§ 5.3.396 - L.R. 8 ottobre 2008, n. 9.
Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/10/2008
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19
Art. 2.  Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.3.396 - L.R. 8 ottobre 2008, n. 9.

Norme per la nomina del revisore contabile di Riscossione Sicilia S.p.A.. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione.

(G.U.R. 10 ottobre 2008, n. 47)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19

1. All’articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine di garantire le finalità di cui al disposto del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il revisore contabile della "Riscossione Sicilia S.p.A." è un magistrato della Corte dei Conti, dalla stessa designato, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all’articolo 2409 quinquies del codice civile. Allo stesso sono dovuti gli emolumenti di cui all’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite".

 

     Art. 2. Abrogazione di norma in materia di revoca di contributi concessi dalla Regione

1. L’articolo 17 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.