§ 5.3.316 - L.R. 15 febbraio 1999, n. 6.
Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:15/02/1999
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Mutui per l'anno 1998.
Art. 2.  Autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari o di titoli similari.
Art. 3.  Disposizioni riguardanti i prestiti obbligazionari o titoli similari.
Art. 4.  Imputazione e destinazione delle entrate e delle spese.
Art. 5.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 5.3.316 - L.R. 15 febbraio 1999, n. 6.

Ricorso al mercato finanziario per l'anno 1998.

(G.U.R. 16 febbraio 1999, n. 8).

 

Art. 1. Mutui per l'anno 1998.

     1. I mutui autorizzati per l'anno 1998 dai commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, possono essere contratti, entro il limite massimo complessivo di lire 1.700 miliardi, ed anche per importi parziali, entro il termine del 30 aprile 1999.

 

     Art. 2. Autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari o di titoli similari.

     1. In alternativa alla contrazione dei mutui ai sensi del precedente articolo 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle condizioni ed alle disponibilità dei mercati finanziari, è autorizzato a disporre l'emissione di prestiti obbligazionari o di titoli similari, anche per importi parziali o pro-quota, nei limiti e nei termini di cui all'articolo 1 medesimo.

 

     Art. 3. Disposizioni riguardanti i prestiti obbligazionari o titoli similari.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare a trattativa privata, senza gara, l'appalto del complesso dei servizi finanziari connessi all'emissione ed al collocamento sul mercato interno ed estero delle obbligazioni o titoli similari di cui al precedente articolo 2 - esclusi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dall'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo ed ivi compresi, in particolare, i servizi di consulenza per il rating, di lead manager o di advisory per l'intera operazione finanziaria - a banche o società di intermediazione finanziaria autorizzate secondo la legislazione nazionale o comunitaria.

     2. L'aggiudicazione degli appalti in questione è disposta tenendo conto dei requisiti di provata affidabilità e capacità di collocamento sul mercato dei prestatori di servizio.

     3. L'emissione è effettuata in EURO o in altra valuta, a tasso fisso o a tasso variabile. Il tasso di interesse va determinato in maniera onnicomprensiva, ricomprendendo in esso, in particolare, le commissioni e le spese dovute dalla Regione siciliana in qualità di ente emittente.

     4. Nell'ipotesi di emissioni effettuate in EURO a tasso variabile va utilizzato come parametro di riferimento l'EURIBOR. Qualora il prestito obbligazionario o similare venga effettuato in valuta estera, dovrà essere accompagnato da una corrispondente operazione di swap per la copertura del rischio di cambio, da affidare con le procedure di cui al comma 1.

     5. Sull'ammontare degli interessi, premi od altri frutti comunque corrisposti ai possessori dei titoli emessi si applica la ritenuta prevista dalla vigente normativa in materia di tassazione dei redditi da capitale; il relativo gettito è di competenza della Regione siciliana e va iscritto nell'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale. Qualora i possessori abbiano la residenza fiscale all'estero si procederà secondo le norme di cui alle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato italiano, al fine di evitare una doppia imposizione.

     6. Le operazioni di finanziamento autorizzate con la presente legge possono beneficiare della garanzia di cui all'articolo 25 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     7. Le operazioni di emissione vanno comunicate, ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla Banca d'Italia per l'esercizio dell'ascritta funzione di controllo.

 

     Art. 4. Imputazione e destinazione delle entrate e delle spese.

     1. Le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono accertate con riferimento all'esercizio finanziario 1998.

     2. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti di cui alla presente legge, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio della Regione per gli esercizi 1999 e successivi, in relazione all'ammontare risultante dai rispettivi piani di ammortamento.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.