§ 36.1.27 - D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198.
Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:19/03/1996
Numero:198


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: (Omissis)
Art. 2.      1. All'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 3.      1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 4.      1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 5.      1. All'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 6.      1. Dopo l'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 7.      1. L'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 8.      1. L'art. 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 9.      1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 10.      1. All'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto il seguente comma
Art. 11.      1. All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente comma: (Omissis)
Art. 12.      1. Dopo l'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 13.      1. Il comma 2 dell'art. 2586 del codice civile è abrogato
Art. 14.      1. Dopo l'art. 6 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è inserito il seguente
Art. 15.      1. All'art. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "la cui pubblicazione o"
Art. 16.      1. L'art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 17.      1. L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 18.      1. All'art. 54 bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: (Omissis)
Art. 19.      1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360
Art. 20.      1. Dopo l'art. 54 quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 54 quinquies che sostituisce quello abrogato dal decreto del [...]
Art. 21.      1. L'art. 54 sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è abrogato
Art. 22.      1. All'art. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 23.      1. L'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 24.      1. L'art. 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 25.      1. L'art. 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 26.      1. L'art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 27.      1. L'art. 83 bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 28.      1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 29.      1. All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 30.      1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è sostituito dal seguente ed è aggiunto, in fine, il seguente comma 2 bis: (Omissis)
Art. 31.      1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, [...]


§ 36.1.27 - D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198. [1]

Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.

(G.U. 15 aprile 1996, n. 88, S.O.).

 

Capo I

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1992, N. 480.

 

Art. 1.

     1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituto dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. All'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. Dopo l'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'art. 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI.

 

     Art. 10.

     1. All'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto il seguente comma:

(Omissis).

 

Capo III

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1940, N. 1411, IN MATERIA DI MODELLI DI UTILITA' ED ORNAMENTALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 60/87.

 

     Art. 11.

     1. All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente comma: (Omissis).

     2. All'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, il punto 2 è sostituito dal seguente: (Omissis).

     3. Alle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è aggiunta la seguente nota:

(Omissis).

 

Capo IV

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE 22 GIUGNO 1979, N. 338.

 

     Art. 12.

     1. Dopo l'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 13.

     1. Il comma 2 dell'art. 2586 del codice civile è abrogato.

     2. L'art. 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 14.

     1. Dopo l'art. 6 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

(Omissis).

 

     Art. 15.

     1. All'art. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "la cui pubblicazione o".

 

     Art. 16.

     1. L'art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 17.

     1. L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 18.

     1. All'art. 54 bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente: (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

     2. Dopo l'art. 54 ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è posto il seguente art. 54 quater che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360: (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. Dopo l'art. 54 quater del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 54 quinquies che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360: (Omissis).

 

     Art. 21.

     1. L'art. 54 sexies del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è abrogato.

 

     Art. 22.

     1. All'art. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 23.

     1. L'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 24.

     1. L'art. 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 25.

     1. L'art. 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 26.

     1. L'art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 27.

     1. L'art. 83 bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N. 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

 

     Art. 28.

     1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 29.

     1. All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

     Art. 30.

     1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è sostituito dal seguente ed è aggiunto, in fine, il seguente comma 2 bis: (Omissis).

 

Capo VI

DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

 

     Art. 31.

     1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

     2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

     3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale norme sia usato in modo da ingannare il pubblico.

 

Art. 32.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.