§ 5.1.06A - L.R. 1 agosto 1953, n. 44.
Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, concernente agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:01/08/1953
Numero:44


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Per gli atti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge e registrati in termine con l'applicazione delle aliquote di favore, che non risultino redatti in conformità alle [...]
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.1.06A - L.R. 1 agosto 1953, n. 44.

Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, concernente agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

(G.U.R. 1 agosto 1953, n. 40).

 

Art. 1. [1].

     Fermo restando il termine del 30 giugno 1954, per l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge regionale 22 agosto 1952, n. 49, nell'atto di concessione di mutuo o di anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti debbono essere specificamente indicate le operazioni in relazione alle quali l'atto è stipulato e deve risultare che la efficacia della cessione o costituzione in pegno non è estesa anche ad altre operazioni.

     L'aliquota ridotta si applica sull'intero ammontare dei crediti ceduti o costituiti in pegno anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.

     Se l'efficacia della cessione o costituzione in pegno viene estesa ad altre operazioni, l'intera cessione è soggetta all'aliquota normale.

 

     Art. 2.

     Per gli atti stipulati prima della entrata in vigore della presente legge e registrati in termine con l'applicazione delle aliquote di favore, che non risultino redatti in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo precedente o contengano indicazioni vaghe e indeterminate, le operazioni di apertura di credito, anticipazioni o finanziamento, in relazione alle quali la cessione è stata stipulata, possono essere precisate con apposito atto aggiuntivo, da stipularsi tra le stesse parti contraenti con espresso riferimento al contratto già registrato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     L'atto aggiuntivo deve contenere l'esplicita e dettagliata dichiarazione, da parte della Azienda di credito cessionaria, delle altre operazioni di credito a cui la cessione sia eventualmente destinata, e del relativo ammontare.

     Non compete rimborso per le imposte comunque pagate con l'aliquota normale.

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1957, n. 1.