§ 4.8.8 - L.R. 25 giugno 1965, n. 16.
Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:25/06/1965
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi di emergenza a norma della presente legge, per sovvenire ad esigenze indifferibili dipendenti da calamità naturali per le quali [...]
Art. 2.      Gli Assessori regionali competenti erogano, a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici le somme necessarie per:
Art. 3.      Le singole anticipazioni sono disposte dall'Assessore regionale competente, sentite, ove occorra, le amministrazioni e gli enti su cui gravano le provvidenze, previo accertamento, per il settore [...]
Art. 11.      Gli atti ed i contratti concernenti le operazioni relative ai benefici previsti nella presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e di concessione governativa.
Art. 14.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.8 - L.R. 25 giugno 1965, n. 16.

Provvedimenti di emergenza per fronteggiare pubbliche calamità.

(G.U.R. 26 giugno 1965, n. 26).

 

CAPO I

PROVVIDENZE DI CARATTERE PERMANENTE

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi di emergenza a norma della presente legge, per sovvenire ad esigenze indifferibili dipendenti da calamità naturali per le quali sia intervenuta la dichiarazione di calamità pubblica da parte degli organi del Governo centrale e siano state adottate provvidenze dal Parlamento nazionale.

     Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, autorizza con proprio decreto gli interventi di cui al comma precedente, quando sia necessaria una maggiore tempestività dei benefici.

 

     Art. 2.

     Gli Assessori regionali competenti erogano, a titolo di anticipazione sulle provvidenze dello Stato o di altri Enti pubblici le somme necessarie per:

     1) il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate, ai sensi della L. nazionale 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali ed artigianali, ai sensi della L. nazionale 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni;

     3) l'assistenza ai lavoratori sospesi o rimasti privi di occupazione.

     L'ammontare di ciascuna anticipazione non può eccedere la misura del contributo concedibile a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

 

     Art. 3.

     Le singole anticipazioni sono disposte dall'Assessore regionale competente, sentite, ove occorra, le amministrazioni e gli enti su cui gravano le provvidenze, previo accertamento, per il settore dell'agricoltura, dell'ispettore agrario provinciale e, per il settore dell'industria, di una commissione provinciale presieduta dal prefetto e composta dall'intendente di finanza, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria e del commercio, o da funzionari all'uopo delegati.

     La richiesta di anticipazione, corredata dei documenti giustificativi è presentata all'Assessorato competente per il tramite dell'organo cui sono demandati gli accertamenti ai sensi del comma precedente.

     L'esito degli accertamenti da effettuare non oltre un mese, è trasmesso senza indugio, all'Assessorato, che a sua volta è tenuto a pronunciarsi nel termine di dieci giorni.

     L'erogazione delle somme da anticipare è subordinata alla cessione da parte dei beneficiari, per il corrispondente importo delle provvidenze contributive statali e ha luogo, in due soluzioni, di cui la prima del 50% in via anticipata e la seconda del restante 50% a collaudo dei lavori.

 

     Artt. 4. - 10.

     (Omissis) [1].

 

CAPO IV

NORME FINALI

 

     Art. 11.

     Gli atti ed i contratti concernenti le operazioni relative ai benefici previsti nella presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e di concessione governativa.

 

     Artt. 12. - 13.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 14.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Norme esaurite.

[2] Norme finanziarie.