§ 37.1.20 – L. 11 febbraio 1952, n. 75.
Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:11/02/1952
Numero:75


Sommario
Art. 1.      E' istituito nel porto di Napoli un punto franco comprendente l'area del pontile già denominato Duchessa d'Aosta dalle calate Vittorio Veneto e Granili
Art. 2.      La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministero per le finanze
Art. 3.      L'area compresa nella delimitazione di cui all'art. 1 costituita in punto franco è considerata fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 [...]
Art. 4.      Il carattere extra doganale dell'area costituita in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo
Art. 5.      Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto
Art. 6.      L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica
Art. 7.      Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II, titolo II, della legge doganale concernente i manifesti. [...]
Art. 8.      Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo [...]
Art. 9.      L'Amministrazione del punto franco è affidata all'Ente autonomo del porto di Napoli, che terrà distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria
Art. 10.      Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, [...]
Art. 11.      In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti [...]
Art. 12.      E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nell'area costituita in punto franco le merci di [...]
Art. 13.      E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al [...]
Art. 14.      Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il [...]


§ 37.1.20 – L. 11 febbraio 1952, n. 75.

Istituzione di un punto franco nel porto di Napoli.

(G.U. 3 marzo 1952, n. 54).

 

     Art. 1.

     E' istituito nel porto di Napoli un punto franco comprendente l'area del pontile già denominato Duchessa d'Aosta dalle calate Vittorio Veneto e Granili.

 

          Art. 2.

     La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di punto franco è riconosciuta con decreto del Ministero per le finanze.

 

          Art. 3.

     L'area compresa nella delimitazione di cui all'art. 1 costituita in punto franco è considerata fuori della linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

     Nell'area stessa, salvo le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa libertà da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco e trasbordo di materiali e di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione anche di carattere industriale.

     Le merci estere introdotte in detta area si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esso, si considerano definitivamente uscite dallo Stato.

     Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali, definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalità nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 14.

 

          Art. 4.

     Il carattere extra doganale dell'area costituita in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo:

     a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

     b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;

     c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

     d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.

     Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perchè sia riconosciuta e mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento, previsto dal successivo art. 14.

 

          Art. 5.

     Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.

     La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.

 

          Art. 6.

     L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:

     1) ai generi di monopolio;

     2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;

     3) alle armi portatili ed alle loro parti;

     4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;

     5) ai bastoni ed agli ombrelli;

     6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonchè ai lavori di pellicceria;

     7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti, ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialità medicinali;

     8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.

     Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.

     Nel regolamento di cui all'art. 14 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al presente articolo e la loro eventuale manipolazione.

 

          Art. 7.

     Per le navi che approdano nel punto franco o che ne partono saranno applicate le disposizioni del capo II, titolo II, della legge doganale concernente i manifesti. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.

     Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Napoli sono considerate presso gli altri porto dello Stato come provenienti direttamente all'estero.

 

          Art. 8.

     Nulla è innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti, relative all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.

 

          Art. 9.

     L'Amministrazione del punto franco è affidata all'Ente autonomo del porto di Napoli, che terrà distinta nel proprio bilancio la gestione finanziaria.

     Tale Ente è tenuto:

     a) a costruire e mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dall'Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza;

     b) a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici doganali e ferroviari e per il personale di vigilanza ed a provvedere alla ordinaria manutenzione di essi.

 

          Art. 10.

     Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.

 

          Art. 11.

     In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia doganale, comprese quelle riguardanti le sanzioni di carattere penale.

     Restano ferme, salvo che in esse non sia fatta espressa deroga per i punti franchi, le altre leggi dello Stato riferentesi ad attività che nel punto franco possono essere svolte.

 

          Art. 12.

     E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi od usi nell'area costituita in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

     E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.

 

          Art. 13.

     E' punito con l'ammenda da una a tre volte i diritti dovuti chiunque non introduce negli appositi magazzini, ritenuti idonei per la sicura custodia, le merci di cui al precedente art. 6.

 

          Art. 14.

     Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per la marina mercantile, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la difesa e per i trasporti.

     Con le norme anzidette saranno stabilite le condizioni alle quali potrà essere riconosciuta l'origine delle merci da estrarre dal punto franco, quando ciò sia richiesto per la concessione di particolari agevolezze; le facoltà che all'Amministrazione finanziaria restano riservate nell'ambito del punto franco, anche rispetto alle persone che possono esserne temporaneamente o permanentemente escluse; le norme intese a disciplinare l'ordine interno e il movimento dei varchi; le incombenze spettanti all'Ente autonomo del porto di Napoli ai fini del regolare svolgimento dei servizi doganali e di vigilanza nonchè le norme intese a soddisfare le esigenze dei servizi ferroviari.