§ 5.1.43 - Legge Provinciale 29 ottobre 1983, n. 34.
Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/10/1983
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Enti ed organismi interessati.
Art. 3.  Analisi epidemiologica e sistema informativo.
Art. 4.  Comitato provinciale per la prevenzione delle
Art. 5.  Funzioni del comitato provinciale per la prevenzione della tossicodipendenza.
Art. 6.  Funzionamento del comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 7.  Collaborazione tra istituzioni.
Art. 8.  Funzioni svolte dalle Unità sanitarie locali.
Art. 9.  Attività specifiche di competenza di una sola Unità sanitaria locale.
Art. 10.  Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale.
Art. 11.  Attività di volontariato e servizio sostitutivo civile.
Art. 12.  Formazione e aggiornamento del personale.
Art. 13.  Realizzazione di iniziative nella prima applicazione della presente legge.
Art. 14.  Norme transitorie concernenti le attribuzioni affidate al Centro anti droga di Trento.
Art. 15.  Ruolo speciale ad esaurimento.
Art. 16.  Inquadramento di personale.
Art. 17.  Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali.
Art. 18.  Riferimento ed autorizzazione di spesa.


§ 5.1.43 - Legge Provinciale 29 ottobre 1983, n. 34.

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcoolismo.

(B.U. 15 novembre 1983, n. 58).

 

Art. 1. Finalità.

     La Provincia Autonoma di Trento, nel quadro della riorganizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, si propone di conseguire secondo le disposizioni della presente legge i seguenti obiettivi:

     a) la conoscenza della realtà socio - economica, culturale e sanitaria in relazione ai fenomeni delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo, nonché la rimozione delle cause che li determinano:

     b) l'elaborazione e attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, nell'ambito delle previsioni del piano sanitario di cui all'articolo 5 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, ed in coordinamento con le altre iniziative per la lotta alle cause di emarginazione e di disadattamento;

     c) lo sviluppo di una adeguata coscienza sanitaria in materia di tossicodipendenza, alcoolismo, tabagismo e abuso di psicofarmaci;

     d) la programmazione e attuazione di iniziative per la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai settori di attività di cui alle lettere precedenti.

 

     Art. 2. Enti ed organismi interessati.

     Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite attraverso l'attività svolta:

     a) dalla Provincia Autonoma, attraverso i propri Servizi operanti in materia di igiene e sanità ed assistenza e beneficenza pubblica, in collaborazione, per quanto dì competenza, con gli altri Servizi provinciali, nonchè attraverso il comitato di cui all'articolo 4;

     b) dalle Unità sanitarie locali attraverso i servizi previsti dalla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, individuati a norma del successivo articolo 10;

     c) dai comuni e loro circoscrizioni;

     d) dagli organi e uffici scolastici e dagli altri organismi pubblici previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

     e) dalle associazioni di volontariato e da altre associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro.

 

     Art. 3. Analisi epidemiologica e sistema informativo.

     Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, per quanto attiene alle materie disciplinate dalla presente legge, la Giunta provinciale, sentito il comitato previsto dal successivo articolo 4, impartisce direttive per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici ed epidemiologici, nell'ambito del sistema informativo sanitario di cui all'articolo 10 della citata legge provinciale n. 33.

     Nella raccolta dei dati deve essere rispettato, ove richiesto, l'anonimato, garantendo con opportuni accorgimenti l'esatto riferimento ad uno stesso soggetto di tutte le notizie che lo riguardano. E' fatta salva, in ogni caso, la segretezza dei dati riferiti alle persone.

     Tutti i servizi sanitari e socio-assistenziali, pubblici e privati, e i sanitari esercenti la libera professione, che effettuino prestazioni a favore di tossicodipendenti e di alcoolisti, sono tenuti a trasmettere all'Assessorato provinciale al quale è affidata la materia dell'igiene e sanità e alle Unità sanitarie locali che svolgono le funzioni indicate all'articolo 8, secondo la rispettiva competenza territoriale, i dati richiesti secondo le disposizioni in vigore, utilizzando gli schemi all'uopo predisposti dal predetto Assessorato provinciale e tenendo conto dei programmi operativi di rilevazione eventualmente stabiliti.

     La Provincia, in collaborazione con i competenti servizi delle Unità sanitarie locali, può effettuare specifiche indagini dirette ad approfondire particolari aspetti dei fenomeni rilevanti a norma del presente articolo.

     Nell'ambito delle relazioni annuali previste dall'articolo 8 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, devono essere evidenziate la diffusione e l'incidenza dei fenomeni delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonchè delle patologie ad essi connesse, e devono essere forniti elementi in ordine all'andamento degli interventi predisposti in tali settori.

     L'Assessorato provinciale competente in materia di igiene e sanità provvede alla più opportuna diffusione dei dati raccolti ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 4. Comitato provinciale per la prevenzione delle

tossicodipendenze e dell'alcolismo.

     E' istituito il comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, quale organo tecnico consultivo della Giunta provinciale nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e alla presente legge.

     Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

     1) dall'Assessore provinciale al quale è affidata la materia dell'igiene e sanità, con funzioni di presidente;

     2) dal presidente di una delle Unità sanitarie locali della provincia, designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

     3) da un funzionario addetto ad uno dei Servizi della Provincia competenti in materia di igiene e sanità;

     4) dal Provveditore agli studi;

     5) da un funzionario o ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e da una ispettrice di polizia, designati dalla competente autorità statale;

     6) dal Direttore delle carceri circondariali di Trento;

     7) dal Presidente del Tribunale per i minorenni;

     8) dai presidenti delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ovvero, in carenza delle stesse, dai presidenti delle sezioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 107 della predetta legge n. 685;

     9) da cinque membri designati dal Consiglio provinciale fra medici psichiatri, psicologi, educatori, assistenti sociali ed altri esperti aventi specifica competenza ed esperienza nelle materie di cui alla presente legge, due dei quali in rappresentanza della minoranza;

     10) da un operatore addetto al servizio dell'Unità sanitaria locale di cui all'articolo 9, primo comma, competente in ordine allo svolgimento dei compiti ivi indicati, designato dal comitato di gestione della stessa Unità sanitaria locale;

     11) da un membro designato da ciascuna associazione o organismo di cui all'articolo 2, lettera e), fino ad un massimo di cinque. Qualora il numero delle associazioni o organismi predetti sia superiore a cinque, la designazione deve avvenire d'intesa fra gli stessi.

 

     Art. 5. Funzioni del comitato provinciale per la prevenzione della tossicodipendenza.

     Il comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dalla presente legge, di sua iniziativa o qualora ne sia richiesto dalla Giunta provinciale.

In particolare il comitato esprime il proprio parere in ordine:

     a) alla impostazione degli interventi di cui all'articolo 1, lettera b);

     b) alla predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, per quanto concerne le materie disciplinate dalla presente legge;

     c) alla formulazione degli schemi di convenzione, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, in conformità ai quali le Unità sanitarie locali debbono regolare i loro rapporti con associazioni o altri organismi che svolgono attività previste dalla presente legge.

     Il comitato può proporre l'effettuazione di indagini conoscitive e l'acquisizione di informazioni epidemiologiche, specie in collaborazione con il mondo della scuola, con le comunità giovanili e con le forze armate; a tali fini può invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari, operatori ed esperti, e può chiedere altresì informazioni a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione operante nell'ambito provinciale.

     Il comitato è sentito in ordine alle designazione degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

 

     Art. 6. Funzionamento del comitato provinciale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

     I componenti del comitato di cui ai precedenti articoli restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è avvenuta la nomina.

     La mancata o ritardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione e lo svolgimento dell'attività del comitato, purchè risulti possibile procedere alla nomina di almeno due terzi dei componenti.

     I componenti non di diritto che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

     Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

     Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

     Il comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Nella sua prima riunione il comitato elegge a maggioranza dei suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

     Per l'esame di specifici problemi il comitato può articolarsi in commissioni, alle quali possono essere invitati a partecipare anche esperti non facenti parte del comitato stesso, con particolare riguardo al mondo della scuola.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della Provincia.

     Ai componenti del comitato ed agli esperti o altri soggetti che siano eventualmente invitati a partecipare ai suoi lavori, o a quelli delle commissioni, spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

 

     Art. 7. Collaborazione tra istituzioni.

     La Giunta provinciale, tenuto conto degli orientamenti espressi dal comitato di cui ai precedenti articoli:

     a) promuove la collaborazione con le autorità e con gli organi collega della scuola ai fini di una vasta opera di prevenzione da realizzarsi anche mediante attività di educazione sanitaria nei confronti degli allievi, dei genitori e docenti;

     b) favorisce la partecipazione alle iniziative promosse dalle autorità militari a fini di prevenzione nelle caserme;

     c) promuove gli interventi, d'intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie, per la cura e la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e per favorire il reinserimento degli stessi dopo il loro rilascio;

     d) assicura il mantenimento di rapporti costanti con le forze dell'ordine anche in riferimento alla raccolta di dati e notizie concernenti i fenomeni delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo.

 

     Art. 8. Funzioni svolte dalle Unità sanitarie locali.

     Per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1 le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle funzioni di cui alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, svolgono attività concernenti:

     a) la propaganda, prevenzione ed educazione contro l'uso della droga ed ogni altra forma di tossicodipendenza;

     b) il trattamento di cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9, commi secondo e terzo;

     c) la raccolta di elementi informativi ed epidemiologici.

     Le Unità sanitarie locali realizzano le finalità richiamate nel precedente comma attraverso le attività di competenza di tutti i loro servizi, ivi comprese quelle dei consultori familiari.

     Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti le Unità sanitarie locali devono garantire, previe le necessarie intese con i componenti organi statali ed in coordinamento con le specifiche attività demandate all'Unità sanitaria locale di cui al successivo articolo 9, l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti.

     Nei riguardi delle attività svolte dalle Unità sanitarie locali a norma del presente artico o, come pure nei confronti delle specifiche attività di cui all'articolo successivo, la Giunta provinciale esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica previste dall'articolo 7 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

 

     Art. 9. Attività specifiche di competenza di una sola Unità sanitaria locale.

     Una Unità sanitaria locale, da individuare ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, oltre a svolgere le funzioni di cui al precedente articolo 8, espleta con riguardo all'intero territorio provinciale gli specifici compiti attribuiti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale, decentrandone, se del caso, l'esercizio presso altre Unità sanitarie locali.

     Spetta altresì alla medesima Unità sanitaria locale promuovere la costituzione di comunità terapeutiche, o altre simili istituzioni, da parte delle associazioni od altri organismi di cui all'articolo 2, lettera e), e stipulare, eventualmente, convenzioni con questi ultimi per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero, assumendone in tutto o in parte gli oneri, in conformità agli schemi di cui all'articolo 5, lettera c). Nei predetti schemi dovranno essere stabilite, in particolare, le modalità di ammissione e dimissione dei soggetti che necessitano di intervento riabilitativo, la tipologia ed i livelli delle prestazioni da erogare, gli standards di qualificazione degli operatori, i poteri di indirizzo e vigilanza dell'Unità sanitaria locale sull'attività svolta dalla Comunità terapeutica, i rapporti funzionali tra i servizi dell'Unità sanitaria locale e la comunità stessa, nonchè i criteri per la regolamentazione dei rapporti economici.

     Per i medesimi fini di riabilitazione e reinserimento sociale di cui al precedente comma, la stessa Unità sanitaria locale utilizza, secondo le norme in vigore, l'istituto dell'affidamento familiare.

     L'unità sanitaria locale di cui ai precedenti commi assicura, mediante i necessari raccordi operativi tra i diversi servizi interessati, il coordinamento di tutti gli interventi di competenza, rispettivamente, della stessa e delle Unità sanitarie locali ai sensi del precedente articolo 8 e del presente articolo.

 

     Art. 10. Determinazioni demandate al piano sanitario provinciale.

     Il piano sanitario provinciale individua le Unità sanitarie locali che debbono provvedere attraverso i propri servizi allo svolgimento dei compiti indicati agli articoli 8 e 9 e gli ambiti territoriali di riferimento dei singoli servizi. Nell'ambito delle indicazioni di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, il piano determina inoltre gli indirizzi generali per l'organizzazione delle attività contemplate dalla presente legge e stabilisce i criteri secondo i quali può essere realizzato l'apporto delle associazioni e degli altri organismi di cui all'articolo 2, lettera e).

     In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario provinciale, le determinazioni demandate al piano stesso dal comma precedente sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria.

 

     Art. 11. Attività di volontariato e servizio sostitutivo civile.

     In relazione a quanto previsto dalla normativa provinciale in materia, la Provincia e le Unità sanitarie locali favoriscono l'apporto del volontariato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, con particolare riguardo alle attività di prevenzione e di riabilitazione.

     La Giunta provinciale e le Unità sanitarie locali possono stipulare con il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, convenzioni per il distacco presso le strutture previste dalla presente legge di soggetti ammessi ai benefici della citata legge n. 772.

 

     Art. 12. Formazione e aggiornamento del personale.

     Nell'ambito dei piani concernenti la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi socio - sanitari sono previste iniziative specificamente rivolte agli operatori che svolgono la loro attività per i fini di cui alla presente legge.

     Alle suddette iniziative possono essere ammessi, in base ad apposite convenzioni con le rispettive associazioni, anche soggetti che intendano svolgere attività di volontariato a norma del precedente articolo 11.

     La Giunta provinciale può favorire, mediante la concessione di contributi, l'organizzazione, da parte di associazioni di volontariato, di corsi destinati alla preparazione di personale che intenda svolgere attività di carattere volontario per i fini di cui alla presente legge, previo accertamento dell'idoneità e adeguatezza delle iniziative programmate e della loro compatibilità con i piani di cui al comma precedente.

 

     Art. 13. Realizzazione di iniziative nella prima applicazione della presente legge.

     Nella prima applicazione della presente legge e in attesa del trasferimento alle Unità sanitarie locali di tutte le funzioni ad esse demandate a norma della legge stessa, la Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria, nonché, a seguito della sua costituzione, il comitato di cui all'articolo 4, può deliberare la realizzazione di specifiche iniziative per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo 1, con particolare riguardo agli interventi volti alla prevenzione e alla riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dell'attività svolta, se del caso anche al di fuori del territorio provinciale, da associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private senza scopo di lucro.

     Eventuali rapporti convenzionali in atto per analoghe finalità potranno venire confermati dalla Giunta provinciale previa verifica della loro rispondenza alle disposizioni della presente legge.

     La Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 4, può altresì concedere contributi ai comuni per sostenere iniziative da essi programmate, volte a favorire il reinserimento di ex tossicodipendenti ed ex alcoolisti nel mondo del lavoro, in collegamento con gli interventi programmatici ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

 

     Art. 14. Norme transitorie concernenti le attribuzioni affidate al Centro anti droga di Trento.

     Con la decorrenza che verrà determinata con deliberazione della Giunta provinciale e fino alla data che sarà stabilita ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, le attribuzioni conferite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, ai centri medici e di assistenza sociale, già affidate al Centro antidroga di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2289 del 1. aprile 1977, sono esercitate direttamente dalla Provincia, ad eccezione di quelle attinenti al recupero sociale dei tossicodipendenti mediante l'accoglimento in comunità terapeutiche.

     Limitatamente al periodo indicato nel precedente comma la Provincia provvede altresì direttamente ai compiti spettanti ai servizi di cui al decreto del Ministro della sanità 7 agosto 1980, concernente la regolamentazione dell'impiego di farmaci ad azione analgesico - narcotica nel trattamento dei tossicodipendenti, per la parte in cui essi sono demandati al Centro antidroga di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 10109 del 10 ottobre 1980.

     Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti commi è provvisoriamente istituito un apposito centro nell'ambito dei Servizi della Provincia competenti in materia di attività sociali e sanità.

     Ai finì dell'esercizio delle funzioni sopra indicate, nonché ai fini dell'impostazione delle iniziative di cui al precedente articolo 13, concernenti gli stati di tossicodipendenza, è altresì costituito, presso l'Assessorato provinciale competente in materia di igiene e sanità, un comitato con compiti tecnico-consultivi, del quale fanno parte l'Assessore, in qualità di presidente, e quattro membri scelti fra gli operatori aventi specifica esperienza nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, responsabili di strutture o attività previste dalla presente legge. Alla costituzione del comitato provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

     Ai membri del comitato spettano i compensi di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

     Per l'effettuazione delle spese previste dal presente articolo sono autorizzate aperture di credito a termini degli articoli 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, a favore del funzionario preposto all'apposito centro di cui al precedente terzo comma, da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

     Con deliberazione della Giunta provinciale potranno venire stabilite le modalità ed i criteri per il coordinamento delle funzioni svolte dal centro di cui al precedente terzo comma con le attività espletate dalle Unità sanitarie locali nell'ambito delle funzioni già ad esse trasferite in applicazione delle legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

     Fino alla data che sarà stabilita ai sensi del precedente primo comma, il membro di cui al punto 10) dell'articolo 4 è sostituito dal funzionario preposto al centro di cui al precedente terzo comma.

     In attesa dell'istituzione del centro, il comitato di cui allo stesso articolo 4 è validamente costituito prescindendo dalla nomina dell'anzidetto membro.

 

     Art. 15. Ruolo speciale ad esaurimento.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 16. Inquadramento di personale.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio da almeno diciotto mesi presso il Centro antidroga di Trento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14 è inquadrato, a domanda, previo superamento di apposito esame-colloquio, nel Ruolo speciale ad esaurimento Quadro P 9 istituito dal precedente articolo 15, come segue:

     - il direttore del Centro nella qualifica di ispettore generale;

     - i sociologi nella qualifica di Sociologo - 7. livello funzionale- retributivo;

     - l'addetto di segreteria nella qualifica di Coadiutore 4. livello funzionale - retributivo.

     Il servizio effettivamente prestato presso il centro viene riconosciuto, ai finì della progressione giuridica ed economica e con decorrenza dalla data di nomina in ruolo, in misura pari a quella prevista nel terzo comma dell'articolo 208 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     Le domande per l'inquadramento previste dal primo comma dovranno essere prodotte alla Giunta provinciale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento in ruolo avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'avvenuto superamento dell'esame colloquio.

     La commissione esaminatrice sarà quella prevista dal primo comma dell'art. 69 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     Il programma e le modalità di svolgimento dell'esame-colloquio saranno stabiliti nel relativo bando di concorso.

     All'Ispettore generale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

 

     Art. 17. Iscrizione nei ruoli nominativi provinciali.

     In relazione al trasferimento delle funzioni di cui al precedente articolo 14 alle Unità sanitarie locali, il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 16 verrà utilizzato dalle stesse a norma dell'articolo 29, secondo comma, della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, e sarà iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del Servizio sanitario nazionale in applicazione della legge provinciale 21 aprile 1981, n. 7. A tal fine le tabelle costituenti l'allegato 1) della legge predetta sono integrate dalla seguente tabella di equiparazione:

 

 

                           Sociologi

 

Sociologo dirigente

                                    Ispettore generale - Sociologo

 

Sociologo collaboratore

                              Personale del 7° livello - Sociologo

 

 

     Art. 18. Riferimento ed autorizzazione di spesa.

     Al finanziamento degli oneri per gli interventi relativi a funzioni in materia sanitaria previsti dagli articoli 8, 9, 11, 12, primo comma, 13 e 14, si provvede a carico del fondo sanitario per la parte corrente di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, secondo le disposizioni recate dalla legge medesima [2].

 

     Artt. 19. - 21.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Modifica l'allegato 1 della L.P. 23 agosto 1963, n. 8.

[2] Articolo così modificato dall'art. 49 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14.

[3] Recano norme finanziarie ed entrata in vigore.