§ 4.8.67 - L.R. 27 settembre 1995, n. 67.
Provvidenze per i danni verificatisi in alcuni comuni della Sicilia a causa di eventi alluvionali e sismici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:27/09/1995
Numero:67


Sommario
Art. 1.  Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995.
Art. 2.  Esecuzione degli interventi disposti dal dipartimento della protezione civile.
Art. 3.  Affidamento della progettazione a liberi professionisti per gli interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 1990.
Art. 4.  Provvidenze per i danni causati dall'alluvione del 13 marzo 1995.
Art. 5.  Contributo straordinario da destinare ad investimenti.
Art. 6.  Provvidenze per i danni verificatisi nel comune di Altofonte.
Art. 7.  Provvidenze per i danni verificatisi nei comuni delle province di Caltanissetta ed Enna.
Art. 8.  Provvidenze per i danni verificatisi nei comuni di Montevago e Sciacca.
Art. 9.  Provvidenze per i danni verificatisi nel comune di Canicattì.
Art. 10.  Copertura finanziaria.
Art. 11.  Rifinanziamento degli articoli 47 e 48 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.
Art. 12.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 4.8.67 - L.R. 27 settembre 1995, n. 67.

Provvidenze per i danni verificatisi in alcuni comuni della Sicilia a causa di eventi alluvionali e sismici.

(G.U.R. 2 ottobre 1995, n. 50).

 

Art. 1. Contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del 13 marzo 1995.

     1. A favore dei familiari delle vittime dell'alluvione del giorno 13 marzo 1995, verificatasi nei settori dei comuni individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 14 marzo 1995, in provincia di Catania, viene corrisposto, tramite i sindaci dei comuni di residenza dei suddetti familiari, un contributo straordinario di lire 80 milioni.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 15 milioni per ciascuno dei figli a carico delle vittime al momento dell'evento.

 

     Art. 2. Esecuzione degli interventi disposti dal dipartimento della protezione civile.

     1. Per la realizzazione degli interventi posti a carico della Regione ed individuati nell'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2403 del 18 aprile 1995, relativa all'esecuzione dei lavori urgenti di ripristino delle opere pubbliche e private danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nella provincia d Catania il 13 marzo 1995, è stanziata la somma di lire 8.500 milioni da iscrivere nella rubrica lavori pubblici del bilancio della Regione per l'esercizio in corso e da utilizzare secondo la ripartizione prevista dalla stessa ordinanza.

     2. All'esecuzione dei lavori provvede l'Ufficio del Genio civile di Catania secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della suddetta ordinanza, utilizzando lo stanziamento di cui al comma 1 che viene integralmente accreditato allo stesso ufficio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Affidamento della progettazione a liberi professionisti per gli interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 1990.

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 31 dicembre 1991, n. 433, la Presidenza della Regione può affidare, a mezzo di appositi disciplinari, la relativa progettazione esecutiva a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti nei relativi albi professionali da almeno cinque anni, designati dai legali rappresentanti degli enti proprietari e/o gestori degli immobili oggetto di recupero e conservazione.

 

     Art. 4. Provvidenze per i danni causati dall'alluvione del 13 marzo 1995.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a corrispondere ai proprietari di immobili siti nei comuni colpiti dall'alluvione di cui all'articolo 2 un contributo sino al 90 per cento della spesa occorrente per la riparazione dei fabbricati urbani e rurali di proprietà privata, danneggiati dall'alluvione [1].

     2. Ai titolari di imprese non agricole che, a causa dell'alluvione, abbiano subito danni ai beni aziendali, è corrisposto un indennizzo sino al 90 per cento dello ammontare dei danni subiti.

     3. Agli esercenti attività commerciali nel comune di Giarre, che, a causa delle difficoltà di accesso ai locali del loro esercizio a seguito dell'alluvione abbiano dovuto sospendere o limitare l'attività, è corrisposto un indennizzo pari al 30 per cento della documentata diminuzione di fatturato, per il periodo di temporanea sospensione o limitazione dell'attività.

     4. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa, determina, con proprio decreto, i requisiti e le modalità per l'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. Contributo straordinario da destinare ad investimenti.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ai comuni colpiti dall'alluvione di cui allo articolo 2 un contributo straordinario da destinare ad investimenti.

     2. La ripartizione del suddetto contributo è stabilita con decreto del Presidente della Regione, sentito l'Ufficio del Genio civile di Catania che provvede a quantificare preventivamente i danni subiti dal patrimonio pubblico nei singoli comuni interessati.

 

     Art. 6. Provvidenze per i danni verificatisi nel comune di Altofonte.

     1. Le provvidenze di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano anche per i danni verificatisi nel comune di Altofonte a causa delle piogge alluvionali abbattutesi nella prima settimana di gennaio del 1995.

     2. Per l'erogazione di tali provvidenze si provvede a norma dell'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 7. Provvidenze per i danni verificatisi nei comuni delle province di Caltanissetta ed Enna.

     1. Le provvidenze di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, si applicano anche per i danni verificatisi nei comuni delle province di Caltanissetta ed Enna a causa del nubifragio abbattutosi il giorno 31 luglio 1995, che saranno individuati con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     2. Per l'erogazione di tali provvidenze si provvede a norma dell'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 8. Provvidenze per i danni verificatisi nei comuni di Montevago e Sciacca.

     1. Le provvidenze di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano anche per i danni verificatisi nei comuni di Montevago e Sciacca, in data 2 e 8 novembre 1993, a seguito dello straripamento del fiume Belice e del torrente Foce Di Mezzo.

     2. Per l'erogazione di tali provvidenze si provvede a norma dell'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 9. Provvidenze per i danni verificatisi nel comune di Canicattì.

     1. Le provvidenze di cui all'articolo 1 ed all'articolo 4, commi 1 e 2 [2], si applicano anche per i danni verificatisi nel comune di Canicattì, a seguito degli eventi alluvionali del 12 e 13 ottobre 1991.

     2. Per l'erogazione di tali provvidenze si provvede a norma dell'articolo 4, comma 4.

 

     Art. 10. Copertura finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa complessiva di lire 17.800 milioni, così suddivisa:

 

 

Art. 1                                               600 milioni

Art. 2                                             8.500    »

Art. 4, comma 1                                      500    »

Art. 4, comma 2                                      500    »

Art. 4, comma 3                                      200    »

Art. 5                                               500    »

Art. 6                                             1.000    »

Art. 7                                             2.000    »

Art. 8                                             1.500    »

Art. 9                                             2.500    »

Totale                                            17.800    »

 

 

     2. All'onere di lire 17.800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 11. Rifinanziamento degli articoli 47 e 48 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata, per il biennio 1995/96, la spesa di lire 11.500 milioni, così ripartita:

 

 

                                          1995               1996

- Assessorato regionale         2.150 milioni      2.150 milioni

dell'industria

- Assessorato regionale         2.750 milioni      2.750 milioni

della cooperazione, del

commercio,

dell'artigianato e della

pesca

- Assessorato regionale           850 milioni        850 milioni

del turismo, delle

comunicazioni e dei

trasporti

 

 

     2. Per le finalità di cui all'articolo 48 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata, per il biennio 1995-96, la spesa complessiva di lire 6.550 milioni, così ripartita:

 

 

                                         1995               1996

- Assessorato regionale         2.850 milioni      3.000 milioni

  dell'industria

- Assessorato regionale           350 milioni        350 milioni

  della cooperazione, del

  commercio, dell'artigianato

  e della pesca

 

 

     3. La spesa complessiva di lire 18.050 milioni, autorizzata per il biennio 1995-96, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1005. All'onere di lire 8.950 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per lo esercizio finanziario medesimo.

     4. Il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale settembre 1993, n. 25, è soppresso.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Si veda l'art. 30 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.