§ 36.1.32 - D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452.
Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:06/08/1997
Numero:452


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Responsabile del procedimento e modalità di scelta del contraente.
Art. 3 . Studio di fattibilità.
Art. 4.  Depositi cauzionali.
Art. 5.  Commissioni giudicatrici.
Art. 6.  Brevetti industriali e diritti d'autore.
Art. 7.  Obblighi di riservatezza e segretezza.
Art. 8.  Locazione di apparecchiature informatiche.
Art. 9.  Durata della locazione e proroga.
Art. 10.  Consegna, messa in funzione e ritiro delle apparecchiature.
Art. 11.  Danni alle apparecchiature durante la locazione.
Art. 12.  Verifica delle apparecchiature.
Art. 13.  Obblighi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature in locazione.
Art. 14.  Modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni.
Art. 15.  Opzione d'acquisto.
Art. 16.  Licenza d'uso dei programmi e assistenza.
Art. 17.  Restituzione parziale di apparecchiature nel corso della locazione.
Art. 18.  Canoni di locazione e loro variazioni.
Art. 19.  Penalità e risoluzione per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella messa a disposizione.
Art. 20.  Penalità e risoluzione per mancato funzionamento delle apparecchiature.
Art. 21.  Delimitazione dell'oggetto.
Art. 22.  Consegna, installazione e messa in funzione.
Art. 23.  Documentazione.
Art. 24.  Collaudo delle apparecchiature.
Art. 25.  Trasferimento dei rischi.
Art. 26.  Garanzie delle apparecchiature fornite e responsabilità dell'impresa.
Art. 27.  Adeguamento del corrispettivo.
Art. 28.  Licenza d'uso dei programmi manutenzione delle apparecchiature e dei programmi.
Art. 29.  Penalità per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella presentazione al collaudo.
Art. 30.  Penalità per guasti e difetti di funzionamento.
Art. 31.  Risoluzione del contratto.
Art. 32.  Delimitazione dell'oggetto.
Art. 33.  Contenuto della prestazione nei contratti di licenza d'uso.
Art. 34.  Durata del contratto.
Art. 35.  Consegna, installazione e generazione dei programmi.
Art. 36.  Prova e collaudo dei programmi.
Art. 37.  Trasferimento dei rischi.
Art. 38.  Modifiche ai programmi.
Art. 39.  Garanzia dei programmi
Art. 40.  Penalità per ritardo nella consegna installazione, generazione e collaudo.
Art. 41.  Riduzione del corrispettivo nei contratti a tempo determinato.
Art. 42.  Penalità per difetti di funzionamento.
Art. 43.  Risoluzione del contratto.


§ 36.1.32 - D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452.

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi.

(G.U. 30 dicembre 1997, n. 302).

 

Titolo I

PARTE GENERALE

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati.

 

     Art. 2. Responsabile del procedimento e modalità di scelta del contraente.

     1. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero un funzionario da questi delegato, è altresì responsabile del procedimento di formazione del contratto.

     2. Il responsabile del procedimento di formazione del contratto applica, ai fini della scelta del contraente, le disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture recepite dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, ovvero direttamente applicabili nell'ordinamento, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

 

     Art. 3. Studio di fattibilità.

     1. Lo studio di fattibilità è volto alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata e costituisce la base per la predisposizione di apposito capitolato tecnico da utilizzare nelle procedure di scelta del contraente nei contratti di grande rilievo che attengono alla progettazione, acquisizione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, nonché per l'esecuzione del monitoraggio, se previsto.

     2. La redazione dello studio di fattibilità precede tutti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

     3. Lo studio di fattibilità deve comunque indicare e valutare:

     a) il sistema informativo esistente presso l'amministrazione interessata;

     b) le funzioni che l'amministrazione intende automatizzare e gli obiettivi da perseguire, con particolare riguardo ai servizi offerti dall'amministrazione e alle esigenze dell'utenza, in attuazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

     c) i flussi informativi esistenti e le eventuali modifiche conseguenti all'automazione;

     d) le funzionalità e le prestazioni dell'iniziativa di automazione da realizzare, anche attraverso la schematizzazione dei processi e delle tipologie di dati, delle unità organizzative coinvolte, nonché dell'utilizzo delle risorse tecnologiche;

     e) soluzioni possibili e metodologia usata per la relativa valutazione;

     f) i tempi di realizzazione complessivi e delle singole fasi;

     g) l'impatto sulle strutture e sull'organizzazione attuale degli uffici, nonché le necessità di formazione ed addestramento del personale;

     h) l'impiego delle risorse umane e tecnologiche, dell'impresa e dell'amministrazione, sia nella fase di costituzione e sperimentazione del sistema informativo che in quella di pieno regime;

     i) gli standard tecnici, che devono essere coerenti con quelli prescritti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

     l) piano di passaggio dal sistema precedente a quello che si intende realizzare;

     m) i parametri e le metriche di valutazione per ogni prestazione prevista, secondo le modalità tecniche definite dall'Autorità;

     n) i contenuti del monitoraggio, se previsto, con particolare riferimento ai compiti ed alle funzioni da attribuire al monitore, nonché le conseguenze del monitoraggio sull'attività prestata dall'impresa incaricata della progettazione, realizzazione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo;

     o) gli elementi e i profili del progetto che assumono principale rilevanza ai fini della valutazione delle offerte nelle procedure di scelta del contraente, nonché il loro rilievo ponderale nell'economia complessiva del progetto e della sua realizzazione;

     p) per ogni prestazione, l'analisi del rapporto tra costi e benefici nonché dei costi, dettagliatamente previsti, attinenti alla realizzazione del sistema ed alla successiva manutenzione, ivi compresi i costi sostenuti episodicamente e quelli relativi al personale e ai contratti di somministrazione;

     q) i rischi organizzativi, tecnologici ed economici connessi alla realizzazione dell'iniziativa.

     4. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad una impresa, questa non può partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa del sistema informativo, né in proprio, né in associazione temporanea ovvero in consorzio con altre imprese, né in qualità di subappaltatrice.

     5. Lo studio di fattibilità rimane di esclusiva proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, anche quando sia affidato ad una impresa.

     6. Il procedimento di scelta del contraente deve essere iniziato entro un anno dalla redazione definitiva o dall'accettazione dello studio di fattibilità da parte dell'amministrazione.

 

     Art. 4. Depositi cauzionali.

     1. Il bando o la lettera di invito possono subordinare la partecipazione dell'impresa alla prestazione di un deposito cauzionale provvisorio, che viene restituito alle imprese non aggiudicatarie.

     2. A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l'impresa è tenuta a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo, salvi i casi di esonero, secondo le disposizioni vigenti.

 

     Art. 5. Commissioni giudicatrici.

     1. L'amministrazione può avvalersi, per l'aggiudicazione della fornitura, di apposita commissione giudicatrice, composta, in numero dispari, da esperti di comprovata esperienza nella materia.

 

     Art. 6. Brevetti industriali e diritti d'autore.

     1. L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

     2. Qualora venga promossa nei confronti dell'amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

     3. L'amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto l'impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma 2.

     4. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria di cui al comma 2, l'amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

 

     Art. 7. Obblighi di riservatezza e segretezza.

     1. Salvo che il contratto disponga diversamente, l'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

     2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salva diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

     3. Le amministrazioni si conformano alle disposizioni delle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, nonché alle norme tecniche ed ai criteri dettati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi automatizzati e la riservatezza dei dati, anche personali, contenuti in tali sistemi. L'Autorità ha facoltà di disporre verifiche ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

PARTE SPECIALE

 

Capo I

Della locazione di apparecchiature informatiche

 

     Art. 8. Locazione di apparecchiature informatiche.

     1. Con la locazione l'amministrazione acquisisce il diritto di godimento di tutte le utilità delle apparecchiature informatiche, per un tempo determinato.

     2. L'impresa ha l'obbligo di consegnare e, salvo patto contrario, di installare le apparecchiature nei luoghi indicati nel contratto, nonché di fornire la relativa documentazione tecnica.

     3. La documentazione di cui al comma 2 descrive la composizione e le caratteristiche delle apparecchiature, le procedure occorrenti per il loro utilizzo ed in particolare per l'avviamento, per l'arresto, per gli interventi per guasti, nonché le operazioni consentite in fase di elaborazione.

     4. L'impresa è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione delle apparecchiature e, salvo che sia diversamente pattuito, a concedere la licenza d'uso ed a provvedere alla installazione dei programmi di base e di utilità, nonché a mettere in funzione le apparecchiature.

     5. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:

     a) concessione della licenza d'uso e installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 4;

     b) servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;

     c) collaborazione di personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'amministrazione;

     d) uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto. per consentire all'amministrazione di esperire prove o di mettere a punto i programmi operativi. sia durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle previste in contratto.

 

     Art. 9. Durata della locazione e proroga.

     1. La durata della locazione di apparecchiature non può essere superiore a tre anni.

     2. Ove sia consentito dalla legge di prorogare la durata della locazione, la proroga è subordinata al parere favorevole dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e può essere disposta per una sola volta. Il parere dell'Autorità ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e dei programmi e viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

     Art. 10. Consegna, messa in funzione e ritiro delle apparecchiature.

     1. L'amministrazione è obbligata ad approntare i locali di destinazione e a dotarli, a proprie cura e spese, di quei servizi ed impianti descritti nelle loro caratteristiche nel contratto ed indicati come necessari ad assicurare le condizioni ambientali richieste dall'impresa per il regolare funzionamento delle apparecchiature da installare. In difetto di indicazioni contrattuali, l'impresa risponde dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili ad inappropriate condizioni ambientali.

     2. L'impresa è obbligata a collaborare con l'amministrazione nella compilazione di capitolati tecnici e disciplinari, sulla base dei quali affidare ad imprese specializzate l'esecuzione dei lavori di approntamento dei locali. Le operazioni di collaudo di tali lavori si eseguono in contraddittorio anche con l'impresa locatrice.

     3. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà dell'amministrazione e da questa formalmente dismesse.

     4. L'avvenuto approntamento dei locali è comunicato dall'amministrazione entro il termine previsto nel contratto; la verifica della loro conformità alle prescrizioni contrattuali, per quanto non sia stato oggetto del collaudo di cui al comma 2, è effettuata, in contraddittorio con l'impresa, nei successivi quindici giorni. Di tali operazioni è redatto apposito processo verbale.

     5. La consegna avviene con l'immissione delle apparecchiature nei locali predisposti.

     6. La consegna e messa in funzione delle apparecchiature deve essere effettuata entro un mese dalla data del processo verbale di cui al comma 4, salvo diverso termine indicato nel contratto.

     7. L'impresa è obbligata a comunicare per iscritto la data di avvenuta consegna e messa in funzione delle apparecchiature all'amministrazione, la quale ne dà ricevuta.

     8. L'operazione di messa in funzione, ove avvenga a cura e spese dell'amministrazione, è effettuata secondo le prescrizioni del contratto. In tale caso l'operazione deve essere effettuata entro e non oltre un mese dalla data di comunicazione dell'avvenuta consegna delle apparecchiature, salvo diverso termine indicato nel contratto. L'amministrazione ha l'obbligo di comunicare prontamente la data effettiva di messa in funzione all'impresa, la quale ne dà ricevuta.

     9. Al termine della locazione, le apparecchiature, nello stato in cui si trovano, sono restituite all'impresa, la quale, a proprie cura e spese, provvede a disinstallarle ed accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali, ed è obbligata a ritirarle sollecitamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuta cessazione della locazione.

     10. Ove le apparecchiature siano state installate a cura dell'amministrazione, la disinstallazione e la messa a disposizione dell'impresa per il ritiro avviene a cura dell'amministrazione medesima.

 

     Art. 11. Danni alle apparecchiature durante la locazione.

     1. L'amministrazione risponde soltanto in caso di dolo o di colpa grave per i danni provocati direttamente o indirettamente alle apparecchiature durante le operazioni di consegna, messa in funzione e ritiro, nonché, salvo patto contrario, durante il periodo in cui le apparecchiature rimangono nei locali dell'amministrazione.

     2. L'impresa è responsabile verso l'amministrazione per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi dalle apparecchiature fornite o da fatto dei suoi incaricati.

 

     Art. 12. Verifica delle apparecchiature.

     1. L'amministrazione fissa la data per la verifica in contraddittorio delle apparecchiature e dei programmi. Tale verifica, salvo diverso termine indicato nel contratto, si effettua entro dieci giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8.

     2. La verifica è effettuata da esperti incaricati dall'amministrazione, può essere condotta anche mediante appositi programmi certificati o dichiarati idonei dai competenti organismi, ed ha il fine di constatare che le apparecchiature ed i programmi presentino le caratteristiche previste dal contratto e dal capitolato tecnico e siano in grado di svolgere le funzioni richieste e di assicurare prestazioni regolari in condizioni di normale funzionamento.

     3. L'amministrazione si obbliga a non utilizzare le apparecchiature ed i programmi fino a quando non siano state ultimate le operazioni di verifica.

     4. Le conclusioni della verifica sono fatte risultare da processo verbale, redatto in contraddittorio, sottoscritto dagli incaricati dell'amministrazione e dell'impresa. In caso di esito positivo le apparecchiature ed i programmi sono a disposizione dell'amministrazione a decorrere dal giorno successivo a quello della redazione del processo verbale.

     5. Quando le apparecchiature, o parti di esse, o i programmi installati non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica è ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine pattuito in contratto.

 

     Art. 13. Obblighi di manutenzione e riparazione delle apparecchiature in locazione.

     1. L'amministrazione denuncia all'impresa, anche verbalmente, i difetti e i vizi riscontrati al fine di rendere possibili i conseguenti interventi.

     2. L'impresa interviene e ripristina le funzionalità delle apparecchiature entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nei diversi termini, indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.

     3. L'impresa ha l'obbligo di provvedere ai sensi del precedente comma 2 anche quando provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale dell'amministrazione o da essa incaricato. In tal caso, le spese della riparazione sono a carico dell'amministrazione.

     4. L'amministrazione è obbligata ad usare le apparecchiature con l'osservanza delle specifiche tecniche indicate dall'impresa e a non far intervenire altre imprese per riparazioni, modifiche o manutenzioni delle apparecchiature in locazione, se non in caso di ritardo nell'intervento dell'impresa.

 

     Art. 14. Modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni.

     1. L'amministrazione, salvo che l'impresa dissenta con adeguata motivazione tecnica, ha facoltà di effettuare, direttamente, a proprio carico e sotto la propria responsabilità nei confronti dei terzi, modifiche alle apparecchiature ed alle loro connessioni, anche con apparecchiature non fornite dall'impresa, purché dia all'impresa un congruo preavviso indicando la natura delle modifiche o delle aggiunte, la data in cui vengono poste in funzione e l'impresa eventualmente incaricata di eseguirle.

     2. Ove sorgano difficoltà nel funzionamento delle apparecchiature modificate o delle loro connessioni, l'impresa è obbligata a prestare la propria collaborazione per la individuazione e la rimozione delle cause che determinano dette difficoltà. Per tale collaborazione spettano all'impresa i compensi determinati secondo i criteri stabiliti nel contratto, qualora provi che le difficoltà nel funzionamento non siano determinate da vizi di materiali o da fatti ad essa imputabili.

 

     Art. 15. Opzione d'acquisto.

     1. L'amministrazione, nel corso o al termine della locazione, ha il diritto di acquistare tutte o alcune delle apparecchiature al prezzo risultante in base a criteri che devono essere espressamente indicati nel contratto.

     2. L'efficacia del diritto di opzione è subordinata al parere favorevole dell'autorità, che ha riguardo anche al grado di obsolescenza delle apparecchiature e che viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

     3. Qualora l'opzione venga esercitata nel corso della locazione, i canoni corrisposti a partire dal momento in cui viene esercitata l'opzione fino al momento in cui detta opzione diviene efficace, sono imputati a pagamento del prezzo d'acquisto.

 

     Art. 16. Licenza d'uso dei programmi e assistenza.

     1. Per quanto non disposto nel presente capo, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capo III del presente titolo, in quanto compatibili con la natura accessoria di detti programmi rispetto alla locazione delle apparecchiature.

     2. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capitolato vigente relativo a tali servizi, in quanto compatibili con la natura accessoria degli stessi rispetto alla locazione delle apparecchiature.

 

     Art. 17. Restituzione parziale di apparecchiature nel corso della locazione.

     1. L'amministrazione ha facoltà, nel corso della locazione, di restituire le apparecchiature che cessi di utilizzare a seguito della soppressione o modificazione dei propri uffici o servizi.

     2. Della restituzione delle apparecchiature deve essere dato preavviso non inferiore a tre mesi, salvo diverso termine contrattuale.

     3. L'impresa è obbligata a provvedere al ritiro delle apparecchiature restituite, a propria cura e spese, con l'osservanza delle modalità previste dal precedente articolo 10.

     4. A decorrere dalla scadenza del termine indicato per il ritiro delle apparecchiature, non sono più dovuti i canoni di locazione ad esse relativi.

 

     Art. 18. Canoni di locazione e loro variazioni.

     1. Il diritto al canone di locazione decorre dal giorno successivo alla data del processo verbale di verifica, con esito positivo, di cui all'articolo 12.

     2. I canoni di locazione sono analiticamente determinati con riferimento alle singole componenti delle apparecchiature, nonché ai programmi ed alle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, indicando per queste ultime il costo del personale, il costo delle parti di ricambio, le spese generali e le loro rispettive percentuali d'incidenza.

     3. Compatibilmente con la legislazione vigente, nelle locazioni di durata pluriennale, possono essere pattuite variazioni dei canoni solo relativamente agli anni successivi al primo e solo con riferimento ai servizi accessori di manutenzione ed assistenza.

     4. L'amministrazione ha facoltà, nei casi di cui al comma 3, di stabilire in contratto limiti globali di aumento in ragione d'anno.

     5. Non sono dovuti i canoni di locazione relativi alle apparecchiature non correttamente funzionanti per cause, non imputabili all'amministrazione, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero alle prestazioni di cui all'articolo 8, commi 4 e 5. I canoni non sono dovuti anche per le residue apparecchiature funzionanti qualora l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile alla loro autonoma utilizzazione.

     6. Per ogni giorno di fermo, o sua frazione, non è dovuto un trentesimo del canone mensile di locazione, salva la diversa misura pattuita.

 

     Art. 19. Penalità e risoluzione per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella messa a disposizione.

     1. Per ogni giorno di ritardo, o sua frazione, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, nonché nella loro messa a disposizione in relazione alla data di cui all'articolo 12, comma 1, è applicata una penale pari ad un ventesimo del canone mensile complessivamente dovuto o al maggiore importo indicato nel contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nel ritardo viene computato il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale, per la ripresentazione di apparecchiature e programmi alla seconda verifica di cui all'articolo 12, comma 5.

     2. Ove si determini un ritardo di almeno trenta giorni, l'amministrazione, oltre all'applicazione della penale, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché di procedere all'esecuzione in danno.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 si sommano fra loro i singoli ritardi verificatisi in ciascuno degli adempimenti previsti al comma 1.

     4. La facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto con gli effetti previsti nel comma 2 sussiste anche nella ipotesi in cui abbia esito negativo l'ulteriore verifica di cui all'articolo 12, comma 5.

 

     Art. 20. Penalità e risoluzione per mancato funzionamento delle apparecchiature.

     1. Qualora le apparecchiature non risultino correttamente funzionanti per cause non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, e tali cause siano inerenti alle apparecchiature stesse ovvero ad altre funzionalmente connesse, ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 8, commi 4 e 5, è applicata per ogni giornata di fermo, o sua frazione, una penale pari, salva maggior misura pattuita, ad un ventesimo del canone mensile relativo alle apparecchiature non funzionanti ed ai relativi programmi, e del canone relativo alle apparecchiature residue che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 18, comma 6, è dovuto il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

     2. Le medesime penali di cui al precedente comma 1 si applicano per ogni giornata di ritardo o frazione di essa da parte dell'impresa nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 3 del precedente articolo 13.

     3. L'importo delle penalità è maggiorato del 50% per i periodi di fermo che nell'arco di un mese superino le cinque giornate.

     4. Qualora il fermo perduri per dieci giorni continuativi, l'amministrazione, oltre all'applicazione della penale, può dichiarare la risoluzione del contratto, incamerando la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché procedere all'esecuzione in danno.

     5. Se nell'arco di dodici mesi i periodi di fermo superano le trenta giornate, l'amministrazione, ferma restando la facoltà di chiedere la sostituzione delle apparecchiature, oltre all'applicazione della penale, può dichiarare la risoluzione del contratto incamerando la cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché procedere all'esecuzione in danno.

 

Capo II

Dell'acquisto di apparecchiature informatiche

 

     Art. 21. Delimitazione dell'oggetto.

     1. Il contratto indica analiticamente le componenti e le caratteristiche tecnico-funzionali dei beni oggetto dell'acquisto, il grado di compatibilità tecnica con le apparecchiature già possedute dall'amministrazione ed alle quali sono connessi, le modalità di funzionamento e le condizioni ambientali richieste per la loro utilizzazione, nonché le prestazioni richieste, i valori minimi che esse devono assumere e le relative modalità di misurazione; in difetto di adeguate indicazioni contrattuali, l'impresa risponde anche dei guasti e dei malfunzionamenti imputabili alla non corretta utilizzazione delle apparecchiature o alle inappropriate condizioni ambientali.

     2. Salvo che sia diversamente pattuito, l'impresa è tenuta a concedere la licenza d'uso dei programmi di base e di utilità.

     3. Possono essere previste nel contratto le seguenti e connesse prestazioni:

     a) concessione della licenza d'uso ed installazione dei programmi diversi da quelli di cui al comma 2;

     b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature;

     c) servizio di assistenza per i programmi di base e di utilità;

     d) collaborazione del personale qualificato per l'installazione delle apparecchiature e dei programmi relativi, qualora tale operazione avvenga a cura dell'amministrazione;

     e) uso di apparecchiature dell'impresa, sia prima della consegna di quelle previste in contratto. per consentire all'amministrazione di esperire prove o di mettere a punto programmi operativi. sia durante la disinstallazione delle apparecchiature in dotazione e l'installazione di quelle previste in contratto.

 

     Art. 22. Consegna, installazione e messa in funzione.

     1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa, nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto.

     2. Salvo diversa pattuizione, l'impresa provvede entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione e messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi relativi, dandone notizia all'amministrazione nelle forme di cui all'articolo 10, comma 7. L'amministrazione ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto.

     3. Nel caso in cui l'installazione e la messa in funzione siano a carico dell'amministrazione, essa è tenuta ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro un mese dalla data di consegna delle macchine o nel diverso termine previsto in contratto e a comunicare all'impresa l'inizio e la conclusione dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo di fornire l'assistenza tecnica necessaria, senza diritto ad ulteriore corrispettivo.

     4. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata al ritiro delle apparecchiature obsolete di proprietà dell'amministrazione e da questa formalmente dismesse.

 

     Art. 23. Documentazione.

     1. Salvo patto contrario, l'impresa è obbligata a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti nella lingua originale ed in lingua italiana, idonei ad assicurare il funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.).

 

     Art. 24. Collaudo delle apparecchiature.

     1. Il collaudo è effettuato da esperti incaricati dall'amministrazione ed è inteso a verificare, per le apparecchiature ed i programmi forniti, che siano conformi al tipo o ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione di cui all'articolo 23.

     2. Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'impresa, che debbono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre trenta giorni dalla comunicazione della data di consegna e messa in funzione, ai sensi dell'articolo 22, salvo diverso termine contrattuale.

     3. Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto. Possono tuttavia prevedersi collaudi a campione.

     4. Qualora si tratti di apparecchiature che, per le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento, siano suscettibili di prove di funzionalità nello stabilimento di produzione o di deposito, può essere previsto il collaudo nello stabilimento, anche a campione.

     5. Quando le apparecchiature, ovvero parti di esse, o i programmi installati non superano le prescritte prove funzionali e diagnostiche, le operazioni di collaudo sono ripetute alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico dell'impresa, entro venti giorni o nel diverso termine indicato nel contratto.

     6. In caso di collaudo a campione la ripetizione del collaudo è effettuata anche su un campione diverso da quello già esaminato.

 

     Art. 25. Trasferimento dei rischi.

     1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'amministrazione se le perdite e i danni sono ad essa imputabili.

     2. Nei casi di collaudo nello stabilimento di produzione o di deposito, i rischi di perdite e danni alle apparecchiature passano all'amministrazione dal giorno successivo alla data del processo verbale di consegna e messa in funzione.

 

     Art. 26. Garanzie delle apparecchiature fornite e responsabilità dell'impresa.

     1. Dalla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole e per un periodo di tempo della durata di un anno o per il maggior periodo indicato nel contratto, l'impresa garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature e dei programmi forniti, assumendo l'obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito.

     2. L'obbligo di cui al comma 1 non viene meno nel caso in cui l'amministrazione modifichi le apparecchiature installate, salvo che l'impresa non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.

     3. Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, le apparecchiature o loro parti non siano funzionanti per periodi superiori a 12 ore, che, sommati, superino l'ammontare di 80 ore lavorative riferite all'orario di lavoro ordinario dell'amministrazione, quest'ultima ha facoltà di richiedere all'impresa un nuovo periodo di garanzia nella misura contrattualmente prevista, a decorrere dalla data del ripristino del regolare funzionamento.

     4. La garanzia di cui al comma 1 non esclude la responsabilità dell'impresa secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

     5. L'amministrazione è obbligata a informare prontamente l'impresa degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche. L'impresa interviene e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature e dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nei diversi termini indicati nel contratto, articolati per tipologia di intervento. E' fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 30.

     6. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire nel termine di cui al comma 5, sono a carico dell'amministrazione.

 

     Art. 27. Adeguamento del corrispettivo.

     1. Nel caso in cui, per fatto dell'amministrazione, si verifichino ritardi nella consegna delle apparecchiature, di durata superiore a sei mesi, l'impresa, salva la facoltà di recesso, ha diritto all'adeguamento del corrispettivo sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice del costo della vita o secondo i diversi parametri indicati nel contratto.

     2. Il recesso di cui al comma 1 è esercitato con preavviso scritto di almeno un mese ed ha effetto qualora l'amministrazione non adempia entro il termine del preavviso.

 

     Art. 28. Licenza d'uso dei programmi manutenzione delle apparecchiature e dei programmi.

     1. Per quanto non disposto nel presente capo, alla licenza d'uso dei programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capo III del presente titolo, in quanto compatibili con la natura accessoria della licenza d'uso rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

     2. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di manutenzione delle apparecchiature e di assistenza per i programmi si applicano le prescrizioni contenute nel capitolato vigente relativo a tali servizi, in quanto compatibili con la natura accessoria delle suddette prestazioni rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

 

     Art. 29. Penalità per ritardo nella consegna nella messa in funzione e nella presentazione al collaudo.

     1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature e dei programmi, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari al due per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

     2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai beni e programmi non consegnati o non messi in funzione.

     3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre il termine di cui all'articolo 24, comma 2, fino alla ripresentazione di apparecchiature e programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 24, comma 5.

 

     Art. 30. Penalità per guasti e difetti di funzionamento.

     1. Per ogni giorno di fermo delle apparecchiature, per cause non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti alle apparecchiature stesse o ad altre funzionalmente connesse ovvero ai programmi e alle prestazioni connesse di cui all'articolo 21, comma 3, è applicata una penale pari, salva diversa misura pattuita, al due per mille del prezzo relativo alle apparecchiature non funzionanti e ai relativi programmi, ed anche del prezzo relativo alle residue apparecchiature e relativi programmi, che risultino funzionanti, ma alla cui autonoma utilizzazione l'amministrazione non abbia un interesse apprezzabile. E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

     2. Qualora l'impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, l'amministrazione, indipendentemente da quanto previsto nel comma 1, ha la facoltà di far seguire a terzi le riparazioni, addebitamento all'impresa le spese sostenute.

 

     Art. 31. Risoluzione del contratto.

     1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

     2. Se la risoluzione viene dichiarata quando l'amministrazione sia già in possesso delle apparecchiature e queste non siano ritirate dall'impresa nel termine assegnato dall'amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare le apparecchiature, a spese e a rischio dell'impresa, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

 

Capo III

Della licenza d'uso dei programmi

 

     Art. 32. Delimitazione dell'oggetto.

     1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di licenza d'uso per i programmi che non siano appositamente sviluppati per l'amministrazione aggiudicatrice.

     2. I contratti specificano analiticamente i tipi di programmi oggetto della licenza, il relativo corrispettivo, le modalità di consegna e di installazione, l'addestramento all'uso, la collaborazione dell'impresa ai fini dell'installazione, quando questa è a carico dell'amministrazione, nonché la documentazione relativa.

 

     Art. 33. Contenuto della prestazione nei contratti di licenza d'uso.

     1. Il contratto di licenza d'uso attribuisce il diritto di utilizzazione dei programmi. Tale diritto, salvo patto contrario, è non esclusivo e non trasferibile ad altri soggetti.

     2. Nel limite del numero di utenze previsto nel contratto, l'amministrazione, previa comunicazione all'impresa, ha facoltà:

     a) di utilizzare i programmi con apparecchiature diverse da quelle indicate in contratto;

     b) di far utilizzare i programmi da uffici e servizi diversi da quelli indicati in contratto. Qualora si tratti di amministrazioni statali tale facoltà è esercitabile anche a favore di uffici e servizi di diversa amministrazione, anche autonoma.

     3. Salvo diversa pattuizione, l'impresa fornisce:

     a) il testo dei programmi, trascritto su un supporto leggibile dalle macchine;

     b) i manuali che descrivono funzioni e modalità di impiego.

     4. Può essere previsto nel contratto, come prestazione connessa, il servizio di assistenza tecnica per i programmi. Per quanto non disposto nel presente capo, alle prestazioni di assistenza tecnica si applicano le previsioni contenute nel capitolato vigente per tale servizio, in quanto compatibili con la natura accessoria dello stesso rispetto alla licenza d'uso.

     5. L'indicazione nel contratto delle apparecchiature sulle quali sono da installare i programmi non preclude all'amministrazione la facoltà di utilizzare i programmi stessi su altre apparecchiature previa comunicazione all'impresa.

 

     Art. 34. Durata del contratto.

     1. Quando nel contratto è convenuto che l'amministrazione abbia il diritto di utilizzare il programma per un tempo determinato, tale periodo non può avere durata superiore a tre anni.

     2. Ove sia consentito dalla legge di prorogare la durata del contratto, la proroga è subordinata al parere favorevole dell'Autorità, e può essere disposta una sola volta. Il parere dell'Autorità ha riguardo anche al grado di obsolescenza dei programmi e viene reso ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

     3. Il periodo di utilizzazione dei programmi decorre dalla data di accettazione di cui all'articolo 36, comma 4, ovvero dalla data del collaudo di cui all'articolo 36, comma 5.

 

     Art. 35. Consegna, installazione e generazione dei programmi.

     1. La consegna avviene a cura, spese e rischio dell'impresa nei luoghi ed entro il termine indicati nel contratto. Sono a carico dell'impresa gli oneri di spedizione, trasporto e consegna dei programmi.

     2. Salvo patto contrario, l'impresa provvede, entro il termine convenuto e senza ulteriore corrispettivo, all'installazione o alla generazione dei programmi, dandone notizia all'amministrazione nelle forme di cui all'articolo 10, comma 7. L'amministrazione ha l'obbligo di prestare la collaborazione secondo le modalità indicate nel contratto.

     3. Nel caso in cui l'installazione o la generazione siano a carico dell'amministrazione, essa è tenuta ad uniformarsi alle istruzioni previste nel contratto, a provvedere all'operazione entro breve termine, a comunicare all'impresa l'inizio e il termine dell'operazione. L'impresa ha l'obbligo, senza diritto ad ulteriore corrispettivo, di fornire l'assistenza tecnica necessaria.

     4. Dell'avvenuta installazione e generazione è redatto apposito processo verbale.

     5. A cura dell'amministrazione sono tenuti registri in cui sono indicati il numero, la descrizione e la dislocazione dell'originale dei programmi, delle modifiche e delle nuove versioni, della documentazione relativa nonché delle copie effettuate.

 

     Art. 36. Prova e collaudo dei programmi.

     1. L'amministrazione, salvo patto contrario, sottopone ad un periodo di prova i programmi, avvalendosi del giudizio di esperti.

     2. Salvo patto contrario, il periodo di prova è stabilito in trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, di cui al precedente articolo 35, comma 4.

     3. L'amministrazione restituisce i programmi non giudicati adatti alle proprie esigenze non oltre quindici giorni dalla scadenza del periodo di prova, riconoscendo all'impresa, per tali programmi, solo il corrispettivo dell'installazione, nel caso in cui questa sia avvenuta a sua cura e spese.

     4. Nel caso in cui, al termine della prova, l'amministrazione accetti i programmi, viene redatto apposito processo verbale.

     5. Qualora il contratto escluda la facoltà di cui al precedente comma 1, i programmi sono sottoposti a collaudo non oltre trenta giorni dalla data del processo verbale di installazione, salvo diverso termine contrattuale. Il collaudo viene eseguito secondo le modalità di cui all'articolo 24.

 

     Art. 37. Trasferimento dei rischi.

     1. Sono a carico dell'impresa i rischi di perdite e danni ai programmi fino alla data del processo verbale di accettazione con esito positivo della prova ovvero fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i casi di perdite e danni imputabili all'amministrazione.

 

     Art. 38. Modifiche ai programmi.

     1. Nei contratti che prevedono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato l'impresa ha l'obbligo di offrire immediatamente le versioni nuove o modificate dei programmi, senza variazioni del corrispettivo, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di accettarle o meno.

     2. Negli altri contratti l'amministrazione ha facoltà di richiedere la sostituzione dei programmi con versioni nuove o modificate alle condizioni determinate nel contratto o, in difetto, a quelle di miglior favore praticate dall'impresa per operazioni analoghe.

     3. Le versioni nuove o modificate sono sottoposte alla disciplina contrattuale concernente la versione originaria sostituita, in particolare anche per quanto riguarda l'acquisizione della relativa documentazione e la prova o il collaudo di cui all'articolo 36.

     4. Nel caso in cui l'amministrazione ritenga di continuare ad operare con la versione originaria dei programmi, deve darne comunicazione all'impresa, la quale rimane impegnata a continuare a prestare, su tale versione, i servizi e la collaborazione di supporto in atto.

     5. L'amministrazione, per proprie esigenze operative, ha facoltà di effettuare autonomamente modifiche ai programmi in uso ed alla relativa documentazione. In tal caso il diritto d'uso delle modifiche appartiene all'amministrazione.

 

     Art. 39. Garanzia dei programmi

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, l'impresa garantisce per un anno l'amministrazione per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti dei programmi non imputabili a fatto dell'amministrazione.

     2. L'amministrazione deve denunciare prontamente all'impresa i difetti e i vizi riscontrati. Di tale denuncia e dei conseguenti interventi dell'impresa è fatta annotazione in un apposito registro.

     3. Salvo che l'amministrazione non chieda la risoluzione del contratto, l'impresa deve ripristinare la piena funzionalità dei programmi entro ventiquattro ore dalla richiesta dell'amministrazione o nel diverso termine indicato nel contratto.

     4. Qualora l'impresa provi che i guasti ed i malfunzionamenti siano stati determinati da colpa o dolo del personale appartenente all'amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che l'impresa è tenuta comunque ad eseguire con le modalità indicate al comma 3, sono a carico dell'amministrazione.

 

     Art. 40. Penalità per ritardo nella consegna installazione, generazione e collaudo.

     1. Per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, nella consegna, installazione o generazione dei programmi, è applicata una penale pari al 2 per mille del prezzo pattuito, o alla diversa misura stabilita in contratto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

     2. Nel caso in cui l'amministrazione accetti un adempimento parziale, la penale di cui al comma 1 è commisurata al prezzo relativo ai programmi non consegnati o non installati.

     3. Le penali di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di ritardo nel collaudo, non imputabile all'amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso, rispetto alla scadenza contrattuale per la ripresentazione dei programmi al secondo collaudo di cui all'articolo 24, comma 5.

 

     Art. 41. Riduzione del corrispettivo nei contratti a tempo determinato.

     1. Nei contratti di licenza d'uso a tempo determinato, per ogni giorno o frazione di esso, di non corretto funzionamento dei programmi per cause inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33, comma 4, il corrispettivo dei programmi non utilizzati ragguagliato ad una mensilità, è diminuito di un trentesimo o della diversa misura stabilita in contratto.

 

     Art. 42. Penalità per difetti di funzionamento.

     1. Per ogni giorno o frazione di giorno di non corretto funzionamento dei programmi, per cause, non imputabili all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, inerenti ai programmi stessi o ad altri funzionalmente connessi ovvero alle prestazioni connesse di cui all'articolo 33, comma 4, è applicata una penale pari, nei contratti che consentono l'utilizzazione dei programmi per un tempo determinato, ad un ventesimo del corrispettivo, ragguagliato ad un mese, e, negli altri contratti, al due per mille del corrispettivo dei programmi non utilizzabili. Sono fatti salvi le diverse misure previste nel contratto, nonché il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione.

 

     Art. 43. Risoluzione del contratto.

     1. Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.