§ 5.4.21 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 89.
Disciplina della concessione in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali delle autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:29/12/1975
Numero:89


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato a concedere in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento al Codice della navigazione, [...]
Art. 2.      L'uso dei mezzi meccanici di proprietà della Regione può essere concesso per almeno un biennio, verso il corrispettivo anticipato del canone nella misura stabilita dalla Regione su proposta [...]
Art. 3.      Il contratto di concessione deve prevedere l'onere di manutenzione ordinaria a carico del concessionario e la clausola di assunzione di qualsiasi altro onere in dipendenza dell'uso del mezzo [...]
Art. 4.      E' autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 50 milioni per la manutenzione straordinaria ed il trasporto dei mezzi meccanici di proprietà della Regione.
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo [...]


§ 5.4.21 - L.R. 29 dicembre 1975, n. 89.

Disciplina della concessione in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali delle autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare della Regione.

(G.U.R. 31 dicembre 1975, n. 58).

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per le finanze è autorizzato a concedere in uso alle compagnie, gruppi ed imprese portuali, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento al Codice della navigazione, le autogrù semoventi facenti parte della consistenza mobiliare della Regione.

     La concessione può essere accordata anche alle Camere di Commercio o ad altri enti che esplicano nel territorio dell'Isola attività di interesse portuale.

 

     Art. 2.

     L'uso dei mezzi meccanici di proprietà della Regione può essere concesso per almeno un biennio, verso il corrispettivo anticipato del canone nella misura stabilita dalla Regione su proposta dell'autorità marittima sentiti i Consigli o le Commissioni del lavoro portuale e dietro versamento di cauzione il cui importo non sia inferiore ad un'annualità dello stesso canone.

 

     Art. 3.

     Il contratto di concessione deve prevedere l'onere di manutenzione ordinaria a carico del concessionario e la clausola di assunzione di qualsiasi altro onere in dipendenza dell'uso del mezzo meccanico o che potesse essere richiesto dalle autorità marittime nell'esercizio della loro competenza in materia di traffico portuale.

     L'Amministrazione regionale, per le concessioni accordate ai sensi dell'art. 1, primo comma, della presente legge, può assumere a proprio carico le sole spese di trasporto e di manutenzione straordinaria cui, in ogni caso, devono essere assoggettati i mezzi meccanici di proprietà della Regione, almeno ogni quattro anni.

     Alla predetta manutenzione provvedono direttamente i concessionari coi fondi che saranno loro accreditati in base a perizia delle occorrende opere manutentive redatta a cura dei concessionari stessi ed approvata, in linea tecnica, dall'Ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 4.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 50 milioni per la manutenzione straordinaria ed il trasporto dei mezzi meccanici di proprietà della Regione.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1976 si provvede con parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo della Regione per l'anno finanziario 1974.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.