei servizi marittimi di linea per gli stessi percorsi con partenza dai medesimi porti sono uguali.

     2. La stessa norma vale anche per le tariffe dei servizi terrestri di linea con partenza dalle medesime località.

     3. Le tariffe per lo svolgimento del traffico marittimo e terrestre vengono stabilite dalla Commissione Mista Permanente prevista dal presente Accordo.

     4. Gli organi locali competenti per il traffico in caso di notevoli variazioni nel prezzo del combustibile, di fluttuazioni valutarie, del costo del lavoro, o di mutate condizioni di esercizio delle linee di cui trattasi, nel periodo intercorrente tra le sessioni ordinarie della Commissione Mista Permanente possono concordare nuove tariffe temporanee.

     La Commissione Mista Permanente delibererà sulle nuove tariffe nella prima successiva sessione.

 

          Art. 19. Vendita dei biglietti.

     1. Allo scopo di facilitare il traffico, la vendita dei biglietti può avvenire sia a terra che a bordo delle navi o sugli autobus.

     2. Tuttavia la vendita dei biglietti marittimi non può effettuarsi a bordo quando il natante abbia già lasciato l'ultimo porto nazionale.

     3. I biglietti per i trasporti marittimi e terrestri sono pagati in valuta legale del luogo di vendita.

 

          Art. 20. Trasferimento delle somme riscosse per biglietti.

     1. Le somme riscosse ai sensi dell'Articolo 19 non possono essere trasferite direttamente nell'altra area ma sono versate dalle società interessate presso Istituti bancari autorizzati, in conti intestati alle imprese stesse.

     2. Da tali conti possono essere prelevate dalle imprese intestatarie le somme occorrenti per le spese di manutenzione e di esercizio delle linee.

     3. I saldi dei predetti conti sono trasferiti in conformità all'Accordo di pagamento in vigore tra le due Parti contraenti.

 

          Art. 21. Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee.

     1. Le linee marittime di cui al presente Accordo sono esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.

     2. In relazione all'Articolo 16 le Capitanerie di Porto di una delle Parti notificano alle Capitanerie di Porto dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che esercitano le linee stesse, nonché le navi che vi sono impiegate.

 

          Art. 22. Trattamento delle navi.

     1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a riconoscere alle navi dell'altra Parte, adibite alle linee di cui al presente Accordo, lo stesso trattamento delle navi nazionali alla entrata, durante l'approdo ed alla uscita dai porti, sia per quanto riguarda il pagamento delle tasse e di ogni altro diritto, sia per quanto riguarda i luoghi di ormeggio, sia per l'imbarco e lo sbarco.

     2. Sono ridotte al minimo strettamente necessario le formalità alle quali nei porti dell'altra area le navi di cui al precedente comma, i loro equipaggi ed i passeggeri possano comunque essere sottoposti.

 

          Art. 23. Divieto di cabotaggio.

     1. Le navi battenti bandiera di ciascuna delle Parti contraenti non possono effettuare il cabotaggio tra i porti siti all'interno dell'altra area.

     2. Non si intende per cabotaggio il fatto che una nave tocchi più porti di un'area per imbarcare passeggeri diretti in uno dei porti dell'altro Paese.

 

          Art. 24. Trasporto di merci a mezzo di navi.

     Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettuano il trasporto dei passeggeri, ai sensi del presente Accordo, sono regolati dalle disposizioni generali vigenti.

 

          Art. 25. Applicazione di disposizioni più favorevoli.

     Tutte le disposizioni eventualmente più favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute negli Accordi Internazionali di cui fanno parte i due Paesi, e in quelli tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa Jugoslava, vengono applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.

 

          Art. 26. Esercizio di servizi automobilistici di linea.

     1. Le autolinee di cui al presente Accordo sono esercitate in base alle concessioni da imprese autorizzate a tale attività secondo le norme vigenti nel Paese di appartenenza.

     2. Le concessioni sono rilasciate dalle Autorità locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area. Tali concessioni hanno validità di 3 anni e possono essere prorogate.

     3. In casi particolari, possono essere rilasciate concessioni anche per periodi più brevi.

 

          Art. 27. Rilascio delle concessioni.

     1. Le imprese di autotrasporti presentano domanda di concessione alle proprie Autorità locali competenti.

     2. Ogni domanda è corredata da una planimetria del percorso, dai programmi di esercizio con gli orari, dalle tariffe e dalla descrizione dei veicoli.

     3. Le domande che sono approvate dalle competenti Autorità locali di una Parte sono trasmesse con la documentazione di cui al precedente comma 2 per la approvazione, alle competenti Autorità locali dell'altra Parte, le quali sono tenute a comunicare la loro decisione entro 15 giorni dalla ricezione.

 

          Art. 28. Sanzioni.

     Qualora un'impresa di autotrasporti autorizzata ai sensi del precedente Articolo 26 ed avente sede in uno dei due Paesi, commetta nel territorio dell'altro Paese una infrazione alle norme e condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea, le Autorità competenti della Parte sul cui territorio è stata commessa l'infrazione, possono chiedere alle Autorità competenti dell'altra Parte, di diffidare, di sospendere temporaneamente o di revocare la concessione all'impresa, a seconda della gravità dell'infrazione. Dei provvedimenti adottati viene data notizia all'Autorità richiedente.

 

          Art. 29. Divieto di traffico interno.

     Le imprese che hanno sede in uno Stato, autorizzate ai sensi del precedente Articolo 26 del presente Accordo, non possono effettuare altri trasporti nell'interno dell'altro Stato.

 

          Art. 30. Assicurazioni trasporti terrestri.

     1. Gli autoveicoli devono essere assicurati contro i rischi della responsabilità civile mediante polizza di assicurazione avente effetto per l'intero percorso.

     2. Le condizioni di polizza devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

 

TITOLO IV

Facilitazioni fiscali e doganali

 

          Art. 31. Tasse, imposte e altri oneri.

     Le proprietà appartenenti a cittadini residenti in una delle aree di cui al presente Accordo e situate nell'area adiacente, nonché i relativi redditi, non devono essere gravati da tasse, imposte od altri oneri maggiori di quelli che gravano sulle proprietà e relativi redditi appartenenti a persone residenti nell'area ove le proprietà stesse sono situate.

 

          Art. 32. Facilitazioni per i titolari di lasciapassare con foglio complementare agricolo.

     1. I titolari di foglio complementare agricolo per l'esecuzione di tutti i lavori agricoli hanno diritto di transitare recando seco dall'una all'altra area, senza alcun permesso (salvo le limitazioni di cui ai successivi Articoli) ed in esenzione di ogni diritto doganale, di tasse o di altri oneri fiscali:

     a) il bestiame da tiro, da carico o per il pascolo, nonché il foraggio occorrente al bestiame stesso durante la permanenza sui fondi;

     b) gli attrezzi agricoli, boschivi e gli altri arnesi, le macchine agricole, i mezzi di trasporto (per persone, animali e cose) con gli accessori indispensabili, nonché il carburante contenuto nel serbatoio previsto per ciascun tipo di veicolo direttamente collegato col motore;

     c) tutto ciò che è necessario per il mantenimento di buona e prosperosa gestione economica del terreno, come ad esempio: i concimi naturali ed artificiali, i semi, le piante da trapianto, i mezzi protettivi per le piante e di altro genere, i medicinali per bestiame, i pali per i vigneti, le attrezzature delle cantine, le botti, il materiale da costruzione per la manutenzione, il restauro e l'ammodernamento delle case e degli edifici agricoli et similia;

     d) i prodotti agricoli e forestali provenienti dai fondi ed i prodotti del bestiame, ivi inclusi gli incrementi, nonché il materiale da imballaggio ed i mezzi di trasporto dei prodotti suddetti.

     Il trasferimento del vino deve avvenire entro il mese di dicembre ed il prodotto trasferito deve risultare dell'annata stessa.

     2. Il bestiame, inclusi gli incrementi, deve essere riportato nell'area di residenza subito dopo il termine dei lavori o del pascolo.

     a) L'eventuale decesso o sosta forzata per malattia del bestiame, devono essere comprovati da certificato sanitario rilasciato da parte del veterinario competente.

     b) Il bestiame iscritto nel foglio complementare agricolo che si sposta per ragioni di pascolo o di lavori agricoli nell'altra area non deve provenire da azienda e da zone oggetto di misure di polizia veterinaria per le malattie di cui all'Allegato n. 7.

     c) Per il bestiame che rimane nell'altra area più di un giorno è richiesto un certificato rilasciato dal veterinario competente dal quale risulti che gli animali sono sani e che non provengono da aziende e da zone oggetto di restrizioni a seguito della presenza di una delle malattie di cui all'Allegato n. 7. Detto certificato deve essere rilasciato il giorno della visita sanitaria effettuata dal veterinario citato e può essere utilizzato entro le 24 ore dal rilascio.

     3. Gli attrezzi, le macchine, i mezzi di trasporto, il foraggio non usato e i carburanti non consumati devono essere parimenti riportati, a lavoro ultimato, nell'area di residenza.

 

          Art. 33. Transumanza stagionale.

     1. Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altra area di cui al presente Accordo, per transumanza stagionale, non sono soggetti a permessi di importazione ed esportazione e sono esenti da ogni diritto doganale, tassa o altri oneri fiscali purché siano fatti ritornare entro un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.

     2. Le facilitazioni di cui al precedente comma sono applicate anche agli incrementi del bestiame ed ai prodotti della lavorazione del latte ottenuti durante il pascolo. I nuovi nati ed i prodotti non devono superare il numero, rispettivamente le quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata della permanenza nell'altra area per il pascolo. I prodotti della lavorazione del latte possono essere trasportati anche successivamente, ma non più tardi di 4 settimane dal giorno del rientro del bestiame.

     3. Alle condizioni di cui al comma 1 si possono trasportare dall'una all'altra area anche le api per il pascolo stagionale. Per i nuovi sciami di api e per il miele ottenuto sono applicate le facilitazioni alle condizioni previste rispettivamente per gli incrementi del bestiame e per i prodotti del latte, di cui al comma 2.

     4. Le Autorità competenti di ciascuna delle Parti, allo scopo di rendere possibile l'identificazione del bestiame che attraversa il confine per la transumanza, possono applicare eventualmente un contrassegno, o adottare altre misure idonee a tale fine.

 

          Art. 34. Facilitazioni valutarie e doganali.

     1. I titolari di lasciapassare possono portare seco, nell'altra area, valuta del territorio della loro residenza per gli importi mensili previsti dall'Allegato n. 5 comma 1.

     2. In occasione del ritorno nel territorio di residenza, i titolari di lasciapassare possono portare seco mensilmente senza permessi di importazione ed esportazione ed in esenzione di diritti di dogana e di ogni altra imposta e tassa generi destinati ad uso proprio o casalingo nelle quantità massime di cui all'Allegato n. 5 comma II, e per il valore massimo di cui allo stesso Allegato comma I.

     3. I produttori agricoli titolari di foglio complementare possono inoltre portare seco quindicinalmente dall'area di residenza nell'altra area, i generi di cui all'Allegato n. 5 comma II destinati alla vendita. Detti generi sono esentati da ogni permesso di importazione o esportazione e sono esenti da ogni diritto di dogana o da ogni altra imposta e tassa.

     Essi possono reimportare alle stesse condizioni valuta o merci di cui all'Allegato n. 5 per un valore massimo non superiore a quello indicato al comma I dell'Allegato stesso.

     4. Le facilitazioni di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate anche frazionalmente per settimana.

     5. La Commissione Mista Permanente prevista dall'Accordo decide aggiustamenti dei valori in Lire italiane ed in Dinari jugoslavi di cui all'Allegato n. 5, in modo da mantenere inalterata la portata delle facilitazioni di cui all'Allegato stesso.

     6. Gli operai ed impiegati residenti in una delle aree di cui al presente Accordo qualora svolgano regolare attività di lavoro nell'altra area possono trasferire tutto o parte dei proventi in conformità alle modalità previste dall'Accordo di pagamento vigente tra le due Parti al momento del trasferimento.

     7. Ai titolari di lasciapassare è anche consentito portare fiori o lavorazioni in fiori per cerimonie senza permessi di importazione o di esportazione ed in esenzione di diritti di dogana o di ogni altra tassa.

     8. Le speciali facilitazioni accordate a determinate categorie di persone previste dal presente Accordo non escludono il diritto di dette persone di avvalersi delle disposizioni valutarie di carattere generale vigenti nel territorio dal quale la valuta proviene.

 

          Art. 35. Facilitazioni per i medici, veterinari, ostetriche ed appartenenti ad altre professioni o mestieri.

     Ai titolari di lasciapassare che esercitano la professione di medico, veterinario, ostetrico o altri mestieri o professioni sarà consentito di recare seco, senza permessi di importazione o esportazione, in esenzione di diritti doganali e di ogni altro diritto, gli strumenti ed attrezzi per le loro esigenze professionali con l'obbligo di riportare nell'area di residenza, a prestazione ultimata, gli strumenti, gli attrezzi ed il materiale non usato.

 

          Art. 36. Facilitazioni per il trasferimento di medicinali.

     Ai titolari di lasciapassare è consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza, in esenzione di diritti doganali e di altre imposte o tasse:

     a) medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;

     b) medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e siano destinati ad uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantità contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.

 

          Art. 37. Controllo doganale.

     1. Ai fini del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni fiscali e valutarie di cui all'Articolo 34 vengono utilizzati gli spazi appositamente predisposti nel lasciapassare.

     2. Per l'accertamento del valore delle merci importate ed esportate, le Autorità doganali delle due Parti applicano le rispettive legislazioni in vigore e, se necessario, si scambiano le relative informazioni.

 

TITOLO V

Misure sanitarie, veterinarie e fitopatologiche

 

          Art. 38. Informazioni sulle malattie infettive, le epidemie, l'inquinamento e misure relative.

     1. I competenti organi locali sanitari delle due Parti si danno comunicazione dei casi di malattie infettive ed epidemie di maggiore importanza che si verifichino nei territori di applicazione del presente Accordo.

     2. Analoghe comunicazioni vengono scambiate quando si verifichino episodi di inquinamento idrico o atmosferico.

     3. In casi eccezionali i competenti organi locali possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.

     4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.

     5. Le malattie per le quali è previsto lo scambio di informazioni da parte degli organi locali competenti e le modalità delle comunicazioni vengono elencate nell'Allegato n. 6.

 

          Art. 39. Informazioni sulle malattie degli animali e misure relative.

     1. I competenti organi locali veterinari si danno comunicazione dei casi di malattie degli animali indicate all'Allegato n. 7 che si verifichino nella propria zona, e sulle misure veterinarie, limitazioni di movimento e divieti emanati a scopo preventivo.

     2. Analoga comunicazione viene fatta per la soppressione di tali misure, in conformità delle liste e relative aggiunte A e B dell'Ufficio Internazionale per le malattie infettive (OIE), e dell'Allegato n. 7.

     3. In casi eccezionali i competenti organi locali veterinari possono emanare speciali misure sanitarie, di carattere provvisorio, dandone immediata comunicazione all'altra Parte.

     4. Analoga comunicazione viene fatta alla cessazione delle misure provvisorie.

     5. Le malattie e gli organi competenti locali sono indicate nell'Allegato n. 7.

 

          Art. 40. Informazioni fitopatologiche e misure relative.

     1. Gli organi locali competenti per la conservazione delle piante site nelle aree di applicazione del presente Accordo si informano reciprocamente per iscritto, entro il 1° giugno e il 1° dicembre di ogni anno, su tutte le questioni importanti per l'applicazione delle misure per la difesa delle piante, sul trasferimento di sementi e piante da trapianto, sulle piante la cui importazione è vietata dalla legge in vigore, sugli insetti nocivi e sulle malattie delle colture agricole, degli alberi e dei boschi.

     2. Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione di organismi nocivi, i competenti organi locali possono accordare ai possessori di lasciapassare agricolo permessi individuali validi per la sola zona di loro competenza, che autorizzano, in deroga alle disposizioni fitosanitarie vigenti nei due rispettivi Paesi, l'introduzione nel proprio territorio di prodotti vegetali provenienti da terreni e da fabbricati di abitazione situati nella zona di applicazione del presente Accordo, purché vengano utilizzati nell'area di applicazione dell'Accordo stesso.

     3. In caso di calamità, epifitie e infestazioni parassitarie le informazioni saranno telegrafiche e potranno essere seguite da incontri tra esperti delle due Parti.

     Ciascuna delle due Parti potrà convocare l'altra con un preavviso di almeno 7 giorni.

     4. In caso di necessità i singoli Comuni e gli osservatori per le malattie delle piante potranno scambiarsi direttamente le informazioni.

     5. In casi eccezionali i competenti organi locali possono emanare speciali misure fitopatologiche - a carattere provvisorio - dandone immediata comunicazione all'altra Parte.

     6. Analoga comunicazione viene data alla cessazione delle misure provvisorie citate.

     7. I valichi attraverso i quali possono essere effettuate le importazioni di prodotti vegetali di cui al precedente comma 2 saranno concordati dalle competenti Autorità locali.

     8. La indicazione degli organi competenti locali e le modalità delle comunicazioni sono indicate nell'Allegato n. 8.

 

TITOLO VI

Disposizioni particolari

 

          Art. 41. Stipulazione di speciali convenzioni in materia di assicurazioni sociali.

     1. Le questioni concernenti le prestazioni di assicurazioni sociali spettanti alle persone che essendo residenti in una delle aree considerate dal presente Accordo hanno un regolare rapporto di lavoro nell'altra area, sono regolate da apposite Convenzioni stipulate tra gli Istituti o Enti di assicurazione sociale delle due Parti, affinché agli assicurati stessi ed ai loro aventi diritto nella area di residenza sia resa possibile la concessione di cure ospedaliere, ambulatoriali o domiciliari, ivi compreso l'acquisto di medicinali ed altri mezzi terapeutici, nonché il pagamento delle indennità, a carico degli Istituti o Enti competenti dell'altra area, che sono tenuti alle prestazioni di cui si tratta.

     2. Le predette convenzioni regolano anche la procedura per il rimborso delle spese che gli Istituti o Enti di una area hanno sostenuto per conto degli Istituti o Enti dell'altra area.

 

          Art. 42. Disposizioni per i cacciatori.

     1. I titolari di lasciapassare che siano in possesso di licenza di porto d'armi da caccia, hanno facoltà durante la stagione venatoria di portare seco nell'area adiacente 1 o 2 fucili da caccia, nonché un massimo di 100 cartucce per ogni arma. Essi sono tenuti ad osservare le disposizioni di carattere venatorio.

     2. Gli organi dell'area di residenza trascrivono sul lasciapassare gli estremi della licenza di porto d'armi da caccia, il tipo, il calibro ed il numero di matricola delle armi.

     3. Gli interessati sono tenuti a portare seco detta licenza di porto d'armi.

 

          Art. 43. Manifestazioni culturali, artistiche e sportive.

     Le Autorità competenti dei due Paesi si adoperano affinché le Autorità locali, in spirito di mutua collaborazione, accelerino o semplifichino al massimo le procedure di transito, doganali o simili connesse con l'organizzazione di manifestazioni di carattere artistico, culturale e sportivo da tenersi nelle due aree.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali

 

          Art. 44. Commissione Mista Permanente.

     1. Allo scopo di assicurare una regolare applicazione del presente Accordo viene istituita una Commissione Mista Permanente.

     2. La Commissione è composta da 6 membri, di cui 3 nominati dal Governo italiano e 3 nominati dal Governo jugoslavo. Ogni Governo può nominare un sostituto per ciascun membro. I nomi dei membri e dei sostituti saranno notificati per via diplomatica. Allo stesso modo saranno trasmesse anche le comunicazioni circa eventuali cambiamenti dei membri e dei loro sostituti.

     La Commissione potrà avvalersi della collaborazione di esperti.

     3. Le modalità per il funzionamento della Commissione e per la sua convocazione sono stabilite dal Regolamento di cui all'Allegato n. 9.

     4. La Commissione ha il compito di risolvere le questioni che dovessero sorgere eventualmente sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, di deliberare misure idonee a migliorare la sua esecuzione e di adempiere a tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle disposizioni dell'Accordo stesso.

     5. Gli organi locali informeranno la Commissione sulle questioni previste dal presente Accordo trattate nelle loro riunioni e sui risultati raggiunti.

     6. La Commissione esaminerà le proposte comuni concordate dai competenti organi locali nonché le questioni sulle quali non sia stato raggiunto un accordo dai predetti organi.

     7. Le decisioni della Commissione saranno prese ad unanimità. Saranno deferite ai Governi per via diplomatica le questioni sulle quali la Commissione non dovesse raggiungere un accordo.

     8. La Commissione si riunirà alternativamente nel territorio della Repubblica italiana e nel territorio della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, in sessione ordinaria una volta all'anno.

     9. La Commissione si riunirà in sessione straordinaria entro il termine di un mese dalla richiesta di una delle due Parti.

     10. I membri della Commissione ed i loro sostituti godranno nell'espletamento delle loro funzioni dei privilegi normalmente riconosciuti dalla prassi internazionale.

 

          Art. 45. Tessera speciale.

     1. Ai membri della Commissione Mista Permanente, agli organi locali di frontiera ed eventualmente a quelle persone che svolgono funzioni connesse con il presente Accordo viene rilasciata una tessera speciale per il passaggio nelle aree adiacenti.

     2. Detta tessera numerata progressivamente è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 10 e viene rilasciata con validità triennale. Essa può essere prorogata.

     3. La tessera speciale dà diritto al titolare di transitare attraverso ogni tipo di valico.

     4. Le tessere speciali sono rilasciate e firmate per ciascuna Parte dal Presidente della rispettiva Delegazione in seno alla Commissione Mista Permanente.

     5. I Presidenti delle Delegazioni si scambiano annualmente in occasione della sessione ordinaria un elenco dei titolari della tessera speciale e si informano con scambio di lettere di ogni successivo cambiamento.

     6. Ai titolari delle tessere speciali, gli organi di controllo dei valichi prestano ogni assistenza per lo svolgimento dei loro compiti.

     7. Cessato l'incarico in relazione al quale era stata rilasciata la tessera speciale, essa viene riconsegnata all'Autorità concedente, che ne dà sollecita comunicazione al Presidente dell'altra Delegazione.

 

          Art. 46. Durata dell'Accordo.

     Il presente Accordo sarà valido un anno e sarà considerato come rinnovato tacitamente per lo stesso periodo se non verrà denunciato per via diplomatica almeno 3 mesi prima della sua scadenza da una delle due Parti contraenti.

 

          Art. 47.

     1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

     2. Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo sottoscritto dalle due Parti ad Udine il 31 ottobre 1962, e cesseranno di aver valore le disposizioni di cui ai verbali delle precedenti sessioni della Commissione Mista Permanente.

     3. Il presente Accordo è redatto in due originali ciascuno nella lingua italiana e slovena i cui testi fanno egualmente fede.

 

Allegato A

Elenco dei comuni italiani cui si applicano le disposizioni del presente accordo

 

     Comuni della Provincia di Udine

     1. Attimis

     2. Chiopris Viscome

     3. Chiusaforte

     4. Cividale del Friuli

     5. Corno di Rosazzo

     6. Drenchia

     7. Faedis

     8. Grimacco

     9. Lusevera

     10. Malborghetto Valbruna

     11. Manzano

     12. Moimacco

     13. Nimis

     14. Premariacco

     15. Prepotto

     16. Pulfero

     17. Resia

     18. Savogna

     19. S. Giovanni al Natisone

     20. S. Leonardo

     21. S. Pietro al Natisone

     22. Stregna

     23. Taipana

     24. Tarvisio

     25. Torreano

     Comuni della Provincia di Gorizia

     1. Capriva del Friuli

     2. Cormons

     3. Doberdò del Lago

     4. Dolegna del Collio

     5. Farra d'Isonzo

     6. Fogliano-Redipuglia

     7. Gorizia

     8. Gradisca d'Isonzo

     9. Mariano del Friuli

     10. Medea

     11. Monfalcone

     12. Moraro

     13. Mossa

     14. Romans d'Isonzo

     15. Ronchi dei Legionari

     16. Sagrado

     17. Savogna d'Isonzo

     18. Staranzano

     19. S. Canzian d'Isonzo

     20. S. Floriano del Collio

     21. S. Lorenzo Isontino

     22. S. Pier d'Isonzo

     23. Turriaco

     24. Villesse

     Comuni della Provincia di trieste

     1. Trieste

     2. Muggia

     3. S. Dorlico della Valle

     4. Monrupino

     5. Sgonico

     6. Duino Aurisina

 

 

Allegato B

Elenco dei comuni jugoslavi cui si applicano le disposizioni del presente accordo

 

     1. Jesenice

     2. Tolmino

     3. Nova Gorica

     4. Sesana

     5. Capodistria

     6. Isola

     7. Pirano

     8. Buje

     (omissis)