§ 5.3.407 - L.R. 15 novembre 2010, n. 21.
Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:15/11/2010
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
Art. 3.  Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione
Art. 4.  Versamento acconto ESPI
Art. 5.  Sostegno per il ricovero di minori
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 5.3.407 - L.R. 15 novembre 2010, n. 21.

Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010.

(G.U.R. 19 novembre 2010, n. 50 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘A’.

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella ‘B’.

 

     Art. 3. Variazioni al Quadro di previsione di cassa del bilancio della Regione

1. Al Quadro di previsione di cassa, per l’esercizio finanziario 2010, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

 

ENTRATA

Fondo iniziale di cassa

+ 738,01

SPESA ASSESSORATO DELL’ECONOMIA BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa Capitolo 215711 - Interventi regionali

+ 738,01

 

     Art. 4. Versamento acconto ESPI

1. Il Commissario liquidatore dell’Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), entro 10 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a versare in entrata al bilancio della Regione siciliana (capitolo 4501 - Capo X), a titolo di acconto sul risultato della liquidazione secondo le previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 2491 del codice civile, la somma di 15.000 migliaia di euro, da destinare al finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei bacini galleggianti di carenaggio, ubicati nel porto di Palermo e/o da destinare alla costruzione nel porto di Palermo di un nuovo bacino di carenaggio da 80/90.000 tonnellate [1].

 

     Art. 5. Sostegno per il ricovero di minori

1. L’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare le somme impegnate sul bilancio dell’esercizio finanziario 2009 per le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dal comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, per rimborsare ai comuni l’80 per cento delle spese relative ai ricoveri di minori disposti dall’Autorità giudiziaria, occorsi tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, fermi restando i provvedimenti amministrativi già definiti.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATO 1

Variazioni di bilancio

 

(Gli allegati in oggetto sono reperibili all’indirizzo:

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g10-50o1/g10-50o1.pdf)

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 settembre 2015, n. 20.