§ 5.3.371 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 11.
Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/02/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Fondo per la concessione di contributi straordinari per l'anno 2006.
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.371 – L.R. 6 febbraio 2006, n. 11.

Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari.

(G.U.R. 8 febbraio 2006, n. 7).

 

Art. 1. Fondo per la concessione di contributi straordinari per l'anno 2006.

     1. Per l'esercizio finanziario 2006, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi straordinari ad enti, fondazioni, associazioni, Onlus ed enti di culto per il perseguimento dei propri fini statutari nonché per l'organizzazione di manifestazioni o altre attività che rivestano particolare interesse collettivo.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 8.690 migliaia di euro (UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183766), cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2006, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.