§ 5.3.24 - L.R. 3 febbraio 1950, n. 1.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:03/02/1950
Numero:1


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della [...]
Art. 2.      Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio [...]
Art. 3.      Agli effetti di cui all'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine [...]
Art. 4.      Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, [...]
Art. 6.      Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1949-50, le seguenti spese straordinarie:
Art. 7.      L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie amministrazioni della Regione, i fondi iscritti ai capitoli nn. 263 e 264 della [...]
Art. 8.      Con decreti dell'Assessore per le finanze possono essere istituiti nelle rubriche della parte straordinaria delle varie amministrazioni della Regione, capitoli denominati "Saldo degli impegni [...]
Art. 9.      E' approvato il bilancio della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, allegato al presente bilancio sotto [...]
Art. 10.      E' autorizzata la spesa di L. 17.700.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1949-50.
Art. 11.      Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente articolo 1 si fa fronte [...]
Art. 12.      E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.24 - L.R. 3 febbraio 1950, n. 1.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950.

(G.U.R. 4 febbraio 1950, n. 5).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

     E', altresì, autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3.

     Agli effetti di cui all'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

     La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

 

     Art. 4.

     Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta la iscrizione dovrà essere emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentita la Giunta Regionale. Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4 il decreto con il quale sarà disposta la iscrizione potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 6.

     Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1949-50, le seguenti spese straordinarie:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie amministrazioni della Regione, i fondi iscritti ai capitoli nn. 263 e 264 della rubrica Assessorato delle finanze per l'anno finanziario da 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli e a ripartire anche fra questi i fondi iscritti ai capitoli indicati nel comma precedente del presente articolo.

 

     Art. 8.

     Con decreti dell'Assessore per le finanze possono essere istituiti nelle rubriche della parte straordinaria delle varie amministrazioni della Regione, capitoli denominati "Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello occorrente".

     Alla iscrizione delle relative somme occorrenti si provvede del pari con decreti dell'Assessore per le finanze.

 

     Art. 9.

     E' approvato il bilancio della Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950, allegato al presente bilancio sotto l'appendice 1.

 

     Art. 10.

     E' autorizzata la spesa di L. 17.700.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1949-50.

 

     Art. 11.

     Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente articolo 1 si fa fronte con i maggiori accertamenti di entrata verificatisi negli anni finanziari anteriori.

 

     Art. 12.

     E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950.

 

 

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   |                        RIEPILOGO                         |

   |                                                          |

   |Entrata e spesa effettiva                                 |

   |Entrata                                 L.  49.899.640.000|

   |Spesa                                   L.  52.986.595.000|

   |                          Differenza    L.   3.086.955.000|

   |Movimento di capitali                                     |

   |Entrata                                  L.      5.500.000|

   |Spesa                                    L.    306.000.000|

   |                          Differenza     L.    300.500.000|

   |Riassunto generale                                        |

   |Entrata                                  L. 49.905.140.000|

   |Spesa                                    L. 53.292.595.000|

   |                         Differenza      L.  3.387.455.000|

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     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).